Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19891 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 4 gennaio

2007, nella causa iscritta al n. 54831/2005 R.G. affari diversi;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 aprile 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato;

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente:

“il consigliere relatore, letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. B.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 4 gennaio 2007, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del menzionato ricorrente della somma di Euro 500,00 a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo in materia previdenziale instaurato davanti al Giudice del lavoro di Nola, con ricorso depositato nel giugno 2002 ed ancora pendente in primo grado alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (26 settembre 2005);

1.1. il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda nella misura di Euro 500,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di nove mesi al termine ragionevole e tenuto conto del modesto valore del giudizio presupposto;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo dodici motivi di ricorso, con i quali lamenta:

3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e in particolare il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio (primo motivo); la mancata considerazione della natura previdenziale della causa, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo (secondo motivo); la mancata indicazione del termine ragionevole di durata (terzo motivo);

3.2. il mancato rispetto dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale e in particolare la riduzione dell’indennizzo in ragione del modesto valore del giudizio presupposto (quarto motivo); il mancato riconoscimento, senza motivazione e in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia (quinto, sesto e settimo motivo);

3.3. l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, con vizio di motivazione, senza indicare le voci tariffarie applicabili, senza tener conto degli onorari liquidati dalla CEDU, con erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello, e disattendendo i minimi tariffari e la nota spese (motivi da otto a dodici);

4. i motivi di cui al punto 3.1., esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, determinando in due anni e mezzo la ragionevole durata del processo di primo grado, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352); inoltre è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14); il termine di durata ragionevole del processo in questione è stato indicato dalla Corte di appello in due anni e sei mesi;

4.1. appaiono manifestamente infondate anche le doglianze di cui al punto 3.2., esaminate congiuntamente; infatti, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale, pur non potendo ignorare i criteri applicati in casi simili dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha comunque facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, le quali, peraltro, non possono fondare la decisione di liquidare somme che non siano in relazione ragionevole con quella – tra i 1000,00 e i 1500,00 Euro – accordata dalla predetta Corte negli affari consimili (Cass. 2006/24356; 2007/2254); nella specie, la Corte di appello si è attenuta a tali principi, facendo riferimento ai parametri CEDU e discostandosene leggermente nel minimo sulla scorta di ragionevole motivazione, in considerazione del modesto valore patrimoniale della causa; deve altresì tenersi conto che non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411;

2008/6898);

4.2. appaiono manifestamente infondate anche le complessive censure di cui al punto 3.3., atteso che parte ricorrente ha dedotto ma non dimostrato che la Corte di merito abbia applicato le tariffe professionali dovute per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè quelle previste per il giudizio di cognizione; inoltre parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), nè ha dimostrato specificamente l’attribuzione di importi inferiori ai minimi inderogabili (Cass. 2007/5318), ma si è limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle tariffe professionali vigenti, nonchè delle voci e degli importi indicati nella nota spese, fermo restando che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008/23397);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 4., 4. e 4.2. si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione, tranne quella riguardante il quarto motivo di censura in ordine al mancato rispetto dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale e alla riduzione dell’indennizzo in ragione del modesto valore del giudizio presupposto, in quanto la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 500,00, avuto riguardo alla determinazione in nove mesi, nel caso di specie, del periodo di superamento del termine ragionevole di durata del processo, si configura irragionevolmente in misura inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei parametri stabiliti dalla CEDU anche tenuto conto del modesto valore della controversia;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, meriti accoglimento il quarto motivo di ricorso, rigettati quelli da uno a tre e da cinque a sette e assorbiti i restanti motivi, dovendosi comunque provvedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali in conseguenza dell’accoglimento parziale del ricorso, e che il decreto impugnato debba essere annullato in ordine alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; in particolare, determinato, in nove mesi il periodo di durata non ragionevole, secondo la valutazione del giudice di merito da confermarsi in questa sede, essendo stata rigettata la censura svolta sul punto dal ricorrente, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1,000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di nove mesi, l’indennizzo di Euro 562,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero della Giustizia soccombente;

5. le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in conseguenza dell’accoglimento parziale del ricorso, con distrazione di tutte le spese in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi da uno a tre e da cinque a sette. Accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 562,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 668,00 di cui Euro 173,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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