Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19889 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.P. e C.A., con domicilio eletto in

Roma, Via Lunigiana n. 6, presso l’Avv. INTILISANO Luciana, che li

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Messina n.

282/07 Rep. depositato il 2 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli Avv.ti I.P. e C.A. ricorrono per cassazione avverso il decreto in epigrafe censurando la mancata pronuncia in ordine alla richiesta distrazione delle spese.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente letterale tenore:

“RILEVA a Corte d’appello di Messina, con decreto del 2 maggio 2007, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da M.C., condannava la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare al ricorrente Euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, con il favore delle spese.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso gli avv.ti I.P. e C.A., quali difensori del M. nel giudizio di merito, affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

OSSERVA 1.- I ricorrenti, con un unico motivo, denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 93 c.p.c., ed omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), in quanto il decreto impugnato non ha disposto la distrazione delle spese in suo favore, benchè fosse stata chiesta nel ricorso.

Il motivo è manifestamente fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese giudiziali il procuratore è legittimato ad impugnare i provvedimenti sulle spese giudiziali ove la controversia riguardi la distrazione delle medesime (Cass. n. 20531 del 2008; n. 20321 del 2005; n. 4973 del 1993), non emendabili con la procedura di correzione di errore materiale.

In applicazione di detti principi – essendo appena il caso di sottolineare che la controricorrente svolge inconferenti argomentazioni concernenti la domanda di merito, benchè sul punto il decreto non sia stato affatto impugnato – poichè il difensore, con il ricorso di merito (riportato nell’atto introduttivo della presente fase, in parte qua) aveva chiesto la distrazione delle spese, erroneamente non disposta dalla Corte d’appello, il ricorso è fondato.

Il decreto andrà quindi cassato nel solo capo che ha omesso di pronunciare su detta domanda e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con attribuzione delle spese della fase di merito ai ricorrenti”.

Ritiene il Collegio di poter pienamente condividere il contenuto della relazione.

Il decreto impugnato deve dunque essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito e pertanto essere disposta la distrazione delle spese del grado di merito.

L’oggetto del presente giudizio induce alla compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA