Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19893 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. un., 23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25626-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con

ordinanza n. 1914/2018 depositata il 7/9/2018 nella causa tra:

F.G., F.R., F.M., FA.GI.

N.Q., f.g.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

COMUNE DI MISILMERI;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare

inammissibile il regolamento di giurisdizione d’ufficio proposto dal

T.A.R. Sicilia.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 16 novembre 2007, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda dei sig.ri F., i quali avevano chiesto la condanna del Comune di Misilmeri al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di appezzamenti di terreno di cui erano proprietari, in misura eccedente a quella autorizzata negli atti espropriativi.

Il Tar Sicilia, Sezione di Palermo, dinanzi al quale la causa è stata riassunta con ricorso notificato il 2 dicembre 2008, ha sollevato d’ufficio, con ordinanza del 14 maggio 2018, il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Come rilevato dal Procuratore Generale, il conflitto è inammissibile, non potendo il processo iniziato davanti al Tar Sicilia essere considerato continuazione del processo iniziato davanti al Tribunale di Termini Imerese, tenuto conto del tempo trascorso tra la declinatoria di giurisdizione resa da quest’ultimo, in data 16 novembre 2007 senza fissazione del termine per la riassunzione, da intendere in sei mesi, in applicazione dell’art. 50 c.p.c., nella formulazione anteriore, applicabile ratione temporis, alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 – e l’inizio del processo dinanzi al Tar, in data 2 dicembre 2008 (Cass. SU 31 maggio 2017, n. 13734).

Il giudice amministrativo non può sollevare conflitto negativo di giurisdizione, se la causa non è stata innanzi a lui tempestivamente riassunta; in tal caso, egli, investito della stessa domanda, deve statuire sulla giurisdizione, non ostandovi la precedente declinatoria ad opera di altro giudice, poichè il decorso del termine di riassunzione esclude che il nuovo giudizio possa considerarsi prosecuzione dell’altro (Cass. SU 28 ottobre 2015, n. 21951; 18 dicembre 2014, n. 26655; 9 settembre 2009, n. 19256).

Il ricorso è quindi inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il conflitto sollevato dal Tar Sicilia, Sezione di Palermo.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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