Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1989 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18201-2015 proposto da:

A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’, in persona dell’Amministratore

Unico legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FASANA 21, presso lo studio dell’avvocato MICHAEL LOUIS

STIEFEL, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA

PAPA 183, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO MOCELLI E DANIELA

MOCELLI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AR.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 932/2015 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FERRARO, che insiste per la rimessione alle

Sezioni Unite civili.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte, pronunciando in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

2. ritenuto che sulla questione posta dai ricorsi contrassegnati dai numeri del ruolo generale (OMISSIS) l’accertamento del diritto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (trasformato in rapporto a tempo indeterminato solo successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997, loro applicabile) a fruire, del “terzo elemento salariale” sulla premessa della nullità, per violazione della normativa inderogabile rappresentata dal D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 863 del 1984, della contrattazione collettiva del 25 luglio 1997 che, da pari data, aveva soppresso la predetta voce salariale, mantenendola per i soli lavoratori già in forza, a tempo indeterminato, alla medesima data – si ritiene necessaria la pronuncia della Sezione quarta, con trattazione in pubblica udienza, in continuità o meno con la precedente decisione di questa Corte, sentenza n. 13496 del 2014.

PQM

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione camerale, rimette il ricorso alla quarta Sezione ordinaria della Corte, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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