Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19896 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. un., 23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 282-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA, con

ordinanza n. 7971/2018 emessa il 4/12/18 nella causa tra:

FONTI GENERAL FRUTTA S.R.L.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, COMUNE DI

CIVITAVECCHIA;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite della

Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiarino la

giurisdizione del giudice tributario, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. Fonti General Frutta impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un sollecito di pagamento concernente una somma a titolo di TIA per l’anno 2008 in via suppletiva per il 2012 e la Commissione tributaria dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario.

Il giudice di pace di Civitavecchia, dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione, affermando che la giurisdizione spetta al giudice tributario. Non sono state svolte attività difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il sollecito di pagamento concerne un ruolo straordinario scaturente dalla Delib. Giunta Comunale 18 marzo 2009, n. 89, di presa d’atto della maggiore incidenza dei costi, che hanno comportato una variazione determinata nell’anno 2008, che ha inciso sulla parametrazione della tariffa per l’anno 2009.

Si tratta quindi di un sollecito concernente ratione temporis la c.d. Tia1.

2.- Al riguardo va richiamata la ricostruzione normativa della Tia1 operata da queste sezioni unite, con ordinanza 11 luglio 2017, n. 17113.

3.- Con la pronuncia in questione è stata ricostruita la storia normativa della tariffa, istituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, successivamente modificato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 28 e dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 33 (finanziaria 2000).

La tariffa – usualmente denominata “Tariffa di Igiene Ambientale” (o, appunto, Tia1) – era composta “da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 4).

La tariffa in questione è stata soppressa dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, che l’ha sostituita con la diversa “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (come testualmente indicato nella rubrica dell’articolo), che una disposizione successiva (D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, con L. 27 febbraio 2009, n. 13), denominò “Tariffa Integrata Ambientale” (o Tia2).

4.- La tariffa integrata, in particolare, restava “commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri (…) che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali” (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 2), e costituiva “il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 15” (comma 1, secondo periodo, del suddetto art. 238).

5.- La soppressione della precedente Tia1 avrebbe dovuto avere effetto dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, suddetto art. 238. Fino alla completa attuazione della Tia2, attraverso l’emanazione di un regolamento ministeriale e il compimento dei successivi adempimenti per l’applicazione della tariffa, si stabilì, tuttavia, che “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11).

In attesa dell’adozione del detto regolamento ministeriale (invero mai avvenuta), la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,comma 184, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, commi da 1 a 2-quinquies, convertito, con modificazioni, con L. 27 febbraio 2009, n. 13, stabilì che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 restasse invariato anche per l’anno 2007.

5.1.- Il blocco dei precedenti regimi Tarsu e Tia1 venne successivamente esteso dal legislatore agli anni 2008 e 2009, prima con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166 e poi col D.L. n. 208 del 2008, suddetto art. 5, comma 1, come convertito.

Si stabilì inoltre che, nel caso in cui il regolamento ministeriale non fosse stato adottato entro il 30 giugno 2009, i comuni avrebbero potuto liberamente adottare la Tia2 (D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2-quater); detto termine, peraltro, venne successivamente prorogato prima fino al 31 dicembre 2009 e poi fino al 30 giugno 2010.

5.2.- Non essendo stato adottato alcun regolamento alla scadenza del termine del 30 giugno 2010, i comuni che avevano applicato la TARSU continuarono a mantenere il detto regime, e parimenti, i comuni che avevano già sperimentato la Tia1 la mantennero.

6.- In relazione alla Tia1, dunque, si è già ripetutamente stabilito che “spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo” (tra varie, Cass., sez. un., 12 novembre 2015, n. 23114; sez. un., 20 dicembre 2016, n. 26268 e, da ultimo, sez. un., 18 giugno 2019, n. 16341).

7.- In questo contesto, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha qualificato come “non tributaria” la Tia2 istituita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, la quale non costituirebbe, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta e rappresenterebbe, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull’area sociale, che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio, è stato ritenuto di natura non interpretativa. Sicchè, hanno precisato queste sezioni unite (in particolare con la citata ordinanza n. 17113/17), la disposizione sulla Tia2 ha carattere innovativo, o -meglio- istituisce una tariffa che nell’intenzione del legislatore dovrebbe essere ontologicamente diversa rispetto alla “prima Tia”.

7.1.- Ne consegue che, dovendosi applicare la disciplina della Tia1, va ribadita la giurisdizione tributaria in ordine alle relative controversie.

8.- Il conflitto va quindi risolto con l’affermazione della giurisdizione tributaria, previa cassazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che l’ha declinata.

Non si provvede sulle spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice tributario e cassa la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, dinanzi alla quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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