Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19897 del 29/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19897 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 14484-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

TEDONE VINCENZO NCLVFR45R22C703C, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 29/08/2013

rappresentato e difeso dall’avv. NICOLETTI VALFREDO, giusta
procura alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 339/2010 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 18.2.2010, depositata il 24/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 14484 sez. ML – ud. 04-07-2013
-2-

– ricorrenti incidentali –

t

14484/2011 Inps c. Tedone Vincenzo
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda di Tedone
ritenendo che dovesse essere computata, ai fmi della misura della prestazione, anche l’anzianità
concessa per il pensionamento anticipato. La Corte negava che si fosse verificata la decadenza
eccepita dall’Inps perché si trattava 4iiliquidazione di prestazione già in godimento.
Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
Il Tedone resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Con l’unico motivo l’Inps, denunziando violazione dell’art. 47 dpr 639/70 e dell’art. 4 DL 384/92
convertito in legge 438/92, insiste nel ritenere applicabile la decadenza anche in caso di
riliquidazione.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso
principale;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso principale è manifestamente infondato.
Sulla questione per cui è causa, questa Corte ha deciso da ultimo con la sentenza n. n. 6959 del
2012, e con molte altre conformi, con cui si è affermato << In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella dell'art. 38 lett. d) del di 6 luglio 2011, n. 98, conv. in 1. 111 del 2011 - che prevede l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -, detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello, o in cassazione alla data predetta, vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale. >>

1

Vincenzo nei confronti dell’Inps per la riliquidazione della pensione di anzianità in godimento,

Essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso dell’Inps risulta manifestamente
infondato.
Il ricorso principale va quindi rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale
condizionato.
Le spese seguono la soccombenza.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna
l’Inps al pagamento delle spese liquidate in euro 50 per esborsi e 2.000 per compensi professionali,
oltre Iva e CPA.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2013.

Il presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA