Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1989 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2022, (ud. 17/06/2021, dep. 24/01/2022), n.1989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19756-2020 proposto da:

E.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 3484/2020 del TRIBUNALE DI MILANO,

depositato il 02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 3484/2020 pubblicato il 2-4-2020, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da E.K., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto non credibile, in ordine all’esistenza dei presupposti di persecuzione ovvero di gravi timori in caso di rimpatrio, il racconto del richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché quando si era trasferito a (OMISSIS) nel 2015 era stato aggredito e minacciato da una banda criminale. Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, rimarcando che lo stesso richiedente aveva dichiarato che nulla gli sarebbe accaduto in caso di rimpatrio. Inoltre nell'(OMISSIS) e a (OMISSIS) non vi era una situazione di violenza indiscriminata in base alle fonti citate nel decreto e non erano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, avuto anche riguardo alla situazione generale e geo-politica della Nigeria e considerato che, secondo i criteri enunciati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018, le attività di tirocinio lavorativo e di volontariato svolte dal richiedente dovevano essere ricondotte al contesto fattuale e giuridico del sistema nell’ambito del quale si erano svolte e che non erano ravvisabili disparità di rilevanza tra la condizione di vita condotta in Italia rispetto a quella del Paese di provenienza, ove viveva la sua numerosa famiglia con la quale aveva mantenuto regolari contatti.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; 2. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando la normativa di riferimento e la giurisprudenza della Corte EDU e di questa Corte, nel dolersi del diniego della protezione umanitaria, lamenta assenza di comparazione tra la sua situazione attuale e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, avendo la Corte territoriale omesso di considerare la condizione socio-culturale di provenienza e l’età del richiedente, il quale si trovava in una condizione di insicurezza nel suo Paese, in ragione delle minacce subite e a casua di gravi difficoltà economiche, ed è invece ora inserito in un progetto di accoglienza in Italia. Deduce che la misura di protezione richiesta si applica ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella indicata dai Giudici di merito, ribadisce l’assenza di comparazione nel senso indicato nella pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, poiché la condizione di vulnerabilità consegue anche da condizioni di vita inadeguate e non sufficienti per un’esistenza dignitosa e dall’incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita, richiama il disposto dell’art. 10 Cost., e la circolare del Ministero dell’Interni del 30-72015, nella quale sono indicativi i fattori ostativi al rimpatrio in dignità e sicurezza. Con il secondo motivo si duole del diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), afferma che il Tribunale non abbia acquisito informazioni sulla situazione dell'(OMISSIS) e richiama notizie risultanti da fonti del 2015 e 2016 (pag. 14 e 15 ricorso).

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura.

4.1. Con la recentissima sentenza 01/06/2021 n. 15177, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente, purché tale autentica risulti chiaramente riferibile sia alla data che alla firma.

Tale interpretazione della portata precettiva della norma citata, hanno altresì chiarito le Sezioni Unite, risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

4.2. Nella specie, la procura contiene solo la dicitura “per autentica” in calce alla firma del conferente ed il riferimento al decreto impugnato. La procura non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la formula “per autentica”.

Ne consegue l’invalidità della procura, in applicazione dei principi suesposti, ed è pertanto precluso l’esame del merito.

5. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

 

 

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