Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19892 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi, del Foro di Napoli, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli del 4 marzo 2004,

nel procedimento iscritto al n. 527/03 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 aprile 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha

concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo per quanto di

ragione, assorbito il secondo, e il rigetto delle altre censure.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto del 4 marzo 2004 la Corte d’appello di Napoli rigettava il ricorso, con il quale A.C. aveva chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore di una somma a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tar Campania con ricorso del 30 luglio 1994 e definito con sentenza pubblicata l’11 novembre 2002.

A fondamento della decisione, la Corte di merito osservava che la ricorrente, dopo aver depositato il ricorso, era rimasta inattiva fino al 24 maggio 2000, quando aveva presentato istanza di prelievo, e che tale mancata attivazione dell’organo di giustizia amministrativa aveva evidenziato la carenza d’interesse della parte ad una sollecita decisione della controversia e quindi l’assenza di qualsiasi patema d’animo o di stress per la ritardata pronuncia, con conseguente inesistenza del dedotto danno non patrimoniale, tenuto anche conto che la durata del giudizio di primo grado, dal momento della presentazione dell’istanza di prelievo, non aveva superato il termine ragionevole.

2. Per la cassazione di tale decreto l’ A. ricorre sulla base di cinque motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta:

1.1. l’erronea decorrenza della durata ragionevole del processo dal deposito dell’istanza di prelievo (primo motivo); l’esclusione del danno non patrimoniale in conseguenza della tardiva presentazione dell’istanza di prelievo (secondo motivo); l’erronea determinazione in due anni, anzichè in misura inferiore, del termine ragionevole di durata del processo (terzo motivo); la mancata considerazione, ai fini del computo della durata ragionevole, anche della fase stragiudiziale di costituzione in mora della pubblica amministrazione (quarto motivo); la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (quinto motivo).

2. I primi due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono manifestamente fondati, in quanto, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, fa lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. 2008/24901).

2.1. Il terzo motivo è manifestamene infondato, in quanto la Corte d’appello, nell’affermare che la durata del giudizio di primo grado, tenuto conto del momento in cui è stata presentata l’istanza di prelievo, non ha superato il termine ragionevole, si è attenuta, a prescindere dall’erronea determinazione della decorrenza dal deposito dell’istanza di prelievo, agli standard elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in punto di determinazione della durata ragionevole del processo, stabilita in tre anni per il giudizio di primo grado.

Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto nella fattispecie in esame, come si evince dallo stesso motivo di censura, la fase amministrativa, finalizzata alla formazione del silenzio- rifiuto suscettibile d’impugnazione davanti al giudice amministrativo, era regolata per la sua durata da uno specifico termine di legge, oggetto di valutazione di adeguatezza da parte del legislatore e quindi non rilevante ai fini del computo della durata ragionevole del processo (Cass. 2006/2618; 2007/23385; 2007/23754).

Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (Cass. S.U. 2004/1338); in termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme; qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire la stessa Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e 349 del 2007); resta pertanto escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla “non applicazione” della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

3. In base alle considerazioni che precedono, meritano accoglimento il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, e il decreto deve essere annullato in ordine alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1. In particolare, determinate in otto anni e quattro mesi la durata complessiva del giudizio davanti al Tar Campania e in tre anni la durata ragionevole del giudizio di primo grado, secondo gli standard elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza di questa Corte, il periodo di durata non ragionevole va stabilito in cinque anni e quattro mesi.

3.1. Il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere alla ricorrente l’indennizzo di Euro 5.382,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente.

4. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in conseguenza dell’accoglimento parziale del ricorso, con distrazione di tutte le spese in favore del difensore della ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi e rigetta gli altri. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 5.382,00 oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda. Condanna inoltre la Presidenza soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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