Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19894 del 23/07/2019
Cassazione civile sez. un., 23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19894
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sez. –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4035-2019 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
con
sentenza n. 152/2019 depositata il 23/01/2019 nella causa tra:
R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
COMUNE DI CROTONE;
– resistente non costituitosi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che le Sezioni unite della
Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la
giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di liquidazione
dell’indennità di occupazione legittima e, cassata in parte qua la
sentenza del Tribunale di Crotone, rimettano le parti dinanzi alla
Corte d’Appello di Catanzaro, con le conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO
che:
Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto il procedimento espropriativo di immobili di proprietà di R.F.I. – Rete Ferroviaria Italia spa, non conclusosi con l’emissione del rituale decreto, il Tar Calabria, con sentenza del 23 gennaio 2019, definendo parzialmente il giudizio, ha sollevato d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione ordinaria, in ordine alla sola domanda di indennità per occupazione legittima.
Nel regolamento d’ufficio in esame si dà conto del fatto che entrambe le domande nei confronti del Comune di Crotone (quella di risarcimento dei danni subiti da R.F.I. per l’occupazione illegittima di terreni utilizzati per la realizzazione di un parcheggio, in difetto di emissione di decreto di esproprio, e quella di determinazione dell’indennità di occupazione legittima) erano state proposte davanti al Tribunale di Crotone che, con sentenza del 29 settembre 2010, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente, si osserva che il presente conflitto negativo sollevato dal Tar Calabria è ammissibile, in quanto sollevato alla prima udienza (art. 11, comma 3, cod. proc. amm.), in un procedimento che risulta essere stato tempestivamente riassunto dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Crotone.
Oggetto del conflitto è esclusivamente la domanda (originariamente proposta avanti al Tribunale di Crotone) di corresponsione delle somme pretese dalla società attrice a titolo di indennità di occupazione legittima.
Il conflitto in esame va risolto affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
Le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione delle indennità di occupazione legittima, dovute in conseguenza di atti ablativi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. e, già, della L. n. 80 del 1998, art. 34, modif. dalla L. n. 205 del 2000 (vd. SU n. 5055 del 2017, SU n. 15471 del 2003).
Le parti vanno quindi rimesse alla competenza della Corte d’appello di Catanzaro, funzionalmente e territorialmente competente in unico grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza in unico grado della Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019