Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19896 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19896 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 17009-2016 proposto da:
BONAZZA RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VARRONF_. 9, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA
CINQUEMANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSIO PEZCOLLER;

– ricorrente contro
DE PILATI FRANCO, CORCIONE LUCA, TRETTEL MARCO;

– intimati avverso la sentenza n. 25/2016 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO, depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
depositata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

Data pubblicazione: 27/07/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 608 del 27/05/2014, dichiarata la
carenza di legittimazione attiva degli attori Luca Corcione, Marco Trettel e
Franco de Pilati (quest’ultimo anche in proprio), accoglieva la domanda
proposta dalla Contea S.a.s nei confronti di Bonazza Renato, dispondendo il

preliminare di compravendita ai sensi dell’art. 2932 c.c., compensate le spese
di giudizio.
A seguito di appello interposto da Bonazza Renato il 09/01/2015, la Corte
d’appello di Trento, con sentenza n. 25/2016 del 12/01/2016, rigettava il
gravame nel merito condannando Bonazza Renato alla rifusione delle spese
processuali.
Contro la sentenza n. 25/2016, depositata il 27/01/2016, della Corte di
appello di Trento, Bonazza Renato propone ricorso per cassazione, fondato
su due motivi, rimasti intimati La Contea s.a.s., il De Pilati, Corcione e Trettel.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alla parte ricorrente,
il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche
memoria illustrativa.

Atteso che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa
applicazione ex art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. degli artt.
1414,1417,1429,2722,2724,2726,2732,2697 c.c., 115,116 c.p.c., oltre al vizio di
motivazione, per non aver la Corte di appello accertato la natura simulata della
quietanza rilasciata per l’intero corrispettivo di €1.000.000,00 con riferimento

Ric. 2016 n. 17009 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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trasferimento del compendio immobiliare relativamente al contratto

al contratto preliminare di compravendita da lui rilasciata in data 07.09.2005,
nonostante fosse stato versato solo parte del prezzo pari ad 600.000,00.
Il ricorrente inoltre si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio relativo al parziale versamento del corrispettivo.
In particolare la sentenza di appello non avrebbe adeguatamente valutato la

legale rappresentante della società la Contea s.a.s., nonché la contraddittorietà
delle dichiarazioni di quietanza riportate in ben tre preliminari di
compravendita, elementi che confermavano che il residuo prezzo di
C400.000.00 non era stato ancora versato dalla La Contea s.a.s..
Con il secondo motivo il ricorrente nel dedurre la violazione e la falsa
applicazione, ex art. 360,c.1 n.3 c.p.c., degli artt. 1343,1344,2729 e 2744 c.c..
lamenta che il giudice di merito non abbia considerato che il preliminare di
vendita stipulato in data 10.08.2005 era caratterizzato da causa di garanzia in
violazione del divieto di patto commissorio.
I due motivi – che per evidenti ragioni di connessione argomentativa possono
essere trattati congiuntamente – sono infondati e pertanto le censure non
possono trovare ingresso.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il divieto del patto
commissorio sancito dall’art. 2744 c.c., con la conseguente sanzione di nullità
radicale, si estende a qualsiasi negozio, ancorchè di per sè astrattamente lecito,
allorchè esso venga impiegato per conseguire il fine concreto, riprovato
dall’ordinamento, della illecita coercizione del debitore, costringendolo al
trasferimento di un bene a scopo di garanzia nella ipotesi di mancato
adempimento di una obbligazione assunta (in termini, Cass. n. 12462/2016).
Nella specie, il ricorrente non ha allegato l’esistenza, in concreto, di un
qualche meccanismo, predisposto dai contraenti ovvero dalla società “La
contea s.a.s”, diretto ad imporre il trasferimento dell’immobile nel contratto
preliminare nel caso in cui il credito del promittente acquirente restasse
Ric. 2016 n. 17009 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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dichiarazione di Bonazza Veronica, del 17/07/2008, socia accomandataria e

insoddisfatto, e ad escluderlo, invece, nell’ipotesi di adempimento
dell’obbligazione contratta dal promittente venditore.
Infatti, le stesse deduzioni svolte nel ricorso non favoriscono sufficienti
ragioni al riguardo, non spiegando attraverso quale strumento o congegno,
realmente impiegato dalle parti, potesse verificarsi un’indebita coercizione

In particolare, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata e dallo
stesso ricorso, il ricorrente si è limitato ad eccepire l’inefficacia del contratto
preliminare di compravendita del 10.08.2005 per simulazione quanto
all’avvenuto saldo del prezzo e con richiesta del residuo prezzo di
400.000,00, assumendo in termini del tutto generici che il medesimo
nascondeva un meccanismo di garanzia per il pagamento del prezzo di
cessione dell’immobile.
Pertanto, escluso che si versi in ipotesi di patto commissorio, quanto alla
quietanza rilasciata dal ricorrente per €, 1.000.000,00, e quindi comprensiva
anche dei predetti € 400.000,00, la loro corresponsione non può essere messa
in discussione, avendo la quietanza natura di confessione stragiudiziale con
piena efficacia probatoria (in termini, Cass. n. 4196 del 2014). Invero, secondo
il consolidato orientamento di questa Corte, la quietanza “tipica”, essendo
indirizzata al “solvens”, fa piena prova dell’avvenuto pagamento, sicché il
quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in
applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è
avvenuto per errore di fatto o per violenza. In altri termini, il creditore che
abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può
eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto. Ne consegue che è irrilevante
che il confidente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non
rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l’onere di dimostrare
anche l’errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria
(Cass. n. 19888 del 2014).
Ric. 2016 n. 17009 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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all’adempimento, in violazione del divieto di patto commissorio.

Nel caso di specie, la dichiarazione rilasciata da Bonazza Veronica e prodotta
in atti, erroneamente viene indicata come confessoria dal ricorrente, giacché
proviene da un terzo. In particolare, non può essere considerata idonea né a
provare la sussistenza di una vendita a scopo di garanzia né l’insufficienza del
pagamento del prezzo.

questa Corte non ammettendo ulteriore materiale probatorio e attribuendo
alla dichiarazione della Bonazza il valore di solo elemento di giudizio.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere respinto.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese delle
controparti, rimaste intimate.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato, per essere stata ammessa al patrocinio a spese
dello Stato (delibera Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data
12.09.2016), non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002
n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2″ Sezione Civile, il 21
dicembre 2017.

Pertanto, la Corte di appello, ha fatto buon governo dei principi affermati da

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