Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19894 del 29/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19894 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 15739-2007 proposto da:
FRASCA RAFFAELE FRSRFL35B04H703F rappresentato e
difeso da se medesimo ex art.86 cpc, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio
dell’avvocato NOSCHESE VINCENZO;
– ricorrente contro

2013
1595

INGENITO ROBERTO NGNUT26P21H703H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio

dell’avvocato

D’ACUNTI

CARLO

MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARZANO ALDO;

Data pubblicazione: 29/08/2013

- controricorrente
avverso la sentenza n.

426/2006 della CORTE D’APPELLO

di SALERNO, depositata il 19/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

NUZZO;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7.4.1993 Roberto Ingenito conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Saler-

mento della somma di £ 4.900.000, oltre interessi e rivalutazione, quale corrispettivo per 70 lezioni private di
analisi matematica impartite, dall’ottobre al dicembre
1992, al figlio del convenuto, studente della facoltà di
ingegneria. Costituitosi in giudizio il Frasca assumeva
che l’attore aveva prestato la propria opera a titolo amichevole per l’intermediazione di tale ing. Simoniello.
Assunto l’interrogatorio formale del convenuto ed espletata la prova testimoniale, con sentenza 26.8.2002, il
Tribunale adito condannava il Frasca al pagamento di
E 1549,37 oltre interessi legali, compensando fra le parti
le spese di lite. Avverso tale sentenza il Frasca proponeva appello cui resisteva l’Ingenito.
Con sentenza depositata il 19.5.2006 la Corte d’Appello
di Salerno rigettava l’appello e condannava l’appellante
al pagamento delle spese del grado.
La Corte di merito riteneva provato il credito dell’attore
per un numero di 50 lezioni di un’ora, per l’importo di £
60.000 ad ora, sulla base delle dichiarazioni del Frasca
in sede d’interrogatorio formale e delle deposizioni testimoniali rese dal Simoniello (che aveva messo in con-

1

no, Raffaele Frasca per ottenerne la condanna al paga-

tatto telefonico le parti ed aveva assistito al loro colloquio) e dal Bruno.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il

ritto. Resiste con controricorso Roberto Ingenito.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 89, 1° comma
del d.p.L . 31.5.1974 n. 417, nonché omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione in relazione alla nullità assoluta del contratto d’opera intercorso fra le parti, posto che l’attore, quale docente presso un istituto statale
frequentato dall’alunno Frasca Francesco,non avrebbe
potuto impartire allo stesso lezioni private;
2)violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
con riferimento alla mancanza di valida prova sulla prestazione d’opera in questione, considerato che il teste
Bruno aveva reso una testimonianza “de relato” sulla
base di circostanze apprese dallo stesso Ingenito ed essendo stato provato che le lezioni erano iniziate nel
mese di novembre 1992 e non di ottobre 1992, avendo
il teste Mario Simoniello dichiarato di aver preso contatti,nel mese di novembre 1992, con il prof. Ingenito per
affidargli la preparazione odl’esame di analisi matematica

2

Frasca formulando due motivi con i relativi quesiti di di-

di Frasca Francesco; erroneamente, quindi, la Corte territoriale aveva ritenuto congruo il numero di 50 lezioni
indipendentemente dalla data d’inizio delle lezioni stes-

del ricorso, è deferito giuramento decisorio ad Ingenito
Roberto sulla data di inizio e sul numero delle lezioni
impartite nonché sul compenso offertogli.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, concernente la violazione del divieto
al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, è inammissibile in quanto il
relativo quesito di diritto attiene a questione nuova, non
prospettata in appello. In ogni caso dalla sentenza risulta che l’allievo era studente universitario e non del liceo scientifico presso il quale insegnava l’attore; né il
disposto dell’art. 89

del D.P.R. n. 417/1974 prevede

alcuna nullità del contratto stipulato in violazione del
divieto, ma solo una responsabilità disciplinare; una
nullità è prevista unicamente per gli scrutini o le prove
di esame svoltisi in contravvenzione del divieto di giudicare un allievo che abbia ricevuto lezioni private.
La seconda censura è infondata, attingendo un apprezzamento di merito, laddove la Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, come tale esente dal sindacato di legittimità, ha affermato che, indipendentemente

.

3

se. In via istruttoria e,subordinatamente all’accoglimento

dalla data di inizio elle lezioni, era congrua, rispetto
all’oggettiva difficoltà dell’esame, la individuazione,
in numero di 50, delle ore di lezione effettuate per la

Quanto al corrispettivo orario è pertinente il richiamo
alla deposizione del teste Bruno, sulle somme da lui corrisposte all’Ingenito per analoga preparazione.
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali,liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali che si liquidano in

e

1.400,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 6.6.2013

preparazione dell’esame stesso.

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