Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19895 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. un., 23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35192-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO, con

ordinanza n. 1119/2018 depositata il 4/12/2018 nella causa tra:

B.E., elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONCETTA PAPPAGALLO;

– ricorrente –

e

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA

SANLORENZO, il quale chiede respingersi il sollevato conflitto ed

affermare la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Fatto

RILEVATO

che:

– B.E., già professore associato nell’Università di Padova, ha chiesto al giudice del lavoro del locale tribunale di condannare l’Università degli Studi di Padova a pagargli la somma indicata in atti, in ragione della mancata applicazione dei benefici fiscali previsti dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 3, come convertito, che egli aveva invocato già nel dicembre 2005, a seguito della sua assunzione come ricercatore universitario in quell’ateneo;

– il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione spettasse al tribunale amministrativo regionale;

– il Tar per il Veneto, dinanzi al quale il giudizio è stato riproposto, ha invece ritenuto che sussista la giurisdizione del giudice tributario, perchè la controversia riguarderebbe l’esistenza stessa del diritto al beneficio fiscale, costituente obbligazione tributaria in senso proprio. Per conseguenza ha sollevato d’ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi a queste sezioni unite;

– si è costituito B.E..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la controversia intercorre tra il sostituto (ossia l’Università di

Padova) e il sostituito d’imposta (cioè B.E.), poichè ha ad oggetto l’applicazione dei benefici fiscali da parte del primo nell’interesse del secondo;

– il conflitto va quindi risolto in base al consolidato principio secondo cui una tale controversia non coinvolge il rapporto d’imposta, trattandosi di diritto esercitato dal sostituito verso il sostituto nell’ambito di un rapporto al quale resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nel quale manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia contemplata nell’elenco contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (elenco, peraltro, suscettibile di interpretazione estensiva);

– la controversia non ha dunque ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell’imposta contestata (tra varie, Cass. sez. un., 16 settembre 2017, n. 21523; sez. un., 7 luglio 2017, n. 16833, nonchè sez. un., 20 settembre 2016, n. 18396);

– poichè, peraltro, si tratta di un giudizio concernente un docente universitario, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo;

– queste sezioni unite hanno difatti già chiarito che, in tema di riparto della giurisdizione relativamente alle controversie riguardanti il personale universitario, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel dettare norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle p.a., attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le relative controversie (art. 63, comma 1), ma lascia al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 (art. 63, comma 4), tra le quali quelle concernenti il rapporto d’impiego dei professori e ricercatori universitari (Cass., sez. un., 5 aprile 2005, n. 7000 e sez.un., 30 marzo 2005, n. 6635);

– le parti, quindi, vanno rimesse dinanzi al Tar per il Veneto, il quale provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti, anche per le spese, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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