Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19896 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.09/08/2017), n. 19896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19083/2015 proposto da:
NUOVA CASA DI CURE DEMMA S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO DAMIANI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO – C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2,
presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che la rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato GIORGIO LI VIGNI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2008/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 10/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, in merito al riconoscimento degli interessi ex lege 9 ottobre 2002, n. 231, aveva respinto la domanda ritenendo tardiva la produzione in giudizio del documento di accreditamento, ancorchè nella specie si rendesse applicabile l’art. 345 c.p.c., nel testo vigente ai sensi della L. 26 novembre 1990, n. 353, che consentiva la produzione in appello di nuovi documenti se indispensabili ai fini della decisione.
2. Resiste al proposto ricorso parte intimate con controricorso.
Memorie di entrambe le parti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile.
2. L’impugnata sentenza è infatti sorretta da una duplice ratio decidendi poichè, dopo aver ritenuto inammissibile la predetta produzione documentale, il giudice d’appello ha pure osservato che il documento in questione non è qualificabile come accordo contrattuale rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231 del 2002.
Poichè questa seconda ratio decisionale non è stata fatta oggetto di impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla stregua dell’insegnamento di questa Corte secondo cui “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (Cass, Sez. 4, 11/02/2011, n. 3386).
3. Dovendo perciò essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza.
4. Ricorrono altresì i presupposti per il versamento previsto in caso di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017