Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19892 del 29/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19892 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 23180-2007 proposto da:
MERONI ALESSANDRO MRNLSN48S10A686E, MERONI GUIDO
MRNGDU33B06A686V, domiciliati in ROMA ex lege, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato AZZONI ENRICO;
– ricorrenti 5

contro

2013
1536

CRIPPA

MAURIZI RPMRZ45B08A626L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo
studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

Data pubblicazione: 29/08/2013

SPREAFICO RICCARDO;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

1430/2007 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MATERA;
udito l’Avvocato Flavio NATALI, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato AZZONI Enrico, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Ezio SPAZIANI TESTA, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. LINA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7-3-1998 Meroni Guido ed

determinare il confine tra il fondo di loro proprietà e quello del
convenuto e sentir condannare quest’ultimo a restituire agli attori la
superficie di terreno di mq. 65,39 dal medesimo abusivamente
occupata e ad eliminare le opere (siepe, recinzione e tubazione)
collocate, in tutto o in parte, sul fondo degli attori o a distanza non
legale dal confine.
Nel costituirsi, il convenuto contestava la fondatezza della
domanda, negando di avere occupato il fondo dei Meroni. Egli
deduceva, in particolare, di avere eretto la recinzione sul fondo di
sua proprietà, in quanto il confine doveva essere individuato nel
fondo colatore esistente, aggiungendo che anche il taglio degli alberi
e la posa della tubazione erano avvenuti all’interno della proprietà
Crippa.
Con sentenza in data 7-7-2003 il Tribunale di Lecco
determinava la linea di confine tra i terreni di proprietà delle parti in
quella congiungente i punti medi delle sezioni dei due sbocchi
dell’originario fosso colatore, condannando il Crippa ad eliminare

1

Alessandro convenivano in giudizio Crippa Maurizio, per sentir

ogni manufatto, struttura ed elemento ricadente al di là di tale linea
di confine.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il convenuto.
Con sentenza in data 18-5-2007 la Corte di Appello di Milano,

fondi nella linea mediana della tubazione attualmente esistente,
rigettando la domanda di restituzione in pristino proposta dall’attore
e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di
entrambi i gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Meroni Alessandro e Meroni Gudo, sulla base di due motivi.
Crippa

Maurizio

ha

resistito

con

controricorso,

successivamente illustrato da una memoria..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la
contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla
determinazione della linea di confine nella linea mediana della
tubazione attualmente esistente, realizzata dal Crippa. Sostengono
che la soluzione adottata dalla Corte di Appello non è adeguatamente
motivata ed è contrastata dalle deposizioni rese dai testi Fumagalli
(il quale ha riferito che

“le nuove tubazioni sono poste in posizione

diversa dall’originario fosso colatore”) e Brambilla, nonché dalla
planimetria allegata al rogito del Crippa e dal rilievo consegnato ai

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in riforma della sentenza impugnata, determinava il confine tra i due

Meroni al momento della vendita, da cui si evince che il confine tra i
due fondi è rappresentato da una linea retta e non certamente dal
probabile tracciato dell’attuale tubazione che, secondo la descrizione
contenuta a pag. 8 della sentenza impugnata, “presenta dapprima una

trenta metri e quindi una nuova deviazione. stavolta verso destra in
direzione della proprietà Crippa
11 motivo è infondato.
La Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni per le
quali ha ritenuto di individuare il confine tra i fondi delle parti nella
linea mediana della tubazione attualmente esistente.
Nel premettere che non è contestato tra le parti e risulta
documentalmente comprovato dall’atto di acquisto del Crippa che il
confine tra i due fondi è costituito dalla linea mediana
dell’originario fosso colatore a cielo aperto, ormai coperto da anni a
seguito di alcuni lavori realizzati dal convenuto (eliminazione di
filare di alberi su ciglio Crippa; formazione di terrapieno con
creazione di dislivello tra i due fondi; inserimento di tubazioni anche
nel tratto del fosso colatore; realizzazione di recinzione in cemento e
rete metallica; apposizione di siepe di lauro a copertura di tale
recinzione), il giudice del gravame ha evidenziato che, essendo
controverso tra le parti l’esatto percorso del fosso, ormai non più
esistente, ed essendo stato possibile in sede di sopralluogo

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deviazione di 7-8 metri di lunghezza, poi un tratto rettilineo di circa

individuare solo la presenza dei due sbocchi (iniziale e finale) di tale
fosso, non vi è alcun elemento per ritenere, come invece aveva fatto
il Tribunale senza, peraltro, indicare le fonti del suo convincimento,
che il fosso in questione, a differenza dell’attuale tubazione, avesse

ritenuto non condivisibili le conclusioni del primo giudice, secondo
cui, poiché la tubazione apposta dal convenuto non segue il
medesimo andamento retto, ma sporge rispetto alla linea mediana
dell’originario fosso, individuata dal Tribunale quale confine tra i
due fondi, vi è stato uno sconfinamento da parte del convenuto. Essa
ha spiegato, infatti, che il fatto che l’attuale tubazione presenti dei
tratti diagonali, non dimostra affatto che questi siano stati realizzati
all’atto della installazione della stessa tubazione, allargando in tal
modo la proprietà Crippa in direzione di quella Meroni, e che,
quindi, in origine il fosso congiungesse in linea retta i due sbocchi; e
ciò in quanto nulla esclude che i predetti tratti esistessero con le
stesse direzioni e nella stessa posizione anche nel percorso del fosso
colatore. Di qui la conclusione secondo cui, non potendosi ritenere
dimostrata l’avvenuta modifica del tracciato del fosso colatore e,
quindi, del confine tra i due fondi, tale confine va determinato in
corrispondenza della linea mediana della tubazione attualmente /
esistente.

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un andamento rettilineo La Corte distrettuale, conseguentemente, ha

Le valutazioni espresse al riguardo dalla Corte distrettuale si
sottraggono alle censure mosse dai ricorrenti, essendo sorrette da
una motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, basata
su una esauriente disamina del materiale probatorio offerto dalle

Nell’analizzare gli elementi sottoposti al suo vaglio, il giudice
del gravame, con osservazioni congruenti, ha dato atto della scarsa
attendibilità delle indicazioni ricavabili dall’esame delle mappe
catastali, conformemente a quanto rilevato dal C.T.U. sulla mancata
corrispondenza con le stesse dei rilievi effettuati, una volta
sovrapposti alle mappe; ha fatto presente che indicazioni
significative non vengono fornite dalla planimetria allegata al rogito
del Crippa, ed ha rilevato che la modifica del tracciato del fosso non
emerge nemmeno dall’esame della prova testimoniale raccolta in
primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che il
teste Fumagalli Gaetano -alla cui deposizione gli attori hanno fatto
riferimento a conferma della loro tesi- si è limitato ad affermare
genericamente che

“le nuove tubazioni sono poste in posizione

diversa dall’originario fosso colatore”, senza fornire ulteriori
indicazioni idonee ad identificare la precedente posizione del fosso;
ed ha altresì richiamato le deposizioni degli altri testi Meroni
Angelo, Ponzane Emanuele e Brambilla Sergio, per rimarcare

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parti.

l’assoluta genericità delle dichiarazioni dai medesimi rese in ordine
alla circostanza dell’avvenuto spostamento del percorso del fosso.
Non sussistono, pertanto, i vizi di motivazione denunciati dai
ricorrenti, dovendosi piuttosto osservare che questi ultimi, nel

effettivo tra i due fondi è diverso rispetto a quello individuato dalla
Corte di Appello, propongono sostanziali censure di merito, con le
quali mirano ad ottenere una valutazione delle risultanze processuali
diversa rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale.
In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte l’esercizio di
un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa
istituzionalmente riservato. Secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza, infatti, i vizi di motivazione denunciabili in
cassazione non possono consistere nella difformità
dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito
rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr.
Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass.12-82004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).

6

sostenere che dagli elementi probatori acquisiti risulta che il confine

2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione
e falsa applicazione dell’art. 950 c.c. Nel premettere che nella specie
si verte pacificamente in un’ipotesi di azione di regolamento di
confini, deducono che in relazione a tale azione non opera il

le parti hanno l’onere di provare la rispettiva estensione del fondo e
il giudice, in virtù del terzo comma dell’art. 950

C.C.,

ha comunque

l’obbligo di determinare il confine. Sostengono, pertanto, che la
Corte di Appello non poteva riformare la sentenza di primo grado
ritenendo “non dimostrata l’avvenuta modifica del tracciato del
fosso colatore, e quindi del confine tra i due fondi”, e rilevando che
“il mancalo raggiungimento della prova in questione comporta il
rigetto della domanda di restituzione in pristino formulata dagli
attori„ sui quali incombeva l’onere probatorio”.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito
di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.e.: “Dica la Corte se nel
giudizio di regolamento di confini le posizioni dell’attore e del
convenuto siano sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di
essi l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo
alla individuazione della esatta linea di confine, e ciò anche qualora
una delle parti abbia chiesto la restituzione della porzione di
terreno occupata dall’altra ed asseritamene rientrante nel confine
del proprio fondo”.

7

principio “actore non probante rens absolvitur”, in quanto entrambe

Il motivo deve essere disatteso, anche se occorre procedere
alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c.
La Corte di Appello, nel ritenere non dimostrata, sulla base

del tracciato dell’originario fosso colatore e, quindi, del confine tra i
due fondi, ha fatto derivare dal mancato raggiungimento di tale
prova il rigetto della domanda di restituzione in pristino formulata
dagli attori, sul rilievo che incombeva a questi ultimi il relativo
onere probatorio.
Come è noto, peraltro, l’azione di regolamento di confini si
configura come una “vindicatio duplex incertae partis. “, nel senso
che, ai fini dell’incidenza probatoria, la posizione dell’attore e quella
del convenuto sono sostanzialmente eguali, incombendo a ciascuno
di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo
all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice

svincolato dal principio “actore non probante rens absolvitur” ha

un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori
acquisiti al processo, salvo, nell’ipotesi di mancanza di prove o di
inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle
mappe catastali (Cass.

11-7-2002

n. 10121). Tali principi non

vengono inficiati dal fatto che anche nel giudizio di regolamento di
confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona di terreno

8

degli elementi acquisiti, l’avvenuta modifica, da parte del convenuto,

compresa tra i due fondi contigui: siffatta richiesta, infatti, non
snatura l’azione proposta, trasformandola in rivendicazione, poiché
l’effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell’accertamento
del confine. (tra le tante v.. Cass. 21-11-2000 n. 15013; Cass. 6-12-

Nella specie, pertanto, il giudice del gravame non poteva
fondare la propria decisione di rigetto della domanda di rimozione
delle opere asseritamene realizzate sul fondo degli attori sul mancato
assolvimento, da parte di questi ultimi, dell’onere di provare
l’avvenuto sconfinamento da parte del convenuto, non essendo
applicabile all’azione di regolamento di confini la regola “actore non
probante reus absolvitur”.
Il dispositivo della sentenza impugnata appare, comunque,
conforme a diritto, in quanto il mancato accoglimento della predetta
domanda costituisce conseguenza inevitabile della determinazione
del confine tra i due fondi nella linea mediana della tubazione
attualmente esistente; sicchè, a norma del citato art. 384 c.p.c., non
necessitando ulteriori accertamenti in fatto, può pervenirsi al rigetto
del ricorso, con la sola correzione della motivazione nei sensi
indicati indicati.
3) In considerazione della natura delle questioni trattate e
della ravvisata necessità di procedere alla correzione della

9

2000 n. 15507; Cass. 20-4-2001 n. 5899; 3-5- n. 5114; ).

motivazione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra
le parti le spese del presente grado dì giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29-5-2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

giudizio.

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