Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19894 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19894 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 22781-2014 proposto da:
SALSETTA FITAPPA ROSA, CAMIOLO FRANCESCO,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ROCHELIO PIZZARDI;
– ricorrenti contro
CAVALERI GRAZIA, FERLANTE BIAGIO, DI DIO ROSA
MARIA, ASCIA ORAZIO;
– intimati avverso la sentenza n. 153/2013 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 13/06/2013;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ascia, Grazia Cavaleri, Rosa Di Dio e Biagio Ferlante, nella qualità di
proprietari di immobili siti in Gela ricadenti in catasto al foglio di mappa n.
142, evocavano in giudizio Filippa Rosa Salsetta e Francesco Camiolo,
esponendo che per raggiungere le loro abitazioni si servivano di un tracciato
adiacente la ferrovia Licata — Gela, che nell’agosto 2004 veniva in parte chiuso
dai convenuti, quali proprietari di immobile sito nella medesima zona,
apponendovi due tratti di recinzione con un cancello in ferro che impediva il
transito pedonale e veicolare, per cui chiedevano la reintegrazione nel
possesso della servitù di passaggio su detto tratto di tracciato.
Con sentenza n. 153 del 2013, il giudice adito, adottata preliminarmente la
misura interdittiva richiesta dei ricorrenti, nel merito, confermava il
provvedimento ed ordinava il reintegro del possesso del tratto di terreno
oggetto di causa, attraverso la rimozione del cancello e della recinzione.
In virtù di rituale impugnazione della sentenza di primo grado proposta dai
coniugi Salsetta – Camiolo, la Corte di appello di Caltanissetta, nella resistenza
degli appellati (ad esclusione del solo Ascia, pur regolarmente intimato),
dichiarava inammissibile il gravame per tardività e compensava le spese
processuali del grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono gli appellanti, sulla base
di tre motivi.
Gli intimati Ascia, Cavalieri, Di Dio e Ferlante non hanno svolto difese.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
Ric. 2014 n. 22781 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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Con ricorso, depositato 1’8.06.2005, dinanzi al Tribunale di Gela, Orazio

c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti ricorrenti, il
presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

.\tteso che:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza

disp.att.c.p.c., in relazione all’art. 360 c.1 n.4 c.p.c., deducendo che la sentenza
della Corte di appello sarebbe viziata in quanto contraddittoriamente riferisce
due diversi termini per l’impugnazione. In particolare, nella parte motiva
indicata il giorno 16 ottobre 2007 quale data di notificazione dell’atto di
citazione in appello rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado,
che quindi assume oltre il termine breve di trenta giorni, mentre nel
dispositivo riporta quale data di pronuncia della sentenza di primo grado il 9
novembre 2007, depositata il 20 novembre 2007.
Con il secondo motivo nel denunciare violazione, falsa ed erronea
applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. , assumono i ricorrenti che nell’atto di
appello si sono limitati a dichiarare che il procuratore di controparte aveva
provveduto a notificare nel gennaio 2008 — personalmente agli appellanti – la
sentenza di primo grado seguita dall’atto di precetto, con cui si intimava il
pagamento delle spese legali, seguito a sua volta dalla notifica dell’atto di
pignoramento, per cui era inidonea a fare decorrere il termine breve di
impugnazione.
Con il terzo motivo lamentano violazione, falsa ed erronea applicazione
dell’art. 327, comma 1, c.p.c., come previsto ante rifoitna di cui alla legge n. 69
del 2009. La tesi dei ricorrenti è che trattandosi di sentenza di primo grado
depositata in data 20.11.2007, troverebbe applicazione il termine lungo di un
anno e quaratacinque giorni, mentre nella specie l’atto di citazione sarebbe
stato notificato ben prima del suo decorso, per essersi perfezionato il 1°
ottobre 2008, iscritta la causa a ruolo il 10.10.2008.
Ric. 2014 n. 22781 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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impugnata per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c, nonché dell’art. 118

I tre motivi, che per evidenti ragioni di connessione argomentativa,
rappresentata dall’interpretazione delle norme sui tetinini per la proposizione
dell’impugnazione, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono
manifestamente fondati.
Dall’esame degli atti del giudizio, consentito in questa sede per la natura del

– che la notificazione della sentenza di primo grado è stata eseguita alla
controparte, ossia dai coniugi Salsetta – Camiolo, personalmente anziché al
procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., per cui
era inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia nei confronti
del notificante che del destinatario (Cass. n. 16804 del 2015; Cass. n. 13428 del
2010; v. anche Cass., sez. un., n. 12898 del 2011), con la precisazione che la
notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il
termine breve per l’impugnazione qualora la suddetta parte non sia ritualmente
costituita in giudizio, senza che la situazione processuale della stessa parte
possa essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla
qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza
notificata (Cass., sez. un., n. 1273 del 1998). In altri termini, la qualificazione
della parte, come costituita o contumace, al fine di notificarle la sentenza per il
decorso del termine impugnatorio o al fine di notificarle l’impugnazione, deve
— in ossequio ad evidenti esigenze di certezza ed affidamento in tema di

vizio di error in procedendo denunciato, risulta – come dedotto dai ricorrenti

scelta e modalità di esecuzione delle attività processuali — essere desunta dalla
stessa sentenza che si notifica o si impugna, ed in tal secondo caso anche ove
con l’impugnazione si intenda contestare la qualificazione data con la
pronunzia impugnata (Cass. n. 13809 del 2004).
Ne consegue, che pacifico il deposito della sentenza di primo grado in data
20.11.2007, la notificazione della stessa alle parti personalmente non legittima
il decorso del termine breve di impugnazione e per l’effetto va ritenuto
tempestivo il gravame.
Ric. 2014 n. 22781 sez. M2 – ud. 21-12-2017
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rvki,‘A,/

Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va
rinviata, anche per le spese del presente procedimento di legittimità, alla Corte
di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
Stante raccoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei

comma 1-quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata causa e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 21

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,

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