Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19895 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.09/08/2017), n. 19895
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17296/2015 proposto da:
F.C., F.S., F.M.C., quali eredi
di F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CONTI, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ROMA CAPITALE – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,
elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso
gli ufficio dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO ROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13055/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 16/06/2014, emessa sul procedimento iscritto al n. 19580/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado che ne aveva respinto la domanda di indebito arricchimento in relazione alla custodia di un’autovettura, sebbene la circostanza della custodia non fosse contestata e sussistesse pronuncia passata in giudicato.
2. Resiste al proposto ricorso parte intimate con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile.
2. Esso, infatti, in spregio al requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non è accompagnato dall’indicazione dei motivi, limitandosi a rappresentare in maniera generica e non conferente rispetto alle ragioni della decisione solo il proprio disaccordo senza provvedere a formalizzarlo in contestazioni definite provviste di specifico contenuto critico atte a consentirne il vaglio di legittimità richiesto a questa Corte.
3. Dovendo perciò essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza.
Ricorrono altresì i presupposti per il versamento previsto in caso di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017