Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19890 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. III, 22/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31729-2019 proposto da:

M.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO RAVAZZOLO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA;

– intimata –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1718/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 18/4/2019, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.S. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Milano ha disatteso la domanda proposta dall’istante per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, secondo il D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), conv. nella L. n. 46 del 2017, i procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (ivi comprese le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione territoriale) sono decisi con decreto non reclamabile, ricorribile per cassazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria;

secondo la corte d’appello, l’art. 21 delle disposizioni transitorie del testo normativo richiamato prevede espressamente che le norme transitorie relative all’art. 6, lett. g), si applichino alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il 17/8/2017, ossia dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto (avvenuta il 18/2/2017);

conseguentemente, essendo il giudizio in esame iniziato, in primo grado, con ricorso depositato in data 6/9/2017, ad esso deve trovare applicazione la nuova normativa che esclude l’appellabilità del decreto che ha definito il giudizio in prime cure, siccome impugnabile esclusivamente mediante ricorso per cassazione;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, M.S. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, in relazione all’art. 12 prel. C.c., nonchè al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, artt. 35 e 35-bis, questi ultimi due così come modificati dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. f) e lett. g), conv. nella L. n. 46 del 2017, per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello con riguardo alla domanda volta al riconoscimento della sola c.d. protezione umanitaria;

il ricorso è infondato;

osserva il Collegio come, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (in base a un orientamento qui condiviso e ribadito nella sua interezza, al fine di assicurarne continuità), il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto) ha un ambito di applicabilità espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino;

tuttavia, qualora le azioni dirette a ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento di quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte con un unico ricorso, per libera e autonoma scelta processuale del ricorrente, trova comunque applicazione per tutte le domande connesse e riunite il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della profonda connessione, soggettiva ed oggettiva, esistente tra le predette domande e della prevalenza della composizione collegiale del Tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9658 del 05/04/2019);

occorre tener conto, nella stessa prospettiva delineata, di alcuni fondamentali principi e valori che corroborano la conclusione: in primo luogo, il carattere unitario dell’accertamento dei presupposti dei vari tipi di tutela, che normalmente richiede l’indagine officiosa circa le medesime realtà socio-politiche del Paese di origine; in secondo luogo, la fondamentale esigenza di evitare contrasto di giudicati, in considerazione del rapporto di sussidiarietà e conseguente relativa residualità reciproca che connota le tre forme graduate di protezione, che attuano ed esauriscono nel nostro ordinamento il diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3; in terzo luogo, il principio della ragionevole durata del processo, che impone una soluzione interpretativa che eviti le duplicazione di accertamenti processuali e i ritardi connessi alle inevitabili relazioni di pregiudizialità tra i processi celebrati separatamente;

non ostano a tale conclusione le peculiarità del processo in camera di consiglio;

infatti il rito camerale ex art. 737 c.p.c., previsto per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tal caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte; pertanto non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa e tantomeno l’illegittima compressione del diritto di proporre appello (Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018), dal momento che il principio del doppio grado di giudizio di merito non è costituzionalmente tutelato (giurisprudenza costante: Sez. 2, 25/06/2018, n. 1671; Sez. 1, 05/02/2016, n. 2302; Sez. 1, 13/09/2016,n. 17950; Sez. 3, 14/06/2016, n. 12156; Sez. 3, 30/11/2015, n. 2434; Sez. 1, 14/10/2011, n. 21233; Sez. un., 19/04/2010, n. 9217; Sez. un., 09/07/2004, n. 12749), come del resto ribadito anche dalla Corte Costituzionale in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost. (da ultimo: sentenze 28/10/2014, n. 243; 10/03/2014, n. 42);

occorre infine tener conto che la definizione del giudizio con decreto non reclamabile si rende necessaria per soddisfare esigenze di celerità e che il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Sez. 1, n. 27700 del 30/10/2018). Per altro verso, nel caso di specie, la soppressione del gravame di merito consegue pur sempre ad una libera, autonoma e consapevole scelta processuale della parte interessata;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso;

non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

dev’essere, viceversa, attestata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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