Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19895 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19895 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 13503-2016 proposto da:
NIEREU MARIA EFISIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VAI. DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
IACONO QUARANTINO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURIZIO BAI L01;

– ricorrente contro
DEFRAIA GIANCARLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati ELIO DE MONTIS, ANNA
MARIA DE MONTIS, ALDO DE MONTIS;

controricorrente

avverso la sentenza n. 211/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 23/03/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

proprietaria di alcune villette site in località Costa Rei (Sardegna), evocava in
giudizio Giancarla Defraia, proprietaria della villetta confinante, per ottenere
la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio su un tratto di terreno
di proprietà della resistente che era stato dalla medesima chiuso con apposita
recinsione.
Con ordinanza del 20.02.2007, il giudice adito, accogliendo la domanda di
misura interdittiva della ricorrente, ordinava il reintegro del possesso del tratto
di terreno oggetto di causa; su istanza della stessa Mereu – nelle more accolto il
reclamo interposto dalla resistente avverso la misura concessa, che pertanto
veniva revocata – veniva disposta la prosecuzione del giudizio nel merito.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2572/14 pubblicata il 18.05.2007,
condannava la Defraia alla reintegrazione del possesso, condannandola alle
spese di giudizio.
In virtù di rituale impugnazione della sentenza di primo grado proposta dalla
Defraia, la Corte di appello di Cagliari, nella resistenza dell’appellata, in
accoglimento del gravame e in riforma della decisione di primo grado,
condannava la Mereu al ripristino dello stato dei luoghi e alle spese di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, n. 211 del
03/23.03.2016, notificata 1’01.04.2016, la Mereu propone ricorso per
cassazione, fondato su quattro motivi, cui replica la Defraia.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),

Ric. 2016 n. 13503 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

Con ricorso, depositato il 05.01.2007, Mereu Maria Efisia, nella qualità di

c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il
presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche
memoria illustrativa.

con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1168 e 2697 c.c, in relazione all’art. 360 c.1 n.3 c.p.c.,
deducendo che, la sentenza della Corte di appello sarebbe viziata in quanto in
contrasto con l’oggetto di causa, ovvero lo spossessamento violento e
clandestino operato dalla Defraia. In particolare, la Mereu, sostiene che
erroneamente la Corte avrebbe ritenuto necessaria la dimostrazione del diritto
di servitù del passaggio vantato, mentre trattandosi di reintegra nel possesso,
la titolarità del diritto reale è questione del tutto irrilevante ai fini della
decisione della domanda vertente sul possesso tout court.
Il motivo è privo di pregio in quanto travisa le ragioni esposte dalla Corte
territoriale a fondamento del proprio convincimento.
Occorre preliminarmente rilevare che colui che assuma di essere possessore in
senso proprio (di esercitare cioè un possesso corrispondente all’esercizio della
proprietà o di altro diritto reale) l’eventuale titolo comprovante lo ‘jus
possidendi’ può essere allegato (ed utilizzato dal giudice) solo ‘ad colorandam
possessionem’, essendo l’attore tenuto a provare la relazione di fatto con il
bene di cui si chiede il ripristino.
In altri termini, quanto al contenuto della prova, vale il noto principio, non
enunciato espressamente dalle norme sostanziali e processuali disciplinanti la
materia possessoria, ma elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina (anche
in relazione alla ratio cui è ispirato l’istituto fin dalle sue origine storiche),
secondo il quale l’eventuale titolo comprovante l’esistenza dello ius possedendi
può essere allegato ed entro tale limite utilizzato dal giudice solo ad
Ric. 2016 n. 13503 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-3-

Atteso che:

colorandum possessionem dall’attore, tenuto invece a provare l’esistenza degli
atti materiali integranti la situazione di fatto di cui chiede il ripristino.
Detto principio, deve essere integralmente applicato in tema di azione
esperita da chi assume di essere possessore in senso proprio (che si
differenzia, in ambito della detenzione qualificata, nel provare di aver

Orbene, dall’impugnata sentenza è dato desumere che la Mereu a detto onere
probatorio non ha ottemperato e che il giudice di merito ha anzi ritenuto sulla base delle risultanze processuali — non provata non solo una relazione di
fatto della predetta con il giardino in questione, ma neanche le tracce di un
asserito vialetto che conducesse al mare attraverso l’aerea de qua.
A detto convincimento il giudice di merito è pervenuto con valutazione critica
ed esauriente di tutte le risultanze processuali, e la sentenza impugnata dalla
ricorrente si regge, pertanto, su motivazione adeguata, esente da vizi logici ed
errori giuridici. Per contro, le censure della ricorrente si risolvono in
affermazioni che travisano il contenuto dell’impugnata sentenza offrendo una
non corretta interpretazione della valenza dei documenti, oltre ad addurre che
la corte territoriale abbia, immotivatamente, trascurato la prova testimoniale e
la confessione emergendo, per contro, dall’impugnata sentenza, la irrilevanza
di tali mezzi istruttori, non essendosi accertato il “fatto decisivo” per il
giudizio de quo, ovvero l’effettivo e personale esercizio del possesso della
servitù di passaggio sul tratto di giardino in contestazione.
All’esito, emerge che il ricorso tende, in definitiva, ad un riesame del fatto e ad
una rivalutazione delle prove inammissibili in questa sede;

con il secondo e il terzo motivo la ricorrente nel dedurre la violazione e
la falsa applicazione,degli artt. 2733-1146 c.c, nonché degli artt. 117, 228, 229
c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3-5 c.p.c., lamenta che il giudice di merito
abbia omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio. In particolare, la Mereu, si
Ric. 2016 n. 13503 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-4-

esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa).

duole che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della “confessione”
resa nella fase sommaria del giudizio possessorio dalla Defraia circa la
rimozione delle beole e con la contestuale ammissione di aver recintato il
fondo de quo con la consapevolezza della contrarietà dell’odierna ricorrente,
nonché, della testimonianza della Sig.ra Sartori Gonna e il marito Luigi Boria,

immobiliari oggetto di causa.
I due motivi, che per evidenti ragioni di connessione argomentativa,
rappresentata dall’interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie,
possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e pertanto, le censure
non possono trovare ingresso.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione delle
risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra
le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il
quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga
più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri
elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Dunque, tale
attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in
quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa
della fonte-mezzo di prova (Cfr Cass. n. 16467 del 2017, Cass. n. 19547 del
2017).
In altri termini, spetta a quest’ultimo, in via esclusiva, il compito di individuare
le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di
controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

Ric. 2016 n. 13503 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-5-

in qualità di soci della società Mimosa sedici coinvolta nella vendita dell’unità

Ciò posto, quanto alle dichiarazione rese dalla Defrea in sede di interrogatorio
formale, occorre osservare che costituisce confessione giudiziale se, sotto il
profilo soggettivo, ricorre ranimus confitendi”, consistente nella
consapevolezza e volontà di riconoscere un fatto a sé sfavorevole e
vantaggioso per l’altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora

escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio
all’interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei
confronti del destinatario della dichiarazione (Cass. n. 607 del 2003: Cass. n.
19165 del 2005).
Ne consegue, che la denuncia in sede di legittimità dei mezzi istruttori deve
contenere, a pena d’inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il
documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione
diversa.
Nel caso di specie, la Defrea ha commesso la rimozione delle beole e la
recinzione del proprio fondo, ed era a conoscenza della contrarietà della
ricorrente. Trattasi all’evidenza di fatti che non costituiscono, di per sé,
elementi sufficienti e idonei a superare le ragioni a fondamento della decisione
della Corte di merito.
Per guanto riguarda, invece, la testimonianza dei coniugi Boria, posto che, in
materia possessoria, può formare esclusivamente oggetto di testimonianza
l’attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del
suo esercizio nel quale il possesso si identifica, non potendo la prova
testimoniale avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi.
Nel caso di specie, il giudice distrettuale ha ritenuto che, i testi non avessero
fornito prova esaustiva e certa circa il loro effettivo passaggio nel fondo di
proprietà della Defraia, e a tal fine ha riportato le testimonianze più
rappresentative del proprio convincimento. Del resto non era tenuto, per
quanto sopra detto, a confutare tutte le prove raccolte, né la parte indica
Ric. 2016 n. 13503 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-6-

dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione,

chiaramente, nel ricorso, quale sia il “fatto” storico decisivo ai fini del giudizio
in questione;

con il quarto motivo la ricorrente nel dedurre la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 115, 116, e 246 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.1 n.3 e 5

c.d. vizio di motivazione.
Il motivo è inammissibile.
Quanto alla violazione di legge in materia di prove valgono le considerazioni
svolte con riferimento ai motivi di ricorso due e tre.
Per quanto attiene al vizio di motivazione, nella nuova formulazione dell’art.
360, comma 1, n.5 c.p.c., conferisce al giudice di legittimità, non il potere di
riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,
ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.
Ne consegue che nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti
ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica di
cui sopra operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in 1. n.
134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla
rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti.
Infatti, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in

c.p.c. si duole dell’omessa valutazione di molte prove istruttorie, lamentando il

sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia
affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni
od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili,
oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (in termini, Cass. n. 21439
del 2015, Cass. n. 12918 del 2014).
Nel caso di specie, il prospettato motivo di ricorso non può trovare ingresso,
in quanto la ricorrente non ha indicato il “fatto” storico, principale o

Ric. 2016 n. 13503 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-7-

p)*

secondario, decisivo ai fini del giudizio, non consentendo alla Corte di operare
un sindacato di legittimità sulla motivazione de quo.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in
favore dei controricorrenti in complessivi C 1.700,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 21
dicembre 2017.

Rtc. 2016 n. 13503 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-8-

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è

UPOSITATO IN CANCELLERIA

27 LuG, 2018
E Furziozurio Giudizi

“nzu:

0 99i ,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA