Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19894 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle

Belle Arti, 1, presso l’avv. DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Palermo in data 31

gennaio 2007, nella causa iscritta al n. 461/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 aprile 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

R.G. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso il decreto in data 31 gennaio 2007, con il quale la Corte d’appello di Palermo ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del menzionato ricorrente della somma di Euro 2.000,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con ricorso del 7 agosto 1998 e definito con sentenza di rigetto depositata il 22 aprile 2005;

la Presidenza intimata ha resistito con controricorso, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3;

la Corte di appello di Palermo ha accolto la domanda nella misura di Euro 2.000,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di circa due anni al termine ragionevole, “tenuto conto della peculiarità del caso concreto (elevatissimo numero delle parti e novità delle questioni di diritto trattate)”;

2. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:

a) l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di cassazione in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale (primo e secondo motivo);

b) l’illegittima compensazione, in mancanza di giusti motivi e con vizio di motivazione, delle spese processuali (terzo e quarto motivo);

3. va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sprovvisto di legittimazione passiva alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis e che comunque non ha partecipato al giudizio di merito;

i primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati, in quanto, una volta determinata in due anni dal giudice di merito la durata non ragionevole del processo, senza specifica censura sollevata sul punto dal ricorrente, il quale ha anzi erroneamente dedotto che la Corte d’appello nel caso di specie ha ritenuto ragionevole la durata di tre anni, la determinazione dell’equo indennizzo nella misura di Euro 2.000,00, pari ad Euro 1.000,00 per anno di ritardo, è conforme ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di cassazione;

sono invece manifestamente fondati il terzo e quarto motivo, in quanto la Corte d’appello ha ravvisato giusti motivi per la compensazione totale delle spese processuali nella mancata opposizione dell’Amministrazione al riconoscimento del diritto all’equa riparazione e nell’accoglimento solo parziale della domanda (sotto il profilo dell’entità del danno richiesto); tuttavia la mancata opposizione alla domanda, così come la contumacia, non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese, mentre l’accoglimento solo parziale della domanda avrebbe potuto giustificare la compensazione solo parziale delle spese processuali;

4. le argomentazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonchè al rigetto, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei primi due motivi ed all’accoglimento del terzo e quarto con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la compensazione per due terzi delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, e con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo il principio della soccombenza, al pagamento in favore del ricorrente del rimanente terzo;

5. quanto alle spese del giudizio di cassazione, nulla deve disporsi in ordine al rapporto tra il ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto difese, mentre, nel rapporto tra il ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le spese della presente fase di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la metà, in conseguenza dell’accoglimento solo parziale del ricorso limitatamente alla pronuncia sulle spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Rigetta i primi due motivi del ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e accoglie il terzo e quarto motivo.

Cassa il decreto impugnato in ordine ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza soccombente al pagamento di un terzo delle spese dei giudizio di merito, compensate per i residui due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 806,00, di cui Euro 311,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di cassazione, compensate per la residua metà, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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