Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1989 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1989 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso 15721/2012 proposto da:
GR.IN S.r.l. (già Hotel Gressoney S.r.l.) in persona del legale rappresentante, difesa dagli
Avvocati Lorenzo Sommo e Vincenzo Pompa presso lo studio del quale ultimo è domiciliata in
Roma via Giuseppe Pisanelli n. 2:
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale della Valle d’Aosta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2/01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di AOSTA del
05/03/2012, depositata il 12/04/2012, notificata il 24/04/2012;
udita la relazione della causa svolta dal Relatore Piercamillo Davigo;

Data pubblicazione: 26/01/2018

1. GR.IN S.r.l. (già Hotel Gressoney S.r.l.) propone ricorso per cassazione, svolgendo quattro
motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Aosta, del 5/03/2012,
depositata il 15/04/2012, notificata il 24/04/2012, con la quale essa aveva riformato la
pronunzia della Commissione tributaria provinciale di Aosta n. 44/01/09 del 2/12/2009,
depositata il giorno 11/12/2009 che aveva accolto il ricorso di GR.IN S.r.l. (già Hotel
Gressoney S.r.l.) avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro. Chiedeva
l’annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni in materia di spese di
giudizio.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate sull’assunto
che gli atti relativi a cessioni di rami d’azienda fossero pratiche elusive dell’imposta di registro
in relazione al stipulazione in data 28.12.2006 di distinti atti di cessione da parte di Hotel
Gressoney S.r.l. a GEFIMI S.p.A. del ramo di azienda alberghiera esistente in Gressoney Saint Jean nell’immobile di via Lys n. 3; di cessione da parte di Hotel Gressoney S.r.l. a Banca
Italease S.p.A. l’immobile sito in Gressoney – Saint Jean via Lys n. 3; di concessione in leasing
da parte di Banca Italease a GEFIMI S.p.A. del medesimo albergo; di affitto di azienda da parte
di GEFIMI S.p.A. a SGA Gestioni Alberghiere S.r.l. afferente l’attività di ristorante e bar nel
medesimo albergo.
2. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE, con controricorso, argomentava sulla infondatezza del primo,
terzo e quarto motivo di ricorso essendo irrilevante ai fini della qualificazione del complesso
degli atti ogni intento elusivo (Cass. 18374/2007 e 9163/2010) e che nel caso in esame vi era
stata cessione di un ramo d’azienda da sottoporre a imposta di registro. È corretto il mancato
coinvolgimento di Banca Italease poiché la cessione è avvenuta tra la ricorrente e GEFIMI
S.p.A. e poiché l’Ufficio non contesta la validità ed efficacia del contratto di leasing. I richiami
giurisprudenziali sono corretti e conferenti. Il vantaggio fiscale consiste nel fatto che l’imposta
di registro è immediata, mentre l’I.V.A. è suddivisa sui vari anni di imposta e detraibile.
Quanto al secondo motivo di ricorso relativo al c.d. giudicato riflesso intervenuto nei confronti
di GEFIMI rileva che non esiste un debitore principale perché tutte le parti contraenti sono
obbligate in solido e che il giudicato non è stato tempestivamente opposto come eccezione fino
a dieci giorni prima dell’udienza ai sensi del’art. 32 D. Lgs 546/1992 sicché ora l’eccezione è
tardiva ed inammissibile. Chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso con
vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente svolge un primo motivo di ricorso con il quale lamenta la violazione di norme di
diritto e la insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5
cod. proc. civ. in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha tratto dall’esistenza di diversi
contratti la finalità elusiva richiamando l’art. 20 D.P.R. 131/1986; sono state però ignorate le
ragioni economiche delle operazioni e cioè il miglioramento dei fattori dell’impresa e
l’ottimizzazione dei risultati; si è fatto ricorso ad un contratto di leasing stante la impossibilità
di GEFEMI S.p.A. di ricorrere al credito; la stessa Commissione Tributaria Regionale ha accolto
il ricorso dell’obbligato principale (acquirente) con sentenza n. 11/02/2011 del 06/07/2011
divenuta irrevocabile ritenendo che l’operazione rientrasse nella libertà di scelta dell’impresa.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di norme di diritto e contraddittorietà di
motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. alla luce dell’intervenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha infatti chiarito che, in tema di solidarietà tributaria, l’eccezione di estensione
del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del codebitore solidale per ragioni non
meramente personali può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che
si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre
tempestivamente i fatti “nuovi” sopravvenuti, sicché l’eccezione è preclusa, e il motivo
d’impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello
senza tempestiva deduzione in quella sede. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25401 del 17/12/2015
Rv. 638205 – 01).
3. Il primo, terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis cod.
proc. civ.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tema d’imposta di registro, l’art. 20
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, col dettare il criterio dell’intrinseca natura e degli effetti
giuridici degli atti presentati a registrazione, attribuisce rilievo preminente alla causa reale del
negozio ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti,
anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, tra loro collegate. (Sez. 5,
Sentenza n. 1955 del 04/02/2015 Rv. 634166 – 01. In applicazione di tale principio, la S.C. ha
ritenuto configurabile, senza necessità di ricorrere all’abuso del diritto, un’unitaria cessione
d’azienda in caso di distinte, ma collegate operazioni di cessione di magazzino, riconoscimento
d’indennizzo di spoliazione, formale trasferimento di un dipendente in posizione apicale e
distacco di due dipendenti presso la società cessionaria, trasferimento di un altro dipendente
presso una società partecipata dalla cessionaria, che prosegue l’attività per conto di
quest’ultima, essendo stati considerati i beni ceduti non nella loro autonoma individualità, ma
quale “organizzazione” di beni finalizzata alla produzione).
Nel caso in esame il giudice di appello, con motivazione non viziata da illogicità,
contraddittorietà o mancanza, ha ravvisato nella serie di atti compiuti una cessione di ramo di
azienda e il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della Commissione Tributaria Regionale.
4. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in C 3.510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

giudicato nei confronti del debitore principale (GEFIMI S.p.A.) e la opponibilità di questo ai
sensi dell’art. 1306 comma 2 cod. proc. civ. di cui alla sentenza sopra richiamata.
Con il terzo motivo di ricorso deduce contraddittorietà della motivazione in relazione all’art.
360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. con riferimento ai precedenti giurisprudenziali citati; in
particolare è fuorviante il richiamo alla sentenza n. 13580/2007 della Corte di legittimità
trattandosi di ipotesi non pertinente al caso concreto.
Con il quarto motivo di ricorso deduce omessa motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 n.
5 cod. proc. civ. con riferimento al mancato coinvolgimento di Banca Italease S.p.A. e
conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione.

LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore dell’Agenzia
delle Entrate delle spese di giudizio liquidate in C 3.510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il giorno 12

dicembre 2017.

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