Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19889 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. III, 22/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29801-2019 proposto da:

B.M.D., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2680/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

B.M.D., cittadino della Guinea, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni e violenze da parte di taluni componenti della propria famiglia per ragioni di carattere economico;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento B.M.D. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 14/5/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza in data 17/6/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dal carattere meramente privato del timore allegato dal ricorrente in relazione al prospettato rimpatrio e, in ogni caso, dalla mancanza, nella Guinea, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 2) dell’assenza di attendibilità del racconto del ricorrente, anche in ragione delle insanabili contraddizioni legate alla precisazione del suo stesso nominativo; 3) dell’inadeguata dimostrazione dei presupposti per il riscontro della situazione di particolare vulnerabilità personale del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.M.D. con ricorso fondato su un unico motivo;

il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo proposto, il ricorrente lamenta la violazione, da parte della corte territoriale, del c.d. dovere di cooperazione istruttoria, per avere il giudice a quo trascurato di procedere in modo adeguato ed esaustivo all’analisi delle fonti di informazione richiamate con riguardo alle condizioni di sicurezza del paese di provenienza del ricorrente, con particolare riguardo al riconoscimento della c.d. protezione sussidiaria;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;

al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01);

più in particolare, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, non potendo il giudice del merito limitarsi a valutazioni solo generiche, ma dovendo piuttosto procedere alla individuazione e alla puntuale indicazione in motivazione delle specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, pena l’integrazione del vizio di motivazione apparente (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo ha del tutto omesso di provvedere ad alcuna indicazione di fonti di informazioni puntuali ed aggiornate circa le condizioni socio-politiche del paese di origine dell’odierno ricorrente, limitandosi inammissibilmente a richiamare (in modo, peraltro, generico e del tutto laconico) i contenuti di un sito, “Viaggiare Sicuri”, di per sè inidoneo (per le preminenti finalità di assistenza al turismo che lo connota) a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati, e in ogni caso di per sè insuscettibili di escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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