Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19893 del 29/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19893 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 14140-2007 proposto da:
X.Z. LRSPRI67M30A662E,

rappresentato e

difeso da se medesimo ex art.86 cpc, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso il suo
studio;
– ricorrente contro

SCHIRONE MICHELE;
– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata
il 26/03/2007;

Crter .

P'( 01-)

,nolo-6)

Data pubblicazione: 29/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato X. Piero, difensore di se
dmil
medesimo ha chiestokaccoglimento del ricorso;

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

i

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. Piero Lo Russo con ricorso del 31/5/2006
chiedeva al Tribunale di Bari la pronuncia di ordinanza
di liquidazione delle spettanze per l’opera
professionale in favore di Michele Schirone nel

al n. R.G. 6296/1999 conclusosi il 21/2/2001 con
lettura del dispositivo in udienza, per il quale aveva
inviato con missiva del 30/4/2006 un progetto di
notula.
Il ricorrente aggiungeva di avere successivamente
proposto opposizione al decreto ingiuntivo azionato
dalla locatrice per il pagamento dei canoni di
locazione relativi all’immobile di cui al precedente
giudizio; il giudizio di opposizione era iscritto al n.
R.G. 3794/2002 e si era concluso con sentenza del
15/2/2005.
Michele Schirone si costituiva deducendo che la
richiesta di liquidazione doveva intendersi limitata
all’attività professionale prestata nel giudizio di
convalida di sfratto per morosità iscritto al n. R.G.
6296/1999 in ordine al quale eccepiva l’estinzione del
credito per intervenuto pagamento o per prescrizione
presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. essendo decorso il

3

giudizio di convalida di sfratto per morosità iscritto

termine triennale sin dal 21/2/2001 con la lettura del
dispositivo in udienza.
Il Tribunale di Bari con ordinanza depositata il
26/3/2007,ritenuta l’estinzione del credito per
prescrizione presuntiva, rigettava il ricorso.

– che la richiesta di liquidazione del compenso era
limitata alle spettanze richieste per il giudizio di
convalida di sfratto per morosità iscritto al n. R.G.
6296/1999 perché nel ricorso era fatto espresso
riferimento alla notula trasmessa per quel giudizio e
in sede di conclusioni era richiesto il pagamento delle
competenze relative al giudizio e non ai giudizi;
– che la decisione che aveva definito quel giudizio era
stata pubblicata il 21/2/2001 e,

in assenza di

impugnazione, era passata in giudicato, al più tardi,
il 6/4/2002, mentre il ricorso era stato proposto solo
il 5/6/2006 e, quindi, dopo il triennio.
L’avvocato X.Z. propone ricorso straordinario
affidato a 4 motivi.
Schirone Michele è rimasto intimato.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo il ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2956 n. 3

4

Il Tribunale riteneva:

c.p.c. e il vizio di motivazione e sostiene che la
prescrizione presuntiva sarebbe incompatibile con
l’ammissione del debitore di avere provveduto al
pagamento; negli stessi termini formula il
corrispondente quesito di diritto.

prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione
luris tantum

di avvenuto pagamento e pertanto le

deduzioni con le quali il debitore assume che il debito
sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono
inopponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva,
giacché, tali deduzioni, lungi dall’essere
incompatibili con la presunta estinzione del debito per
decorso del termine, sono, al contrario, adesive e
confermative del contenuto sostanziale dell’eccezione
stessa (Cass. 31/3/2010 n. 7800).
2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce

violazione e falsa applicazione dell’art. 2956 n. 3
c.p.c. e il vizio di motivazione e sostiene:
a)

che il giudice non avrebbe considerato che

l’incarico aveva ad oggetto la difesa nei giudizi
instaurati dalla proprietà;
b)

che il giudizio di sfratto per morosità era

inscindibilmente connesso al giudizio di opposizione a

5

1.1 Il motivo è manifestamente infondato perché la

decreto ingiuntivo afferente ai canoni di locazione
rimasti impagati, come risulterebbe anche dal mandato
ad litem e pertanto il

dies a quo dovrebbe decorrere

dalla definizione del secondo giudizio;
c) che il pagamento degli onorari alla definizione del

concordato con lo Schirone;
d) che il contratto che ha per oggetto una prestazione
d’opera intellettuale è da considerarsi unico per tutta
l’attività e la prescrizione decorre dal giorno in cui
espletato l’incarico e pertanto la prescrizione
decorre solo dal momento in cui è terminata la
prestazione.
In conformità all’affermazione di cui al punto d)
formula il corrispondente quesito di diritto.
2.1 n motivo è manifestamente infondato.
2.2 Le quattro censure devono essere esaminate
congiuntamente in quanto connesse e sono tutte censure
infondate.
La prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2957 c.c.
decorre dal compimento della prestazione e, pertanto,
dal momento della definizione del giudizio per il quale
fu conferita in mancanza della prova di un accordo
secondo il quale il pagamento dovesse essere differito

6

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato

(nel ricorso manca qualsiasi riferimento specifico in
ordine alla prova di un tale accordo) o della prova di
un incarico professionale che prevedesse l’espletamento
di plurime attività; non può costituire prova di tale
ad litem,

della quale neppure

si riportano i contenuti (ciò solo costituendo motivo
di inammissibilità della censura per genericità),
rilasciata ai fini della proposizione della domanda o
della resistenza in giudizio; la procura

ad litem

costituisce, infatti, un negozio unilaterale (e non un
contratto) volto ad investire il difensore della
rappresentanza processuale esclusivamente per quello
specifico processo nei vari gradi e fasi.
La circostanza che successivamente alla definizione del
giudizio di opposizione alla convalida il difensore
sia stato incaricato anche della difesa nel giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento dei
canoni rimasti impagati non rileva al fine di
dimostrare, come sarebbe stato necessario, il
conferimento di un incarico diretto ad assistere il
cliente anche nel successivo giudizio di opposizione al
decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di
locazione rimasti isoluti (v.
punto 4).

7

amplius

al successivo

accordo la mera procura

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione dell’art. 2956 n. 3 c.p.c. e il
vizio di motivazione e sostiene che il giudice avrebbe
omesso di considerare gli atti interruttivi della
prescrizione e chiede se la prescrizione è interrotta
richiedenti

la

liquidazione

degli

onorari.
3.1 n motivo, come il corrispondente quesito,
inammissibile per assoluta genericità mancando ogni
riferimento

sia

nel

motivo,

sia

nell’ordinanza

impugnata, a missive che avrebbero interrotto la
prescrizione;

l’unico

riferimento,

nell’ordinanza

impugnata, è costituito dalla missiva del 30/4/2006,
inviata quando il termine triennale della prescrizione
presuntiva era già scaduto, come esattamente rilevato
dl Tribunale di Bari.
4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la

violazione e falsa applicazione dell’art. 2956 n. 3
c.p.c. e il vizio di motivazione e sostiene che il
Tribunale di Bari avrebbe omesso di considerare che
l’incarico era stato conferito con atto scritto
rappresentato dal mandato ad litem e che quindi non era
operante la prescrizione.

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dalle missive

4.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto,
seppure è vero che le prescrizioni presuntive, trovando
ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza
formalità, dove il pagamento normalmente avviene senza
dilazione, non operano se il credito trae origine da

contratto scritto che esclude l’operatività della
prescrizione del credito dell’avvocato non può essere
individuato nella procura

ad litem,

la quale, essendo

negozio unilaterale di investimento della
rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal
contratto di mandato attinente al rapporto interno tra
cliente e professionista (cfr. Cass. 4/7/2012 n.
11145).
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese perché l’intimato
non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5/6/2013.

contratto stipulato in forma scritta, tuttavia il

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