Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19890 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 20/09/2010), n.19890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia 235,

presso l’avv. DI GIOIA Giulio, che la rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, n. 7123 cron., in

data 24 ottobre 2008, nel procedimento iscritto al n. 58844/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 marzo 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito, per la ricorrente, l’avv. Felice Amato per delega;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al

Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. B.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 24 ottobre 2008 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero della giustizia intimato ha svolto difese.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. il primo motivo appare manifestamente fondato con riferimento ai diritti liquidati per il giudizio di riassunzione liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari; anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, in quanto, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. 3 giugno 1942, n. 794, art. 24 (Cass. 2006/13085; 2009/4404);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie; ritenuto altresì che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio, rilevato che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso, ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., con riferimento al primo motivo di censura, ritenendo assorbita l’altra doglianza, dovendosi comunque procedere, in conseguenza dell’ accoglimento del primo motivo, ad una nuova liquidazione delle spese processuali;

B1) osservato che le argomentazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti sopra precisati, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta; considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero della giustizia al pagamento in favore di B.A. delle spese del primo giudizio di cassazione e delle ulteriori spese relative al giudizio di rinvio, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) con distrazione delle spese liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, compensate integralmente le spese del primo giudizio di merito, come anche disposto nel decreto impugnato con statuizione non censurata dalla ricorrente, con riferimento all’iniziale, contrastante orientamento della giurisprudenza sulla configurabilità del danno non patrimoniale nel giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo e alla novità del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 2004/1338;

ritenuto altresì che le spese del presente giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione delle stesse in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al primo giudizio di merito. Condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore di B.A. delle spese del primo giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, e delle spese del giudizio di riassunzione, che si liquidano in Euro 1.028,00, di cui Euro 408,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge per tutte le fasi del giudizio, con distrazione delle spese relative ad ogni giudizio in favore del difensore della ricorrente, avv. Giulio di Gioia, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre il Ministero della giustizia al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, con distrazione di dette spese in favore del difensore della ricorrente, avv. Giulio di Gioia, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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