Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19890 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. un., 23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2312/2018 proposto da:

T.P., T.L., in qualità di eredi di

L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI PIO DE GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

B.M., B.A., B.A.M.,

B.C., nella qualità di eredi di P.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20/C presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE D’ONOFRIO, rappresentati e difesi dagli avvocati CINZIA

TALAMO e UMBERTO FORCELLI;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE PUGLIA, L.N., L.M.A.,

F.P., F.M., F.R., F.M.C.,

F.A., M.A.M., FA.AR., F.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 668/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/05/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Giovanni Pio De Giovanni e Cinzia Talamo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 27/12/2010 P.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia gli eredi ( L.G. e N., nonchè, per la premorta L.A., gli eredi di costei F.P., Pi., M., R., M.C. ed A.) dell’originario assegnatario ( L.P.) di un podere in agro di (OMISSIS) la Regione Puglia – Ufficio ex ERSAPI per sentirsi riconoscere il diritto ad acquistare la porzione – di circa 2 ettari – di quello che ella aveva continuato a detenere e coltivare quale affittuaria ed erede, vedova, del precedente affittuario Bo.Ma. fin dal 1982: il tutto ai sensi della L.R. Puglia n. 20 del 1999, art. 2, con contestuale declaratoria di inefficacia degli atti amministrativi già emanati in favore di quegli eredi per l’affrancazione del fondo, già oggetto di contratto 08/09/1954 di vendita con patto di riservato dominio, qualificato irrilevante il rigetto in via amministrativa di una sua precedente istanza per carenza di prova dell’attualità del possesso.

2. Costituitisi, con richiesta di rigetto delle domande, solo L.G. e N. e la Regione Puglia, integrato il contraddittorio con altro coerede dell’originario assegnatario ( L.M.A., cui fu nominato quale curatore speciale l’avv. S.C. R.), l’adito tribunale accolse l’eccezione del primo convenuto sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la sussistenza di quella del giudice amministrativo, condannando alle spese l’attrice.

3. Costei interpose gravame, cui resistettero i già convenuti costituiti in primo grado; ed esso, a L.G. succeduti gli eredi testamentari T.G. e L., fu accolto dalla Corte di appello di Bari, la quale, disattesa ogni eccezione preliminare in rito e di merito, affermò la giurisdizione del giudice ordinario ed escluse quella del giudice amministrativo non solo sulla domanda di acquisto del bene, siccome fondata su diritto soggettivo nascente dalla legge e dovendo qualificarsi vincolato l’operato della pubblica amministrazione, ma pure sulla domanda di nullità della procedura di affrancazione in favore degli eredi dell’originario assegnatario, rilevando l’esaurimento del rapporto di concessione amministrativa tra quest’ultimo e l’Ufficio ex ERSAP: e riformò la sentenza di primo grado, rinviando al primo giudice ai sensi dell’art. 353 c.p.c..

4. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 25/05/2017 col n. 668, ricorrono oggi gli eredi di L.G., cioè T.G. e L., affidandosi a due motivi; degli intimati resistono con controricorso, illustrato poi da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., i soli eredi di P.A., cioè B.M., ., A.M. e C.; restano intimati la Regione Puglia, L.N., L.M.A. e per lui la curatrice speciale S.C., come pure F.P., M., R., M.C., A., nonchè ancora M.A.M., Fa.Ar. e N. nella qualità di eredi di Fa.Pi..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premessa l’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello abbia rimesso le parti al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 o 354 c.p.c. (Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25774), come quella per cui è causa, va rilevato che i ricorrenti, eredi dell’originario convenuto coerede dell’assegnatario, dispiegano due motivi, entrambi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 e per violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5, e:

– col primo, fondato pure sulla violazione della L.R. Puglia n. 20 del 1999, art. 2, argomentano per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, perchè alla P.A. è nella fattispecie devoluto l’accertamento dei requisiti di legge (e richiamando precedenti in tal senso dei giudici amministrativi) e perchè non è stato impugnato in detta sede sua propria l’atto amministrativo di diniego del subentro per carenza del requisito dell’attualità del possesso, comunque contestato per vizi tipici dell’eccesso di potere, a riprova della prospettazione di quella diversa giurisdizione;

– col secondo sostengono sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perchè a lui devolute tutte le controversie concernenti il rapporto concessorio e sul punto richiamando giurisprudenza anche delle sezioni unite di questa Corte.

2. I controricorrenti negano la rilevanza dei precedenti dei giudici amministrativi richiamati dai ricorrenti a sostegno del loro primo motivo di ricorso, siccome non involgenti la disamina della questione della giurisdizione, per invocarne altro in senso opposto e, comunque, qualificano come diritto soggettivo potestativo quello vantato dalla loro dante causa e contestano la rilevanza del petitum formale anzichè di quello sostanziale; mentre, sul secondo motivo, negano la sussistenza di un rapporto di concessione in favore della P. e la rilevanza della giurisprudenza addotta ex adverso a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo, siccome riferita al tempo in cui il trasferimento del bene non aveva ancora avuto luogo.

3. I due motivi, complessivamente considerati per evidente intima connessione delle due domande fin dall’origine dispiegate dall’attrice P., sono infondati.

4. La normativa pertinente alla fattispecie può identificarsi:

– nella L.R. Puglia 30 giugno 1999, n. 20, art. 2 (rubricato “definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze”), a mente del quale: “1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti: a) sia stato possessore dell’unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della L. n. 386 del 1976; b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 16”; e con ulteriore precisazione che “i terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all’art. 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. n. 230 del 1950, art. 16”;

– nell’art. 6 della medesima legge (rubricato “affrancazioni”), a mente del quale “il disposto della L. n. 386 del 1976, art. 10, comma 1, si applica a favore degli eredi anche quando l’assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione”; con ulteriore riconoscimento agli eredi legittimi dell’assegnatario della facoltà di affrancare pro indiviso l’unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonchè tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull’unità produttiva;

– nella L. 30 aprile 1976, n. 386, art. 10, comma 1, a mente del quale il riservato dominio a favore dell’ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi della L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 17, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, integrando le successive annualità dovute dall’assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, oneri reali sul fondo assegnato, esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette;

– nell’art. 133 cod. proc. amm., che, alla lett. b) del suo comma 1 (sostanzialmente riproduttiva della L. n. 1034 del 1971, art. 5), devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

5. Orbene, per consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte e da ultimo, v. Cass. Sez. U. 26/07/1993, nn. 8346 e 8347), in materia di riforma fondiaria la concessione in assegnazione di un fondo dà luogo ad una situazione temporanea e preparatoria, indispensabile per il radicamento e il rafforzamento di imprese agricole coltivatrici e future proprietarie del fondo: situazione che presenta alcuni aspetti comuni al rapporto di affitto e che è caratterizzata dal condizionamento del godimento temporaneo del podere da parte dell’assegnatario al fatto che il suo comportamento sia coerente con la causa del negozio di assegnazione; e, per di più, situazione contrassegnata dalla bilateralità delle prestazioni sui generis cui il soggetto pubblico e quello privato sono tenuti, in costanza del regime di riservato dominio, al convergente fine di realizzare la funzione socio-economica e pubblicistica che l’istituto della concessione in assegnazione, secondo il disegno del legislatore, mira a conseguire.

6. In base a tanto si giustifica allora la devoluzione al giudice amministrativo, ma appunto solamente finchè perdura tale situazione preparatoria e temporanea delle vicende del rapporto, che conservano un’impronta marcatamente pubblicistica; sicchè:

– da un lato, l’annullamento o la revoca dell’atto amministrativo dell’ente, deliberativo dell’assegnazione, comporta pure la caducazione della convenzione bilaterale, consequenziale ed attuativa dell’assegnazione stessa (in quanto alla permanente efficacia di quella deliberazione pur sempre condizionata);

– dall’altro lato, le vicende di quel rapporto – sino al momento del definitivo trasferimento della proprietà del fondo – sono sì riservate L. n. 1074 del 1971, ex art. 5 (vigente pro tempore), al giudice amministrativo, ma solo finchè quel rapporto perdura, conservando esse solo in persistente costanza di quello carattere di vicende interne ad una concessione amministrativa in via di svolgimento (Cass. Sez. U. nn. 8346 e 8347 del 1993, citate).

7. Una volta però esaurito il periodo preparatorio al definitivo trasferimento della proprietà, non solo mediante l’esercizio del diritto di anticipato recesso di cui alla L. n. 379 del 1967, art. 1, ma anche in dipendenza del naturale esaurimento del trentennio inizialmente fissato per la durata dell’assegnazione in godimento quale fase preparatoria del trasferimento finale della proprietà per scioglimento della riserva di dominio in favore dell’acquirente, “devesi prendere atto dell’instaurazione di una situazione finale, caratterizzata dalla produzione degli effetti propri della vendita, tra i quali quello, reale, del trasferimento della proprietà” (in questo specifico espresso senso, cfr. già Cass. n. 2337 del 1957).

8. Nel caso in esame, a dispetto della non esaustiva articolazione degli atti di parte (mancando pure e tra l’altro la menzione dell’esito della procedura stessa di affrancazione, riferita nelle conclusioni di primo grado riportate in ricorso agli eredi di tale So.Mi., non meglio identificato ed il cui ruolo nella vicenda rimane del tutto oscuro) e già messa in luce dalla stessa qui gravata sentenza, è peraltro indubbio che, quand’anche non fosse stato esercitato il diritto di riscatto anticipato, il trentennio di durata dell’assegnazione del 1954 non potrebbe che essere irrimediabilmente spirato alla data di instaurazione del giudizio da parte della P., cioè alla fine del 2010.

9. Da tanto, incontestato il presupposto dell’adempimento da parte dell’originario assegnatario di quanto a lui incombesse, conseguono l’applicabilità alla fattispecie dei principi sopra ricordati e la correttezza della conclusione, così opportunamente integrata, della corte territoriale sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande dell’originaria attrice, volte ad accertare i presupposti per l’acquisto da parte del possessore o per l’affrancazione da parte degli eredi, in regime ormai esclusivamente privatistico di circolazione del corrispondente diritto reale, in quanto tale consolidatosi e sebbene disciplinato in parte da norme speciali.

10. Tanto fonda adeguatamente la devoluzione appunto alla giurisdizione del giudice ordinario di ogni controversia su quei presupposti, questi non potendo venir pregiudicati da atti unilaterali della pubblica amministrazione (quali il rigetto dell’istanza in via amministrativa dell’affittuario affermatosi possessore o il riconoscimento, sempre in via amministrativa, dell’affrancazione in favore degli eredi dell’originario assegnatario) e rimettendosi a quel giudice l’accertamento, all’esito della prova data dei fatti costitutivi, dei rispettivi diritti soggettivi pieni e perfetti: rimanendo, beninteso, il merito delle pretese del tutto qui impregiudicato.

11. Il ricorso va conclusivamente rigettato, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario ed in applicazione del seguente principio di diritto: in materia di riforma fondiaria, una volta scaduto il trentennio inizialmente fissato per la durata dell’assegnazione in godimento di un podere quale fase preparatoria della futura vendita ed incontestato l’adempimento dell’assegnatario di quanto a lui incombente, si è irreversibilmente esaurito l’originario rapporto di concessione amministrativa in assegnazione, inteso come rapporto agrario di durata e finalizzato alla formazione della proprietà contadina mediante il radicamento ed al rafforzamento di imprese agricole coltivatrici future proprietarie del fondo; tanto comporta il venir meno dei poteri discrezionali ed autoritativi riservati alla pubblica amministrazione in funzionale connessione col provvedimento concessorio, con conseguente sottoposizione all’ordinario regime privatistico di tutte le vicende della cessazione della riserva di dominio in favore dell’ente e quindi pure della regolazione delle pretese, se del caso tra loro contrapposte, di più soggetti al definitivo riconoscimento dell’intervenuto trasferimento in proprio favore della piena proprietà quale conseguenza della cessazione, ormai automatica ed irreversibile, del rapporto di concessione in assegnazione ed in applicazione di regole speciali della medesima disciplina, o, in mancanza, di quelle ordinarie del codice civile; pertanto, la controversia tra privati sul diritto dominicale sul terreno già oggetto di rapporto di concessione in assegnazione ormai irreversibilmente esaurito è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, non ricorrendo più una concessione e quindi la fattispecie di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., nè sussistendo alcun ulteriore potere autoritativo tale da fondare la generale giurisdizione di legittimità del secondo.

12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, gli uni e le altre tra loro in solido per l’identità delle rispettive posizioni processuali. E va infine dato atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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