Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19890 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2416/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3124/50/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.F. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3124/50/2015, depositata in data 8/07/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2005, a titolo di maggior reddito da partecipazione de contribuente nella Pegaso srl, società a ristretta base azionaria, conseguente alla rettifica del reddito della società per maggiori utili extra-bilancio, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere i gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, come già affermato in primo grado, che, stante l’annullamento, in diverso giudizio, ad opera della C.T.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, degli avvisi di accertamento emessi a carico della società, doveva essere dichiarato nullo anche l’atto impositivo emesso nei confronti del socio, “in quanto mera conseguenza del maggior reddito accertato, con l’avviso di accertamento in capo alla società”, essendo stata eseguita la ripartizione del maggior reddito accertato “sul principio della ristretta base azionaria”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto a redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2495 c.c., in combinato disposto con l’art. 5 T.U.I.R., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. La ricorrente deduce che la sentenza della C.T,R. Sezione staccata di Salerno, richiamata in motivazione dalla C.T.R. nella decisione in questa sede impugnata, aveva (confermando quanto già statuito in primo grado) annullato l’avviso di accertamento a carico della Pegaso sr, evidenziando che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese, prima della notifica dell’atto impositivo, con conseguente “improcedibilità dell’appello”. La ricorrente assume che il principio secondo il quale l’avviso a carico della società a ristretta base azionaria costituisce “l’antecedente logico giuridico” di quello nei confronti dei soci non opera nell’ipotesi in cui l’annullamento dell’avviso riguardante la società non concerna “vizi sostanziali o formali dell’atto impositivo” ma la “società si sia estinta e l’avviso sia notificato anche in proprio ai soci”, avendo l’Agenzia delle Entrate legittimamente agito anche nei confronti dei soci, quali successori della società, in quanto titolari effettivi dei debiti sociali, nei limiti degli utili conseguiti con il riparto operato in seguito al bilancio finale e al liquidazione.

2. La censura è fondata.

Come questa Corte ha già chiarito (Cass nn. 2214/2011, 1865/2012, 16294/2014), l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche prornanano; con la conseguenza che – non ricorrendo, come per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario la contemporanea pendenza del processo sull’avviso di accertamento nei confronti della società e del processo sull’avviso di accertamento rei confronti del socio impone un coordinamento realizzabile o attraverso il meccanismo della sospensione del processo sull’avviso di accertamento nei confronti del socio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo sull’avviso di accertamento nei confronti della società o attraverso il meccanismo della riunione dei processi.

La ricorrente deduce tuttavia, da un lato, che a pronuncia di annullamento dell’atto impositivo emesso a carico della società è intervenuta, in separato giudizio, per ragioni di improcedibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado; favorevole alla società contribuente, stante l’estinzione della società anteriore alla notifica dell’accertamento, e, dall’altro lato, che l’accertamento, relativo alla rettifica del reddito sociale è stato notificato, “sia alla società estinta sia ai soci”, cosicchè la sentenza che dichiari che l’azione impositiva non poteva essere proposta contro la società, in quanto soggetto giuridico ormai estinto, non sarebbe opponibile ai soci, quali successori.

Ora, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale, perchè possa operare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, occorre, fra l’altro, che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi (cfr. Cass. n. 20870/2010; Cass. n. 9519 dei 2009; v. anche Cass. n. 18640 del 2008 e Cass. 10438/2011; Cass. n. 9711/2015; Cass. n. 9341/2015;Cass. n. 8763/2015).

In questa prospettiva si è recentemente affermato che la sentenza, passata in giudicato, di accertamento negativo dell’utile extracontabile sociale, emessa nel giudizio tra una società di capitali a ristretta base sociale e l’Amministrazione finanziaria, fa stato, anche nei confronti del socio, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, estesa ai soggetti estranei ai processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita, sicchè risulta giustificato l’annullamento dell’avviso di accertamento verso quest’ultimo, di cui è venuto meno il presupposto (Cass. n. 23899/2015).

Tali principi, tuttavia, presuppongono, come già affermato da questa Corte (Cass. 11680/2016), che l’annullamento della pretesa fiscale nei confronti della società a ristretta base sociale sia conseguito ad una pronunzia che ha negato, nei merito, l’esistenza di siffatto presupposto dell’utile extra bilancio, non potendosi negare che l’Ufficio abbia posto a base della pretesa fiscale spiccata nei confronti dei socio, correlata al maggiore reddito di partecipazione, l’esistenza dei ricavi non contabilizzati da parte della società. Tale possibilità non risulta invece preclusa dal giudicato formatosi nei confronti della società per ragioni di rito, qual è quello che viene qui in considerazione, per essere stato annullato l’atto impositivo in ragione dell’estinzione della società medesima, dovendosi ritenere che proprio l’assenza di un accertamento irrefutabile sull’inesistenza nel merito della pretesa correlata ai ricavi non contabilizzati possa, impregiudicata la sorte dell’accertamento notificato alla società, essere posto a base della pretesa nei confronti del socio e costituire, se dimostrato dall’Ufficio, condizione legittimante della richiesta fiscale correlata ai maggior reddito di partecipazione a carico del socio, fermi peraltro i principi già più volte espressi da questa Corte a proposito della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio e dell’ inversione dell’onere della prova che ad essa consegue (cfr. Cass. n. n. 25271 del 28/11/2014; Cass. n. 18032/2013).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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