Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19894 del 22/09/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19894 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 18800 – 2008 proposto da:
AMO ITALY SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
GORIZIA 25 – C, presso lo studio dell ‘ avvocato FALINI
GIORGIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
702

GARDIN
domiciliata

EDI
in

GNDDEI56R41G224I,

elettivamente

ROMA, V.L,G. EARAVELLI 22, presso lo

studio dell ‘ avvocato RAIMONDO FRANCO BOCCIA, che la
rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato ZUIN

Data pubblicazione: 22/09/2014

NICOLETTA;
controricorrente
nonché contro

BOARETTO ANDREA;
– intimato –

depositatPil 03/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato FALINI Giorgio, difensore del
ricorrente che si è riportato alle difese già in atti
ed ha insistito sul loro accoglimento;
udito l’Avvocato COSENTINO Valeria, con delega
depositata in udienza dell’AvvocatoZUIN Nicoletta,
difensore della resistente che si è riportata agli
atti depositati ed ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PADOVA,

Svolgimento del processo
i.- Amo Italy s.r.í. ricorre sulla base di due motivi avverso il
provvedimento del 3 luglio 2007 con il quale il Tribunale di Padova in

composizione monocratica ha’respinto l’opposizione avverso il decreto di

a carico della attuale ricorrente – a titolo di compenso per l’attività
di consulenza in relazione alla richiesta di Andrea Boaretto di
corresponsione delle provvigioni per l’attività di agente di commercio
svolta per Pharmacia Italia s.p.a. fin dal 12 luglio 2004, data in cui
gli era pervenuta lettera di recesso inviata da

Amo

Italy s.r.1.,

subentrata alla Pharmacia per cessione di ramo di azienda.
Il provvedimento impugnato ha ritenuto il decreto di liquidazione
sufficientemente motivato essendo stato redatto in calce alla domanda e
facendo riferimento alla stessa ed ai documenti allegati; ha rilevato che
il valore della controversia va determinato in base alla domanda e in
relazione agli importi oggetto di contestazione, e che, nella specie, in
base alle somme pretese, nel ricorso introduttivo del giudizio, la
tariffa era stata correttamente calcolata nello scaglione che parte da
euro 103291,39.
2. – Resiste con controricorso Gardin Edi. Le parti hanno depositato
memorie.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.

168 del D.lgs. n. 115 del 2002 e omessa e/o

insufficiente motivazione. Erroneamente il provvedimento impugnato
3

liquidazione al c.t.u. Edi Giardin dell’importo di euro 13000,00 – posto

avrebbe ritenuto sufficientemente motivato il decreto di liquidazione
del compenso al c.t.u. Gardin, il quale, al contrario, si sarebbe
limitato ad indicare la somma attribuita allo stesso Gardin a titolo
di compenso per la consulenza svolta senza specificare le ragioni

documenti ad essa allegati.
2. – La doglianza è priva di fondamento.
I provvedimenti di liquidazione delle spese hanno natura sommaria e,
pertanto, non richiedono una motivazione analitica, pur dovendo
comunque rendere conoscibile il percorso logico-giuridico che ha
condotto il giudice alla decisione.
Nella specie, il decreto opposto fa riferimento alla documentazione
allegata alla istanza di liquidazione, ritenuta, dunque, evidentemente
adeguata alla richiesta, contenuta tra una cifra minima ed una
massima, all’interno delle quali il giudice si è risolto.
Correttamente, pertanto, il provvedimento oggi in esame ha ritenuto
congrua la motivazione del decreto opposto.
3.- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. l e 2 del d.m. 30 maggio 2002, n. 115 nonchè
insufficiente e contraddittoria motivazione. Si censurano le
conseguenze, asseritamente errate, che il Tribunale di Padova ha
tratto dalle seguenti affermazioni, contenute nel provvedimento
impugnato: ,

e

.

Si osserva nel ricorso che l’onorario del c.t.u.

non è stato calcolato sulla base di detto scaglione, risultando,
invece, ottenuto, alla stregua della richiesta dell’interessato, con

elaborati predisposti dal c.t.u., e comunque in misura superiore a
quella risultante dall’applicazione del coefficiente massimo.
4.

– La doglianza è meritevole di accoglimento nei termini che

seguono. L’art. l del d.m. n. 24225 del 2002 stabilisce che .
Il giudice di Padova, pur manifestando implicitamente adesione a tale
prescrizione, ha, poi, errato nella individuazione dell’importo dovuto
al c.t.u. alla stregua della stessa, assumendo a base del calcolo
l’importo di curo 712.615,66, che non corrisponde al valore della
controversia, ma al valore risultante da tre diversi elaborati
depositati dal c.t.u. Gardin, che non rappresentavano l’oggetto
dell’accertamento ma contenevano sostanzialmente tutti in modo
ripetitivo il fatturato da prendere in esame, conformemente al petitum
del professionista, i cui compensi sono stati, per tale via, aumentati
senza che, peraltro, venisse dallo stesso chiarito il metodo di
calcolo utilizzato nella propria richiesta e recepito pedissequamente
nel decreto, poi confermato con il provvedimento impugnato.
5.

– Conclusivamente, deve essere rigettato il primo motivo del

ricorso, di cui deve, invece, essere accolto il secondo motivo. Il

5

l’uso di tre valori, corrispondenti agli importi contenuti in tre

provvedimento impugnato deve cassato n relazione al motivo accolto e
la causa rinviata ad altro giudice – che viene individuato nel
Tribunale di Padova in persona di diverso giudicante, cui è altresì
demandato il regolamento delle spese del presente giudizio – che la

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa il
provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche
per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Padova in persona
di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 18 marz 2014.

riesaminerà alla luce dei rilievi svolti sub 4.

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