Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19894 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.09/08/2017), n. 19894
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2134/2016 proposto da:
V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURIZIO RODINO’;
– ricorrente –
contro
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA TERREMOTO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. Cron. 4072/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 05/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO
che:
il sig. V.V. propone ricorso nei confronti del Commissario delegato all’emergenza Terremoto avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’opposizione alla stima da lui proposta in relazione all’espropriazione di un fondo di sua proprietà, ubicato in detto Comune e sottoposto a procedimento ablativo nell’ambito della realizzazione di strutture scolastiche;
con unico e articolato motivo, illustrato da memoria, si contesta la ricognizione giuridica dell’area operata dalla Corte felsinea;
resiste con controricorso il Delegato all’Emergenza Terremoto.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
con il primo profilo di doglianza si deduce la violazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 32,37 e 40, richiamando le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (il quale aveva determinato il valore di mercato considerando l’inserimento del terreno in un ambito territoriale edificato), ed osservando che sarebbero state disattese le pronunce della Corte costituzionale, senza considerare, quindi, le possibili utilizzazioni del suolo diverse da quello agricolo;
sotto altro aspetto, come ribadito nella memoria, si sottolinea che non si sarebbe considerato che l’edilizia scolastica posta alla base della decisione impugnata avrebbe natura emergenziale;
entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono suscettibili di positivo apprezzamento;
la ricognizione giuridica dell’area operata dalla corte distrettuale è corretta: il vincolo, di natura conformativa derivante dalla destinazione all’edilizia scolastica impedisce, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass., n. (Cass. n. 15389 del 2007; n. 15616 del 2007; 12862 del 2010; n. 8231 del 2012; n. 14347 del 2012) di considerare il terreno edificabile;
escluso ogni rilievo alla c.d. edificabilità di fatto, non appare condivisibile il richiamo, sviluppato anche nella memoria, alla natura emergenziale dell’intervento ablativo, posto che, come evidenziato nello stesso ricorso, in precedenza la destinazione urbanistica del suolo (“Attrezzature di servizio” – “Zone omogenee G”, attrezzature di uso comune, comprese quelle scolastiche della scuola dell’obbligo) era incompatibile con la realizzazione di edilizia di tipo residenziale;
la Corte di appello, nel confermare la stima operata dall’Agenzia delle Entrate, in quanto il valore unitario applicato costituiva “il risultato di un’accurata indagine di mercato che ha comparato i dati ricavati dagli atti di compravendita di terreni agricoli nei Comuni in questione nel biennio 2010/2011”, tenendo altresì conto “delle specifiche caratteristiche del cespite in valutazione, relative alle qualità agronomiche, alla ubicazione ed alla accessibilità”, ha considerato il valore di mercato del bene, in applicazione della decisione della Corte costituzionale n. 181 del 2011 e in aderenza ai principi affermati dalla Cedu;
i rilievi circa l’utilizzazione di detta stima, oltre ad impingere contro una valutazione riservata al giudice del merito ed insindacabile in questa sede, ove, come nella specie, congruamente motivata, appaiono generici, in quanto, se è vero che deve considerarsi superata la rigida dicotomia fra suoli agricoli ed edificabili, è altrettanto vero che non è venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, la quale è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio – anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici – e che le regole di mercato non possono travalicare; l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione di un unico criterio discretivo, fondato sulla edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37;
in base a tale criterio, un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass., n. 7987/2011; Cass., n.9891/2007; Cass., n. 3838/2004; Cass., n. 10570/2003; Cass., Sez. un., nn. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; Cass., n. 2605/2010; Cass. nn. 21095 e 16537/2009);
all’interno della categoria suoli inedificabili (in cui va ricompreso quello espropriato), rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente: tale aspetto non risulta evidenziato nel ricorso, laddove la sostanziale adozione del c.d. criterio comparativo ai fini della stima del fondo in questione comporta – in assenza di qualsiasi elemento atto a indicare una diversa e legale destinazione intermedia – il rispetto del principio fondato sul valore di mercato del bene espropriato;
le spese relative al presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017