Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19898 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4474/2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. EMILIO 7,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SPATA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

UNOSIDER S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO GESSAROLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 634/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza epigrafata, la Corte di appello di Bologna respingeva il gravame di F.S. avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, con la quale era stata accolta l’eccezione di decadenza sollevata dall’impresa utilizzatrice Unosider S.r.l. in relazione alla domanda di accertamento della illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione stipulati dal ricorrente con l’agenzia di somministrazione Maxwork S.p.A. per i periodi dal 12.4.2011 ed il 1.7.2011;

che la Corte, richiamato il della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 bis, rilevava come il contratto venuto a scadenza il 1.7. 2011, in quanto stipulato nell’aprile 2011 e, pertanto, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, dovesse, ai sensi della norma citata, essere impugnato entro il termine di sessanta giorni a decorrere dall’1 gennaio 2012, mentre l’impugnazione del lavoratore era avvenuta tardivamente, con lettera del 14.9.2012; osservava, inoltre, come il termine in considerazione dovesse farsi decorrere dalla data del 31.12.2011 e non da una comunicazione che, nel caso di specie, non era prevista nè esigibile dai soggetti che avevano stipulato il contratto di somministrazione;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il lavoratore con due motivi, cui ha resistito la società, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione alla L. L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che il termine di sessanta giorni, stabilito a pena di decadenza per l’impugnazione, dovesse essere fatto decorrere dalla data di formale comunicazione al lavoratore della cessazione del rapporto da parte del datore di lavoro;

2.2. che, con il secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 11 e dell’art. 12 preleggi, in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 4 e 1 bis, il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che il termine per l’impugnazione dovesse computarsi a decorrere dall’1/1/2012, con conseguente decadenza del lavoratore dal relativo potere, stante l’avvenuta trasmissione della lettera contenente l’impugnativa soltanto in data 14.9.2012. Ritiene che il nuovo termine decadenziale non potesse essere applicato nella specie, in quanto il contratto oggetto del giudizio era stato stipulato ed era scaduto anteriormente al 31.12.2011;

3. che il ricorso è infondato;

3.1. che, quanto al primo motivo, deve preliminarmente rilevarsi che l’odierno ricorrente ha chiesto in giudizio che venisse accertata e dichiarata la nullità, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, del contratto di somministrazione stipulato il 12.4.2011 e scaduto il 1.7.2011 e la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo all’impresa utilizzatrice;

che ne deriva che la fattispecie dedotta è costituita da contratto di somministrazione a tempo determinato, il quale, come tutti i contratti con predeterminazione di una data scadenza, cessa al maturare del termine senza bisogno di recesso alcuno. Non si vede, pertanto, come si possa far decorrere il termine di decadenza, di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, da una comunicazione che per legge non è necessaria; nè una tale necessità può desumersi dalla norma di cui alla cit. L. n. 183, art. 32, comma 4, lett. d), che non ha previsto in capo all’utilizzatore l’onere di comunicare la scadenza del rapporto, sicchè deve ritenersi che l’estensione alle ipotesi di cui alla lett. d), fra cui la somministrazione irregolare, delle disposizioni della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato del medesimo art. 32, comma 1, non includa la decorrenza del termine “dalla ricezione” di una comunicazione in forma scritta, strettamente e unicamente connessa al licenziamento;

che in tal senso si è già pronunciata questa Corte con la recente sentenza n. 2420/2016, alla quale si ritiene di dover dare continuità (cfr., da ultimo, anche Cass. 22932/2016), non ravvisandosi ragioni per addivenire a difforme soluzione della questione già compiutamente esaminata;

3.2. che anche del secondo motivo va ritenuta l’infondatezza, in linea con l’orientamento già espresso da questa Corte (cfr. Cass. 2734/2016 e Cass. 22932/2016cit.);

che è stato evidenziato come la norma di cui dell’art. 32, comma 1 bis, la cui ratio ispiratrice si rinviene nell’opportunità di assicurare ai lavoratori e ai loro difensori un periodo di tempo per l’adeguamento alla nuova e più rigorosa disciplina, che espone il dipendente licenziato all’onere di ben due diversi termini di decadenza, dispone esclusivamente il differimento del termine di impugnazione del licenziamento al 31 dicembre 2011, come è reso del tutto evidente dall’inciso “relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento” con portata elimitativa delle disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6,comma 1. Ne consegue che il rapporto di somministrazione venuto a cessazione il 1.7/2011, in quanto sorto successivamente all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, è interamente soggetto al nuovo regime delle decadenze dalla stessa introdotto, dovendosi intendere differito (e decorrente dall’1/1/2012) il solo termine per l’impugnazione (cfr. Cass. 22932/2016 cit.);

4. che risulta, quindi, conforme ai principi richiamati la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale, accertato che l’impugnazione è avvenuta con lettera raccomandata spedita il 14.9.2012, ha rilevato l’avvenuta decadenza dell’appellante dal relativo potere;

5. che, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto;

6. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo in base al principio della soccombenza;

7. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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