Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19891 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16812/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA

DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SAN BONIFACIO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2009 della COMM. TRIB. REG. del Piemonte,

depositata il 28/04/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino che aveva rigettato l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la quale, in accoglimento del ricorso di G.G.P., revisore contabile, aveva disposto il rimborso dell’IRAP, da costui versato per gli anni (OMISSIS), per un totale di Euro 45.948,31.

Nella decisione impugnata, la Commissione di secondo grado ha osservato che non vi sarebbe stato assoggettamento all’IRAP, stante la carenza di autonoma organizzazione, così come poteva evincersi dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, che non si era avvalso di dipendenti o di collaboratori propri, con un impiego minimo di capitali.

Nel motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’Amministrazione fa rilevare che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di menzionare i documenti contabili prodotti in giudizio e dai quali la CTR avrebbe tratto il proprio convincimento. Osserva, in contrario, la ricorrente che, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi e degli studi di settore, si trarrebbero elementi opposti (ingenti spese sostenute e rilevanti beni strumentali utilizzati, fra cui la dotazione di due unità immobiliari destinate all’attività svolta).

Ha proposto tempestivo controricorso G.G.P., deducendo l’inammissibilità del ricorso, che non renderebbe comprensibile le basi per l’affermazione dell’insufficiente motivazione predicata ex adverso. Sotto diverso profilo, atteso che la sentenza impugnata avrebbe deciso in conformità all’orientamento costante della Suprema Corte, il ricorso non avrebbe portato elementi in grado di mutare il predetto orientamento e l’Ufficio si sarebbe limitato a riproporre gli stessi elementi di fatto e la medesima interpretazione invocati avanti le Commissioni tributarie. In subordine, il G. sostiene l’infondatezza del ricorso avversario, a fronte degli elementi fattuali già considerati in sede di merito (mancato pagamento di stipendi ai dipendenti o compensi a collaboratori continuativi, assenza di prestazioni di terzi, tipologia ed ammontare dei beni strumentali, struttura dei costi).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Sez. 5, Ordinanza n. 26161 del 06/12/2011 (Rv. 620782)).

L’affermazione della Commissione Regionale circa l’assenza di un’autonoma organizzazione in capo al G. è molto generica. E’ dunque evidente la mancanza di motivazione circa un fatto controverso (l’assenza dell’organizzazione autonoma) eppure decisivo per il giudizio, tanto più a fronte dei parametri che l’Ufficio appellante aveva menzionato nel gravame come sintomatici della presenza dell’autonoma organizzazione (dichiarazioni dei redditi e studi di settore, da cui si evidenziavano spese per l’anno (OMISSIS) pari a Lire 33.592.000, con l’utilizzo di beni strumentali pari ad Euro 41.207,00 e la disponibilità di due unità immobiliari e, per l’anno (OMISSIS), spese per Euro 53.702,00 e l’utilizzo di beni strumentali pari ad Euro 91.625,00), e che non sono stati minimamente presi in considerazione dalla sentenza impugnata.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio, anche per le spese, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte, anche per la regolamentazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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