Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19897 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19897 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 17189-2016 proposto da:
REGGIO UGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CASTELFIDARDO 60, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
BEATRICE SURACE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CONCETTO PIRROTTINA;
– ricorrente contro
PREFETTURA UTG DI REGGIO CALABRIA;
– intimata avverso la sentenza n. 27/2016 del TRIBUNALE di PALMI,
depositata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

Data pubblicazione: 27/07/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, ha respinto il gravame
interposto da Ugo Reggio avverso la sentenza del Giudice di pace di Palmi n.
101 del 2013, che aveva rigettato l’opposizione dell’appellante proposta nei
confronti dell’ordinanza ingiunzione n. 1501/12/V emessa nei suoi confronti

Avverso la suddetta sentenza ricorrente il Reggio sulla base di cinque motivi.
L’intimata Amministrazione non ha svolto difese.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del
ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 28 e dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981 per essere i fatti
di cui all’ordinanza prefettizia occorsi nel 2001, 2002 e 2003, mentre la
contestazione sarebbe avvenuta solo nel 2012 e dunque oltre il quinquennio
previsto dall’art. 28 cit..
La censura è priva di pregio.
Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 507 del 1999 non ha estinto i
reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l’illiceità dei fatti in precedenza
previsti come reato, si è limitata a modificare la natura giuridica delle sanzioni.
Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate,
anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle
quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite
con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative. Di tanto è conferma il
precetto di cui all’art. 41 della legge 689 del 1981, che prevede espressamente

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dalla Prefettura di Reggio Calabria il giorno 11 gennaio 2012.

la trasmissione degli atti relativi all’illecito depenalizzato dall’autorità giudiziaria
a quella amministrativa competente per l’irrogazione della sanzione.
Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a
riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a
decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935

successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la
violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi
pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi
dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti
solo dopo tale ricevimento l’amministrazione è in grado di esercitare il diritto
di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa
(cfr. Cass. n. 19529 del 2003).
Nella specie la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa da parte del
giudice penale è avvenuta solo nell’agosto 2010 (trattandosi di mero errore
materiale l’indicazione in sentenza dell’anno 2001, per essere i fatti avvenuti
fino al 2004: v. pag. 3 della sentenza impugnata), per cui è da ritenere
tempestiva la notificazione dell’ordinanza ingiunzione nel gennaio 2012, ossia
prima della maturazione del termine quinquennale di prescrizione;

con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 14 legge n. 689 del 1981 per omessa sottoscrizione
dell’ordinanza prefettizia, che ne determinerebbe la nullità, nonostante il
diverso avviso dei giudici di merito.
Anche la seconda doglianza non può trovare ingresso.
L’art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada stabilisce al
terzo comma che i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione
dati sono notificati con il modulo prestampato e l’art. 6 quater D.L. n. 6/1991,
convertito nella legge 15.3.1991 n. 80 – al pari di quanto l’art. 3 c. 2^ D. Lgvo
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c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e

n. 39/1993 prevede per gli atti amministrativi di tutte le pubbliche
amministrazioni – stabilisce che per i verbali e gli atti redatti dagli enti locali
con il sistema meccanizzato o di elaborazione dati, modulo prestampato, la
firma autografa sia sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

ha negato alla autografia della sottoscrizione valore di requisito di esistenza
giuridica dell’atto amministrativo, una volta che nell’originale del
provvedimento esista la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo
delegato, in modo che risulti la provenienza dell’atto dall’ufficio competente,
circostanza questa nella specie non controversa, essendo stato ampiamente
documentato il potere del dott. De Joannon all’adozione dell’atto impugnato
(Cass. 16204 del 2000; Cass. n. 11499 del 2005; Cass. n. 11458 del 2012; Cass.
24541 del 2014; Cass. n. 19526 del 2016).
Per le restanti censure vale quanto esposto con riferimento al primo mezzo
circa la tempestività della notificazione dell’ingiunzione;

con la terza doglianza il ricorrente deduce violazione o falsa

applicazione dell’art. 3 legge n. 329 del 1981 per non essere rimasta accertata
la responsabilità del ricorrente sotto il profilo soggettivo della colpa o del
dolo. Essa è inammissibile, prima che infondata, in quanto non si confronta
minimamente con la statuizione impugnata laddove, al punto 6, indica per
relationem gli elementi oggettivo (condotta illecita) e soggettivo (quanto meno
la colpa), rilevando che trattasi di accertamento effettuato dal giudice penale
ed evincibile dalle pronunce emesse in detta sede (v. pag. 4 della sentenza
impugnata);

con il quarto mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa

applicazione dell’art. 111 Cost. per essere stata radicalmente omessa la
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Ed in linea con tale quadro normativo è la giurisprudenza di questa Corte, che

motivazione, con nullità della sentenza per aperta violazione dell’art. 132,
comma 2, c.p.c.. Il ricorrente sostiene che decisione si baserebbe su una serie
di congetture destituite di fondamento, in particolare — quanto alla decadenza
dalla pretesa — fa riferimento all’anno 2001, allorchè l’ordinanza è stata
notificata nel 2012. Aggiunge che non vi sarebbe alcun accertamento della

sentenza penale ad opera della Corte di Cassazione.
Anche detta censura non può trovare ingresso.
Come già chiarito con riferimento al primo mezzo, l’indicazione dell’anno
2001 anziché il 2010 da parte del giudice del gravame è frutto di un mero
errore materiale, dovendosi osservare che, nell’apparente contrasto in
motivazione fra le date riportate, va ritenuta prevalente quella del
provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una
giustificazione del «dictum» giudiziale (Cass. n. 24600 del 2017; Cass. n. 17910
del 2015).
Nel caso di specie, il Tribunale di Palmi ha dato atto, in motivazione, che, la
condotta illecita si è protratta sino al 2004 e che la Procura della repubblica ha
disposto il rinvio a giudizio del ricorrente in data 5 giugno 2007; per cui è del
tutto evidente che l’indicazione della prima data nella motivazione è dovuta ad
una mera svista dell’estensore.
Per il resto il giudice unico ha ritenuto che la sentenza del Giudice di pace era
motivata e a questa conclusione egli giunge esaminando il contenuto degli atti
allegati all’istruttoria, fra i quali le sentenze pronunciate in sede penale,
richiamate per relationem e nelle quali si era rilevato che l’opponente aveva
commesso la violazione contestata e che le argomentazioni in ricorso non
risultavano idonee a rimuovere l’effettività delle violazioni ascritte.
Pertanto si deve escludere che il giudice unico abbia omesso una propria
motivazione e, comunque, è assorbente osservare che l’eventuale difetto di
motivazione si risolve in una censura sulla motivazione apparente
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commissione dei fatti stante l’annullamento, addirittura senza rinvio, della

dell’ordinanza ingiunzione (c.d. atto presupposto) che qui non assumerebbe
rilievo alcuno.
Occorre al riguardo ricordare che alle Sezioni Unite di questa Corte era stata
rimessa la questione se nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione
amministrativa comminata per violazione al Codice della strada, sia o meno

l’ordinanza ingiunzione che non indichi le ragioni per cui l’Autorità
amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell’interessato in sede di
ricorso amministrativo facoltativo.
Le sezioni Unite hanno affermato il principio, che qui si condivide, per il quale
i vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del
provvedimento e, quindi, non determinano l’insussistenza del dovere di pagare
la sanzione derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio
susseguente investe il rapporto e non l’atto e pertanto sussiste la cognizione
piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte
in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente
respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con
pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di
fatto (Cass. Sez. Un. n. 1786 del 2010);
con il quinto ed ultimo mezzo deduce la omessa valutazione della
fondatezza della pretesa azionata quanto alla sanzione applicata.
Premesso che così formulata la sintetica censura parrebbe lamentare
un’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c., il motivo è
infondato giacchè per integrare detto vizio occorre che sia stato
completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del
caso concreto il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni dei capi
della domanda, che siano autonomamente apprezzabili (v. ex multis, Cass. n.

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illegittima, e quindi passibile di conseguente annullamento da parte del giudice,

3388 del 2005), ovvero sulle eccezioni proposte ovvero quando pronuncia
solo nei confronti di alcune parti (Cass. n. 8266 del 1997).
Ai fini di un corretto scrutinio dalla sussistenza o meno dal vizio di omessa
pronuncia, infatti, non si può fare riferimento alle argomentazioni, ragioni o
motivi esposti per ottenere un provvedimento giurisdizionale, poiché il vizio

il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti,
eventualmente svolte nei motivi, può integrare un vizio di natura diversa
relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del
provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio.
Tanto precisato, è necessario, altresì, che sia rispettato il principio di specificità
del ricorso per cassazione, che vale anche in relazione ai motivi di appello
rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito (v., fra le
altre, Cass., Sez.Un., n. 17931 del 2013).
Nella specie non viene indicato dove sarebbe stata sollevata la deduzione, né
riprodotto, quanto meno per sintesi, il contenuto del gravame e
dell’opposizione onde consentire alla Corte di legittimità il vaglio, in
conformità all’art. 366 n. 4 c.p.c., del sufficiente grado di specificità delle
ragioni su cui si fonda l’impugnazione, nel senso che alle argomentazioni
proprie della sentenza impugnata siano state contrapposte le censure mosse
dall’appellante, per incrinarne il fondamento logico-giuridico.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto
difese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
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di “omessa pronuncia” si concreta nel difetto del momento decisorio, mentre

aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2″ Sezione Civile, il 21

P.Q.M.

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