Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19892 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12207/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2282/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dai Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.F. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2282/12/2016, depositata in data 6/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un diniego di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, per mancato versamento integrale dei ratei dovuti, in relazione a ruoli afferenti ad imposte non versate per gli anni 1993 e 1994, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; i Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 289 del 2002, art. 12, avendo la C.T.R. ritenuto perfezionato il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, malgrado il mancato integrale pagamento dell’importo dovuto.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha ribadito (Cass. 20746/2010; Cass. 104/2014) che “in tema di condono fiscale, della L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e dei pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza In ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”.

La sentenza impugnata non è pertanto conforme ai suddetto principio di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nei merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente. In considerazione del complessivo andamento del giudizio di merito, le spese processusli delle fasi di merito vanno integralmente compensate tra le parti. Le spese processuali dei presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna l’intimato al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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