Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19894 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/09/2020), n.19894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHES BESSO Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13013-2019 R.G. proposto da:

FASSA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MASSAROTTO GIORGIO, MAIOLINO

ANGELO;

– ricorrente –

contro

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BIZZARRO; VINCENZO

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 733/2019 del

TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale

di Santa Maria Capua Vetere quale giudice competente per territorio

a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con atto di citazione tempestivamente notificato L.V., in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto n. 1433/2018 con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 6,378,22 in favore della società Fassa s.r.l., a titolo di corrispettivo della vendita di materiale edile, dovuto per la fornitura n. (OMISSIS); l’opponente preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso in favore di quello di Santa Maria di Capua Vetere, non essendo il credito azionato nè liquido nè determinato ex art. 1182 c.c., comma 3.

Il Tribunale di Treviso – con sentenza 28 marzo 2019, n. 733, resa ex art. 281-sexies c.p.c., – riteneva fondata l’eccezione e dichiarava la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere; in accoglimento dell’opposizione dichiarava la nullità del decreto opposto.

2. Contro la sentenza propone ricorso per regolamento necessario di competenza la società Fassa s.r.l., che ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

L.V. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso contesta violazione degli art. 1182 c.c., comma 3, e art. 1498 c.c., comma 3, per “errato collegamento, nell’individuazione del giudice territorialmente competente, alla norma generale dell’art. 1182 c.c., comma 3, in luogo di quella speciale dell’art. 1498 c.c., comma 3, in fattispecie connotata da versamento di prezzo non contestuale alla consegna, senza alcuna previsione convenzionale del luogo di pagamento”.

Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Treviso, nell’accogliere l’eccezione di incompetenza, ha rilevato che L., convenuto sostanziale, ha residenza in provincia di Caserta, che l’obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di materiale edile, è sorta presso la sede della sua impresa individuale e che analoga considerazione vale per l’ulteriore criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione. Perchè valga l’applicazione del combinato disposto dell’art. 1183 c.c., comma 3, e dell’art. 20 c.p.c. (in base al quale il luogo di adempimento si identifica con il domicilio del creditore) è necessario – ha proseguito il Tribunale – che l’obbligazione dedotta in giudizio sia liquida, ovvero che il suo ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato con un semplice calcolo, principio che vale anche per la previsione di cui all’art. 1498 c.c., comma 3. Nel caso in esame, ha concluso il Tribunale, non è stato dedotto che nel contratto di vendita fosse indicato l’ammontare del credito dell’attrice sostanziale o i criteri per determinarlo, nè può essere considerato titolo negoziale la fattura depositata dalla società Fassa, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 1182, comma 3, e l’applicazione del medesimo art., comma 4, così che la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il ragionamento del Tribunale di Treviso è erroneo. Anzitutto, trattandosi di vendita di cose mobili, va seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis”, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l’acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore” (così Cass. 648/2004; v. anche Cass. 2361/2007, per cui ai sensi dell’art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all’atto della consegna; ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore).

Nel caso in esame, pertanto, in cui risulta (v. la fattura posta alla base della richiesta del decreto ingiuntivo e riprodotta alle pp. 3-6 della memoria della ricorrente) che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore ha agito in via giudiziale per ottenere l’adempimento all’obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell’art. 1498 c.c., comma 3, ossia il domicilio del venditore. D’altro canto il riferimento operato dal Tribunale di Treviso alla necessità che il credito per il quale si agisce sia liquido non porta ad escludere la competenza del medesimo Tribunale. E’ vero, come afferma il Tribunale, che le sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 17989/2016, hanno affermato (seguendo l’orientamento più restrittivo) che, al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi (quando l’ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico). Nel caso in esame, però, il carattere liquido del credito è stato accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (art. 633 c.p.c.).

II. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Treviso, davanti al quale si rimettono le parti nei termini di legge.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Treviso, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

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