Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19898 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI RIETI, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Rieti in data 30 luglio

2007, n. 2811/07 cron., nel procedimento n. 18/07/NC R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 aprile 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

LA CORTE:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa della ricorrente;

S.G., cittadino indiano, con atto del 16 maggio 2007 ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace di Rieti avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Rieti il 28 aprile 2006, lamentandone la nullità per omessa traduzione nella sua lingua;

il Giudice adito, con decreto del 30 luglio 2007, ha ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto la mancata traduzione del decreto nella lingua dell’opponente, comportava che doveva essere accolta l’istanza di rimessione in termini, reputando a tal fine insufficiente la traduzione nella lingua inglese;

per la cassazione di tale decreto la Prefettura di Rieti ha proposto ricorso affidato a due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva;

con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e D.P.R. n. 354 del 1999, art. 3, deduce che dette norme permettono la traduzione del decreto in una delle tre lingue cosiddette veicolari, quando non sia possibile reperire un interprete in grado di tradurre il provvedimento nella lingua dell’interessato, senza che il giudice possa sindacare tale motivazione; nella specie, inoltre, di detta indisponibilità il decreto di espulsione aveva dato atto e tanto rendeva legittimo il provvedimento;

con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, e si afferma che il ricorso è stato presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del decreto di espulsione e, dovendosi ritenere dimostrata la legittimità di tale decreto, lo straniero non avrebbe potuto invocare, a conforto dell’ammissibilità del ricorso, la mancata conoscenza della lingua inglese;

il primo motivo è manifestamente fondato; infatti il requisito di legittimità del decreto di espulsione dello straniero costituito dalla traduzione del testo comunicato all’espulso, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, è superato dalla adeguata comprensione del testo italiano da parte dello straniero; in difetto, vige l’obbligo della traduzione in lingua da lui conosciuta, o, in caso di impossibilità di traduzione in tale lingua, della traduzione in lingua inglese, francese o spagnola, ma con specificazione, in tal caso, nello stesso testo comunicato, della ragione della difficoltà tecnico – organizzativa impeditiva della traduzione stessa (ad es. il mancato reperimento immediato di un traduttore), con tale precisazione avendo l’Amministrazione soddisfatto il requisito di legittimità, senza che il giudice possa esercitare alcun sindacato sulla effettività della ragione indicata, trattandosi di modalità della organizzazione o della esecuzione del servizio degli Uffici territoriali del Governo, sottratte al controllo del giudice ordinario (Cass. 2003/5732; 2003/18040; 2004/10567; 2004/20779); nel caso di specie lo stesso ricorrente ha dedotto che il decreto di espulsione è stato notificato in lingua italiana e nelle tre veicolari, rendendo così incontroversa la traduzione in una di queste ultime lingue; inoltre nel verbale di notifica del 28 aprile 2006 era contenuta l’attestazione dell’impossibilità di reperire un interprete in lingua indiana; il decreto di espulsione deve ritenersi pertanto legittimo, così da giustificare la presunzione di conoscenza, da parte dello straniero, del provvedimento stesso, presunzione di conoscenza che fa decorrere il termine di impugnazione, nella specie non rispettato, con conseguente fondatezza anche del secondo motivo di ricorso;

le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso e all’annullamento del decreto impugnato; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione al decreto di espulsione, in quanto tardivamente proposta dallo straniero S.G.;

la natura della controversia e l’alterno esito del giudizio giustificano la totale compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto da S.G. nei confronti del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Rieti il 28 aprile 2006.

Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i giudizi.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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