Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1989 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1989 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 11537-2010 proposto da:
MAZZACANO MARIA ROSARIA MZZMRS52R47L245Z, HOBBY SPORT
DI MAZZACANO MARIA ROSARIA & C. S.N.C. 04838730639 in
persona dei legali rappresentanti p.t. soci
accomandatari MAZZACANO MARIA LIBERA e MAZZACANO
C
h

2013
2355

MARIA ROSARIA, domiciliati ex lege in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato DI CASOLA GIUSEPPE giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

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Data pubblicazione: 29/01/2014

MAZZACANO NUNZIO MZZNNZ43R29L245S, domiciliato ex
lege in in ROMA, presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FALANGA CIRO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 946/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 18/03/2009, R.G.N.
4177/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE DI CASOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accogliamento del ricorso;

2

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Màzzacano Maria Rosaria, Mazzacano Maria
Libera e Vitiello Maria Rosaria concedevano in
locazione alla soc. Hobby Sport s.n.c. un locale

seguito dell’acquisto della quota di proprietà
della Vitiello, Mazzacano Nunzio subentrava nel
rapporto locatizio.
Successivamente,

il Mazzacano adiva

il

Tribunale di Torre Annunziata perché pronunciasse
la risoluzione del contratto per morosità della
conduttrice; la società intimata (di cui erano
socie Mazzacano Maria Rosaria e Mazzacano Maria
Libera) contestava la domanda assumendo, tra
l’altro, che il canone effettivamente concordato
era di £ 750.000, inferiore a quello risultante
dal contratto di locazione (simulato quanto
all’indicazione del maggiore importo di £
2.000.000); nel giudizio si costituiva -in
proprio- anche Mazzacano Maria Rosaria.
Il Tribunale di Torre Annunziata respingeva la
domanda dell’intimante ritenendo che la
controdichiarazione con cui le originarie
locatrici avevano dato atto del minor effettivo
ammontare del canone fosse opponibile al
Mazzacano, in quanto avente causa da una delle
predette originarie locatrici.
3

di loro proprietà sito in Torre Annunziata; a

All’esito del giudizio di appello promosso dal
Mazzacano (nel quale si costituiva nuovamente
anche Màzzacano Maria Rosaria), la Corte di
Appello di Napoli accoglieva la domanda di
risoluzione contrattuale e di condanna della
conduttrice al pagamento dei canoni insoluti,

sull’importo del canone (in quanto priva di data
certa), sia ad una successiva scrittura
contrattuale del 1992 (di cui l’appellante aveva
disconosciuto la sottoscrizione).
Avverso detta sentenza propongono ricorso per
cassazione la Hobby Sport di Màzzacano Maria
Rosaria & C. s.n.c. nonché Mazzacano Maria Rosaria,
in proprio, affidandolo a quattro motivi;
l’intimato resiste con controricorso.

moTrvI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica, ratione
temporis, il disposto dell’art. 366 bis C.P.C., in
quanto la sentenza impugnata è stata depositata il
18.3.2009.
2.

Il primo motivo -che deduce un vizio di

motivazione- è del tutto privo del c.d. momento di
sintesi previsto dall’ultima parte dell’art. 366
bis c.p.c. e risulta pertanto inammissibile.
3. Il terzo [“violazione e falsa applicazione
degli artt. 115, 116 e 216 C.P.C. e 24 Cost.,
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione
4

negando rilevanza sia alla controdichiarazione

su un punto decisivo della controversia (art. 360
n. 5 c.p.c.), nonché violazione e falsa
applicazione degli artt 115, 116 c.p.c. e 24
Cost.”] e il quarto motivo (“violazione e falsa
applicazione degli artt. 331 e 157 c.p.c. in
relazione al coma 5 dell’art. 360 c.p.c.”)

qualsiasi quesito di diritto o di fatto.
4. Il secondo motivo -che deduce “violazione e
falsa applicazione di norme di diritto per errata
motivazione giuridica ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c. in relazione all’art. 1105 comma 2 ed
ultimo, nonché disp. artt. 737 e 742 bis” e tocca
il punto nodale della controversia (se il
Mazzacano, titolare della quota di un terzo
dell’immobile fosse o meno legittimato a proporre
l’azione di rilascio nei confronti della società
conduttrice)- è assistito da uno specifico quesito
che, tuttavia, non è pertinente alla ratio
decidendi adottata dalla Corte territoriale.
4.1. Più precisamente, la ricorrente lamenta
che la Corte di Appello è “caduta in una errata
motivazione giuridica” affermando che “il
comproprietario del bene indiviso può disporre
autonomamente della sua quota con la conseguenza
che in caso si tratti di bene immobile ceduto in
locazione, la richiesta di rilascio indirizzata al
conduttore da uno solo dei comproprietari, senza
il consenso degli altri, è valida ed idonea a
produrre gli effetti suoi propri senza aver
5

risultano anch’essi inammissibili per carenza di

considerato che nella fattispecie gli altri
comunisti avevano manifestato la loro opposizione
e che pertanto la richiesta di rilascio non poteva
trovare accoglimento essendovi il contrasto tra i
comunisti e mancando la maggioranza a legittimare
la richiesta”.

decisione impugnata, atteso che la Corte
territoriale ha richiamato (citando Cass. n. 14772
del 2 agosto 2004) lo stesso consolidato
orientamento invocato dalla ricorrente (che ha
riportato ampi stralci di Cass. n. 480 del
13.1.2009), rilevando, tuttavia, che la richiesta
di sfratto era supportata dalla volontà della
maggioranza dei partecipanti alla comunione (in
virtù dell’originaria adesione di Mazzacano Maria
Rosaria alla domanda proposta dal fratello
Nunzio).
4.3. Il vizio lamentato non attiene, dunque, ad
un’errata lettura della norma dell’art. 1105 c.c.
(che è risultata conforme alla consolidata
giurisprudenza di questa Corte in ordine al fatto
che la legittimazione all’azione di rilascio
presuppone l’esistenza di un consenso -effettivo o
presunto- della maggioranza dei comunisti e
difetta, pertanto, laddove consti il dissenso di
una quota maggioritaria dei partecipanti alla
comunione), bensì alla asserita errata valutazione
del giudice d’appello circa la posizione assunta
da Mazzacano Maria Rosaria: si tratta, quindi, di
6

4.2. Ma altra è la tesi sostenuta nella

un profilo scrutinabile solo ex art. 360, co. 1 0
n. 5 c.p.c., in termini di eventuale violazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma non anche nei
termini prospettati di una violazione di norme di
diritto: il motivo risulta pertanto inammissibile.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso
e condanna la parte ricorrente a rifondere
all’intimato le spese del presente giudizio,
liquidate in C 2.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre accessori.
Roma, 9.12.2013

Il Consigliere est.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

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