Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19895 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 12/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16480/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RIETI INFORMATICA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e

in quanto tale legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

INDUSTRIA INFORMATICA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n. 108/38/09 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla società Industria Informatica SPA contro il diniego dell’istanza di definizione presentata dalla società per omessi versamenti IVA, ritenute alla fonte, IRAP ed IRPEG per gli anni di imposta (OMISSIS) ed altro, diniego espresso in ragione del mancato pagamento delle rate successive alla prima, indicate nella dichiarazione integrativa della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.

2. La CTR sosteneva che il mancato pagamento di alcune rate non inficiava l’efficacia del condono per la parte per la quale il pagamento era stata eseguito e che l’Amministrazione poteva procedere alla iscrizione a ruolo per gli importi residui, maggiorati da interessi e sanzioni.

3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società Rieti Informatica SRL in liquidazione, quale incorporante di Industria Informatica SPA su un motivo, al quale replica la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), che richiede, per la sua applicazione, l’integrale e tempestivo versamento delle rate di condono.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. Come più volte affermato da questa Corte, il condono previsto dalla L. n. 289 del 2012, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (cfr. ex multis Cass. nn. 19546/2011, 21346/2012, 10650/2013, 25238/2013).

1.4. Nel caso in esame è incontestato che era avvenuto solo il versamento della prima rata e che quindi non ricorrevano le condizioni di legge prima ricordate per la efficacia del condono. La CTR, tuttavia, ha affermato la validità del condono ritenendo che l’omesso versamento delle ulteriori rate non comportasse l’inefficacia della definizione.

1.5. Così facendo la Commissione Regionale è incorsa in una palese violazione di legge.

1.6. Inoltre, come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 30722/2011), in materia tributaria, l’interpretazione analogica, pur essendo in astratto possibile, in quanto le norme impositive non appartengono alle categorie contemplate dall’art. 14 preleggi (che concerne solo le norme penali e quelle eccezionali), trova, tuttavia, in concreto, difficile possibilità di applicazione in ragione della struttura solitamente rigida della loro formulazione, e risulta del tutto esclusa per le disposizioni che accordano benefici fiscali, di natura derogatoria e quindi eccezionale, così come nel caso della normativa in tema di condono.

Invero, le leggi che prevedono meccanismi estintivi delle liti, attraverso comportamenti solutori o in base a presupposti di altra natura, hanno, in ordine alle previsioni di dettaglio, riguardanti i presupposti e le condizioni di operatività, carattere eccezionale che vieta all’interprete la possibilità di estenderle in via analogica a fattispecie diverse da quelle specificamente previste dalle norme premiali. Ciò vale anche per le differenti ipotesi di condono previste dalla L. n. 289 del 2002, disciplinate con modalità autonome.

1.7. Nel caso che occupa la Corte, la Commissione Regionale ha sostanzialmente ed arbitrariamente modificato il contenuto e la portata della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, con una decisione che va perciò emendata.

1.8. A ciò va aggiunto, in modo tranciante, con riguardo all’IVA, che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis citato) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima Legge) comportanti una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06.

Va perciò disapplicato, con riferimento all’IVA, della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis citato, che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale: ex plurimis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015).

2.1. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessarie ulteriori valutazioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.

2.2. Le spese di giudizio della fase di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidate in dispositivo. Le spese di giudizio delle fasi di merito si compensano.

PQM

La Corte di Cassazione,

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso;

condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese di giudizio delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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