Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19897 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 13/07/2021), n.19897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincen – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 18650 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

EFFEMME di F.W. & C. s.a.s., in persona del socio

accomandatario legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Ciapparoni

Fausto nel cui studio in Roma, Via Bruno Buozzi, n. 99 è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 210/15 della Commissione tributaria regionale

della Lombardia – sez. di Brescia depositata il 26.01.2015;

udita nella camera di consiglio del 14.05.2021 la relazione svolta

dal consigliere Galati Vincenzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda contenziosa trae origine dalla notifica alla società EFFEMME di F.W. ed ai soci F.W. e P.A. di avvisi di accertamento con i quali sono state accertate per l’anno 2006 maggiori imposte per IVA, IRAP ed IRPEF, oltre accessori

e sanzioni. ò

La verifica fiscale ha avuto ad oggetto l’effettuazione di operazioni soggettivamente inesistenti e la natura di cartiera della società “apparentemente” cedente e si è fondata sulla esistenza di indici rivelatori della partecipazione della ricorrente alle 9perazioni in frode poste in essere con la società “Alto Nord di C.C.”.

La Commissione tributaria provinciale di Brescia ha accolto il ricorso proposto dalla società e dai soci annullando i predetti avvisi.

Nel proporre appello, l’Agenzia ha rinunciato ai recuperi relativi all’IRAP ed all’IRPEF, interponendo gravame alla sentenza nella sola parte relativa all’IVA ed alla relativa sanzione.

La CTR della Lombardia – sez. di Brescia ha accolto l’impugnazione ritenendo non condivisibile il percorso motivazionale adottato dalla Commissione provinciale e credibile la ricostruzione di cui all’avviso di accertamento nei confronti della società.

Ciò ha fatto ponendo a carico della ricorrente l’onere prova della infondatezza degli elementi presuntivi valorizzati in sede di accertamento reputati idonei a dimostrare l’inesistenza soggettiva delle operazioni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la dJA-i) società EFFEMME articolando tre motivi; l’Agenzia ha depositato atto di mera costituzione per la partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il 29.4.2021 stato depositato atto di rinuncia al ricorso principale con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere oltre a documentazione attestante i pagamenti relativi al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Agli atti è presente dichiarazione della contribuente, tramite il coobbligato Finazzi, di adesione alla definizione agevolata, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016 accolta da Equitalia servizi di riscossione s.p.a..

Contestualmente all’adesione la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale per cassazione.

La rinuncia risulta notificata all’Agenzia e ciò comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. che consegue alla comunicazione della rinuncia, pur in assenza di una formale accettazione.

In tal senso Cass. n. 10198 del 27/04/2018 (in motivazione), Cass. n. 3971 del 26/02/2015, Cass. n. 7378 del 25/03/2013, Cass. n. 9857 del 05/05/2011.

2. In punto di regolamentazione delle spese, si osserva che le stesse devono essere compensate in applicazione del principio per cui “in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif, nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass. n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01)”.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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