Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19889 del 05/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1766/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GIUSTINI GRAFIPACK SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 584/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Giustini Grafipack srl ha ottenuto un credito di imposta in base a nuovi investimenti effettuati ai sensi della L. n. 388 del 2000.

L’Agenzia delle Entrate di Latina ha però recuperato il credito di imposta, revocandolo integralmente, avendo riscontrato che non potevano considerarsi nuovi investimenti, tali da giustificare il beneficio del credito di imposta, nè gli acquisti effettuati prima della entrata in vigore della agevolazione, nè le spese di manutenzione dei beni presi a leasing, in quanto, in tale ultimo caso, solo la spesa di acquisto del macchinario poteva ritenersi investimento nuovo.

Inoltre, l’Agenzia riscontrava che nelle singole fatture era omessa l’indicazione che l’acquisto del bene era fatto con credito di imposta, omissione questa, che secondo il Fisco, comportava la revoca totale del beneficio.

Sia la CTP di Latina che la CTR hanno accolto il ricorso annullando in toto l’atto impositivo. Avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione l’Agenzia con tre motivi di ricorso. Non si è costituita la società contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata ha ritenuto illegittima la revoca totale del credito di imposta a fronte dell’accertata non inerenza di soltanto una parte degli acquisti effettuati. Conseguentemente, sul presupposto che il credito andava semmai revocato parzialmente, ha annullato l’atto che ha disposto invece la revoca in toto.

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia erronea interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 8.

Secondo l’Agenzia, la CTR, annullando l’atto impositivo in foto (ossia il recupero totale del credito di imposta), ha ritenuto compresi nell’agevolazione anche gli acquisti anteriori alla sua approvazione nonchè le spese di manutenzione dei beni presi a leasing, con ciò violando il significato dell’art. 8 cit., che invece, se correttamente inteso, porta ad escludere dal beneficio le suddette poste.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata ha annullato integralmente l’atto di recupero, pur dando atto del rilievo, avanzato dall’Agenzia, secondo cui la contribuente aveva comunque calcolato erroneamente il credito di imposta.

In sostanza, anche a ritenere illegittima la revoca integrale del beneficio (credito di imposta) la CTR non poteva annullarla in foto, ma doveva prendere atto che comunque l’Agenzia contestava che alcune spese fossero agevolabili. Doveva quindi, se riteneva illegittima la revoca in toto dell’agevolazione, annullare solo in parte tale revoca e rideterminare il credito di imposta spettante al contribuente, escludendo dal suo computo gli acquisti anteriori e le spese di manutenzione del bene a leasing.

3.- Con il terzo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ritenendo che la decisione impugnata non ha deciso su tutta la domanda.

Con l’atto di appello l’Agenzia censurava la decisione di primo grado, che, avendo annullato anche essa integralmente l’atto impositivo, non aveva deciso sulla questione se rientrassero o meno tra gli investimenti oggetto di agevolazione gli acquisti compiuti prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione stessa, e le spese di manutenzione dei beni presi a leasing.

I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente.

Dalla motivazione e dal suo confronto con l’atto di appello, come riportato in ricorso, appare evidente che la sentenza non si è pronunciata sulla legittimità dell’utilizzo del credito di imposta per acquisti fatti anteriormente all’entrata in vigore dell’agevolazione, e per le spese di manutenzione del bene preso a leasing. Entrambe le voci erano state contestate dall’Agenzia all’impresa, e la relativa contestazione era stata fatta valere sia in primo grado che con specifico motivo di appello, con il quale l’Agenzia aveva chiesto che, pur in caso di annullamento dell’atto impositivo, esso non riguardasse l’intero atto, ma venisse esclusa dall’annullamento la somma pari al totale di quelle due voci.

La decisione impugnata non ha preso in considerazione questa censura. Piuttosto ha ritenuto che il credito di imposta andava revocato parzialmente e che dunque la revoca totale era illegittima, ma poi non ha tenuto conto della richiesta dell’Agenzia di annullare conseguentemente solo in parte, ossia relativamente all’aspetto di illegittimità, la revoca stessa, escludendo dal beneficio quelle due voci: le spese anteriori e quelle di manutenzione.

Ciò posto, dunque essendo fondato il terzo motivo, gli altri due possono ritenersi assorbiti, poichè, come conseguenza dell’accoglimento del terzo, e della necessità che il giudice di rinvio si pronunci su quelle due voci (spese anteriori e manutenzione), il giudice di merito dovrà necessariamente rideterminare l’ammontare del credito di imposta spettante.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri due, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria del Lazio sezione distaccata di Latina, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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