Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19896 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 13/07/2021), n.19896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincen – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 18468 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

C.M.P., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Croce Roberto e dall’avv.to

Bruccoleri Maria, elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo difensore, in Roma Via Flaminia, n. 322;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 333/38/15, depositata in data 4

febbraio 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 maggio 2021 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 333/38/15, depositata in data 4 febbraio 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da C.M.P. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 436/17/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, esercente l’attività di “trasporti con taxi”, maggiori ricavi, ai fini Irpef, Irap e Iva, per il 2007;

-la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) con l’appello il contribuente aveva riproposto gli stessi argomenti difensivi svolti in sede di ricorso, in contrasto con il principio di specificità dei motivi di impugnazione che non consente di ribadire le difese già svolte in primo grado, ma impone all’appellante di individuare “le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza appellata, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dai primi giudici, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico”; 2) la delega di firma al sottoscrittore dell’atto impositivo era stata debitamente allegata dall’Ufficio alle controdeduzioni depositate in sede di primo grado; 3) la ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), era pienamente giustificata in quanto, a fronte della rilevata incongruità dei ricavi dichiarati con quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e della determinazione dei maggiori ricavi, individuati i km percorsi con il taxi nell’anno di imposta, sulla scorta dei dati forniti da altre ditte individuali esercenti lo stesso tipo di attività, il contribuente non aveva documentato, né in sede amministrativa né in quella contenziosa, l’esistenza di situazioni o circostanze legate alla peculiarità dell’attività in concreto svolta che rendessero irragionevole la ricostruzione del maggior reddito;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a dieci motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la CTR emesso un giudizio di merito nonostante l’erronea statuizione circa la mancanza di specificità dei motivi di appello, dovendo la pronuncia risolversi in una declaratoria di inammissibilità del gravame;

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la CTR erroneamente accolto l’eccezione preliminare dell’Ufficio circa la mancanza di specificità dei motivi di appello;

– i motivi primo e secondo – da trattare congiuntamente per connessione- sono fondati;

– nella sentenza impugnata, il giudice di appello, nel rigettare il gravame del contribuente, ha osservato che:1) con l’appello il contribuente aveva riproposto gli stessi argomenti difensivi svolti in sede di ricorso, in contrasto con il principio di specificità dei motivi di impugnazione che non consente di ribadire le difese già svolte in primo grado, ma impone all’appellante di individuare “le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza appellata, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dai primi giudici, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico”; 2) tuttavia, (nel merito) – premessa la allegazione alle controdeduzioni in primo grado della delega di firma al sottoscrittore dell’avviso- la ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), risultava pienamente giustificata in quanto, a fronte della rilevata incongruità dei ricavi dichiarati con quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e della determinazione dei maggiori ricavi, individuati i km percorsi con il taxi nell’anno di imposta, sulla scorta dei dati forniti da altre ditte individuali esercenti lo stesso tipo di attività, il contribuente non aveva documentato, né in sede amministrativa né in quella contenziosa, l’esistenza di circostanze legate alla peculiarità dell’attività in concreto svolta che rendessero irragionevole la ricostruzione del maggior reddito;

– come da questa Corte precisato sul tema (v. da ultimo Cass., sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27784) nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto da D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (Cass. sez.5, 1 agosto 2019, n. 20745; Cass., Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954);

– il giudice del gravame non si è attenuto al suddetto principio, in quanto ha ritenuto sostanzialmente inammissibile l’appello – erroneamente statuendo anche sul merito, ancorché con la declaratoria di inammissibilità del gravame si fosse spogliato della “potestas iudicandi” con conseguente carattere ad abundantiam delle argomentazioni svolte in ordine al merito della questione, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata (al riguardo, Sez. un., n. 24469 del 2013 e, ancora di recente, sez. I, ord. n. 11675 del 2020; Cass. sez. un. 2155/2021) – per avere il contribuente riproposto avverso la sentenza del giudice di primo grado le medesime ragioni di doglianza già proposte con il ricorso introduttivo, il che, ad avviso dello stesso, avrebbe contrastato con il principio di specificità dei motivi di impugnazione che non consente di ribadire le difese già svolte in primo grado, ma impone all’appellante di individuare “le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza appellata, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dai primi giudici, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico”; invero, come ribadito da ultimo in Cass. n. 27784 del 2020, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo non costituisce, di per sé, un motivo di inammissibilità, se le stesse doglianze risultano comunque in una contrapposizione alle argomentazioni della sentenza; tanto più che, nella specie, tale riproposizione in sede di gravame delle medesime doglianze già proposte con il ricorso introduttivo era sufficiente, non avendo la sentenza di primo grado, nella prospettazione della contribuente (v. pag. 7 del ricorso per cassazione), affrontato le censure ivi indicate proposte con il ricorso originario;

– con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 el 1973, art. 42, comma 2, del per non avere la CTR accolto l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, stante la mancata sottoscrizione del Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate e allegazione della delega dalla quale risultasse il potere sostitutivo del sottoscrittore;

– con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR statuito sull’eccezione relativa alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, stante la mancata allegazione all’avviso stesso di tutti gli atti (elaborati, studi, ricerche, etc.) citati in esso come fonti di riferimento giustificative dell’accertamento;

– con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR statuito sull’eccezione relativa alla violazione della L. n. 212 del 2000, dell’art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 stante la mancata indicazione nell’avviso di accertamento delle ragioni per le quali l’Ufficio aveva integralmente disatteso le risposte al questionario inviatogli e le risultanze dei documenti prodotti dal contribuente;

– con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR statuito sull’eccezione relativa alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, della L. n. 146 del 1998, art. 10, stante la omessa indicazione nella motivazione dell’avviso delle ragioni per le quali l’Ufficio aveva disatteso le risultanze conseguenziali al contraddittorio endoprocedimentale;

– con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR statuito sull’eccezione relativa alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 39, comma 2, attesa la indebita commistione tra la metodologia di accertamento analitica e quella induttiva;

– con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR statuito sull’eccezione relativa alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), stante il presupposto della inattendibilità dei dati contabili del contribuente;

-con il nono motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR statuito sull’eccezione relativa alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in combinato con l’art. 2729 c.c., stante la insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza legittimanti l’avviso;

– con il decimo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR statuito sull’eccezione relativa all’erroneità della pronuncia di accoglimento parziale del ricorso in primo grado, nonostante la CTP avesse ritenuto illogica, nel merito, la ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi operata dall’Ufficio;

– l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti;

– in conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione;

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

 

 

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