Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19892 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco Consiglie – –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13904/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO S., in persona del suo legale

rappresentate p.t. e socio, Avv. S.C., rappresentato e

difeso, ai fini della presente procedura dall’Avv. Fabrizio Murino,

tutti elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in

Roma alla via G. Antonelli 41, presso l’avv. Cristiana Gargiuli,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 119/5/2009, depositata il

06/04/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

luglio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore;

udito per il controricorrente l’Avv. S.C., per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dallo Studio legale associato S. avverso cartella di pagamento nei suoi confronti emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, per Irap dichiarata e non versata relativa all’anno d’imposta (OMISSIS).

Ritenevano infatti i giudici di merito insussistente, nel caso di specie, il presupposto d’imposta identificato nell’autonoma organizzazione.

Il contribuente resiste con controricorso.

Lo stesso ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè l’onere economico non sia di particolare importanza, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, a meno che il contribuente non dimostri che il reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Ne desume, con riferimento al caso specifico, che non avendo lo studio associato assolto l’onere probatorio di dimostrare che il reddito dichiarato sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati, deve ritenersi erronea la statuizione impugnata, circa la non assoggettabilità ad Irap del reddito del contribuente. Formula in termini di quesito di diritto.

3. La censura è fondata.

Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio di diritto: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Sez. U., n. 7371 del 14/04/2016, Rv. 639175: principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale, ma certamente estensibile, per espressa indicazione contenuta nella motivazione della sentenza, anche l’ipotesi, che nella specie ricorre, di esercizio in forma associata di attività libero professionale, in particolare di quella forense).

La sentenza impugnata ha adottato una regula iuris evidentemente difforme da tale interpretazione della norma e deve essere pertanto cassata.

Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Trattandosi di soluzione interpretativa consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa per intero tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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