Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19888 del 29/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 19888 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 17804-2007 proposto da:
NOCERA NICOLA — NCR NCL 49A14 E047K, NOCERO
COSIMO NCR CSM 52M20 E0470, elettivamente domiciliati in
ROMA, Via Laura Mantegazza 24, presso lo studio dell ‘avvocato
MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dagli avvocati FORTINO
ANTONIO, VALLA GIACOMO, come da procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
en-g 0 L41 (=>
A i cit, v -n k
NOCERA VITO,Telettivamente domiciliato in ROMA, Via Delle

Medaglie D ‘oro, 291, presso lo studio dell ‘avvocato SGADARI
STEFANO, rappresentato e difeso dall ‘avvocato MISCIAGNA
PASQUALE, come da procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

4~3

Data pubblicazione: 29/08/2013

nonchè contro
NOCERA DAMIANO, NOCERA ANGELA, NOCERO MARIA,
NOCERO CRISTINA;
– intimati –

BARI, depositata il 27/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato MISCIAGNA PASQUALE, che si riporta agli atti e
alle conclusioni assunte e che, all’esito della discussione, deposita
memoria scritta di replica alle conclusioni del sostituto procuratore
generale.;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Maurizio Velardi, che
conclude per l’accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 20/07/1995 i germani Nocera
Vito, Nocera Damiano, Nocera Maria e Nocero Cristina convenivano
dinanzi al Tribunale di Bari gli altri fratelli, Nocera Nicola, Nocero
Cosimo e Nocera Angela, per ivi sentire: a) dichiarare aperta la
successione del padre Nocera Francesco deceduto il 13.05.1995; b)
dichiarare simulata la vendita intercorsa fra il Sig. Caldarulo Francesco
e i Sigg.ri Nocero Cosimo e Nocera Nicola in quanto dissimulante una
donazione fatta dal de cuius ai due figli Cosimo e Nicola; e) disporre la
riduzione della donazione con il conferimento dei beni donati o del
loro valore all’asse ereditario; d) procedere allo scioglimento della
comunione e alla determinazione delle quote spettanti a ciascun
coerede.
2. A tal fine esponevano che il de cuius aveva permutato con il Sig.
Caldarulo Francesco il suolo edificatorio sito in Giovinazzo alla
Ric. 2007 n. 17804 sez. 52 – ud. 19-04-2013

-2-

avverso la sentenza n. 1107/2006 della CORTE D’APPELLO di

contrada Piano di mq. 255 e che il Sig. Caldarulo aveva corrisposto in
cambio un locale edificato sul predetto suolo.
Tale scambio era avvenuto attraverso due negozi collegati e cioè la
vendita del suolo al Sig. Caldarulo avvenuta il 5 dicembre 1969 e la
vendita simulata del locale costruito sul suolo da parte dal Caldarulo

Serrone del 25.11.1972, senza corresponsione alcuna di danaro.
3. Si costituivano in giudizio, con atti separati, i Sigg.ri Nocero Cosimo
e Nocera Nicola i quali si opponevano all’imputazione di detto locale
nell’asse ereditario, negando l’esistenza della simulazione di una
donazione e asserendo di avere pagato il ridetto locale con i proventi
del proprio lavoro di meccanici. Si costituiva in giudizio anche la
sorella Nocera Angela, la quale si associava alle deduzioni dei fratelli
Cosimo e Nicola, affermando che gli stessi avevano corrisposto al
padre il danaro quale prezzo per l’acquisto del locale.
4. Con sentenza non definitiva n. 414 del 17/11/1998, depositata il
04/02/1999, il Tribunale dichiarava aperta la successione legittima di
Nocera Francesco in favore dei sette figli; rigettava la domanda di
simulazione assoluta dell’atto di compravendita del 25.12.1972 e , per
l’effetto, rigettava la domanda di riduzione, provvedendo per il
prosieguo con separata ordinanza nella quale nominava il CTU per la
stima dei beni facenti parte dell’asse ereditaria e per la formazione delle
quote spettanti a ciascun coerede.
5. Avverso tale decisione gli attori proponevano riserva di appello
differito. Il giudizio proseguiva con la CTU e la vendita dei beni
immobili dell’asse ereditario, non essendo possibile la divisione in
natura.
6. Con sentenza n. 23/2005 del 15/02-25/02/2005, il Tribunale di
Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta dai
Ric. 2007 n. 17804 sez. 52 – ud. 19-04-2013

-3-

direttamente a Nocero Cosimo e Nocera Nicola, con rogito per Notar

germani Nocera nei confronti dei propri fratelli dava atto della
pronuncia della sentenza non definitiva n. 414 del 17/11/98,
depositata il 4/2/99; e disponeva lo scioglimento della comunione in
sette quote uguali, che attribuiva a ciascuno degli eredi.
7. Sia la sentenza parziale n. 414 del 17/11/98-04/02/1999, sia la

impugnate dai Sigg.ri Nocera Vito e Damiano davanti alla Corte di
Appello di Bari.
Adducevano gli appellanti che la sentenza era illegittima, in quanto il
Tribunale aveva valutato erroneamente le risultanze istruttorie,
rifiutando di ascoltare a chiarimenti il teste Caldarulo Francesco,
nonostante quest’ultimo avesse fatto pervenire al difensore degli attori
una dichiarazione scritta.
8. Con sentenza n.1107/2006 del 10.10.06, depositata il 27.11.2006, la
Corte di Appello di Bari, in totale riforma delle sentenze impugnate,
così provvedeva: «1) dichiara la nullità di entrambe le sentenze perché non
pronunciate anche nei confronti del liticonsorte necessario Caldarulo Francesco; 2)
rimette le parti dinanzi al Tribunale, ove la causa dovrà essere riassunta anche nei
confronti del liticonsorte necessario Caldarulo…».
9. Impugnano tale sentenza i Sigg.ri Nocera Nicola e Nocero Cosimo
articolando due motivi. Resistono con controricorso gli intimati. I
ricorrenti hanno depositato memoria, nonché memoria scritta di
replica alle conclusioni del sostituto procuratore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo valutare l’istanza di rinvio della discussione
fatta pervenire dall’avv. Valla, per il ricorrente, con riguardo ad un
proprio impedimento per la partecipazione all’udienza di discussione.
L’istanza non può essere accolta, risultando il ricorrente difeso, con

Ric. 2007 n. 17804 sez. 52 – ud. 19-04-2013

-4-

sentenza definitiva n. 23/2005 del 15/02-25/02/2005, venivano

poteri disgiunti, da due avvocati (Cass. 2006 n. 17202) e non
sussistendo, quindi, alcun pregiudizio per la difesa.
1- I motivi del ricorso
1.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: «Violazione degli arti’. 101
c.p.c. e 330 oc , in relnione all’art. 360 n. 3 c.p.c. » per essersi la Corte di

non si era costituito in appello perché non validamente citato, per
essere la notifica inesistente, perché effettuata presso il procuratore
domiciliatario, che aveva in precedenza rinunciato al mandato, invece
che presso il nuovo difensore domiciliatario, avv. Antonio Fortino,
sostituito nel corso del giudizio con revoca del precedente (memoria
depositata il 3 luglio 2000), che risultava difensore-domiciliatario anche
dalla intestazione della sentenza di primo grado e che aveva
provveduto a chiedere la notifica della sentenza poi impugnata.
1.2 — Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Violazione dell’art.102
Tc in relazione all’art. 360 n. 3 cp.c• Omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n•5
c.p.c» per aver la Corte di appello errato nel ritenere che fosse
necessaria la partecipazione al giudizio di Francesco Caldarulo,
acquirente del terreno con rogito del 1969 e venditore del locale con
rogito del 1972, posto che l’azione di simulazione proposta
(declaratoria di simulazione di entrambi gli atti, dissimulando il primo
la permuta e il secondo una donazione) era finalizzata alla sola
riduzione della donazione del 1972 con recupero del bene o del suo
valore alla massa ereditaria. Di conseguenza a tali azioni doveva
ritenersi estraneo il Caldarulo, posto che il risultato delle azioni
proposte non avrebbe alcun modo inciso sul suo patrimonio.
2. Il ricorso, ammissibile quanto ai quesiti formulati, appare fondato
quanto al secondo motivo, essendo il primo infondato.
Ric. 2007 n. 17804 sez. 52 – ud. 19-04-2013

-5-

Appello pronunciata nei confronti dell’appellato Cosimo Nocero, che

2.1 Il primo motivo è infondato. L’atto di appello è stato proposto nei
confronti di tutte le parti ed è stato comunque notificato al nuovo
difensore di Cosimo, che già era difensore di Nicola. Né occorreva una
pluralità di copie (come da giurisprudenza ormai consolidata). La
notifica effettuata (anche) al difensore sostituito non ha quindi

2.2 É fondato il secondo motivo. Al riguardo è applicabile il seguente
principio di recente affermato da questa Corte «Nella simulazione relativa
della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, non è indispensabile
la presenza in giudizio del venditore, in qualità di litisconsorte necessario nella
controversia promossa dal terzo creditore nei confronti dell’acquirente dissimulato e
dell’acquirente interposto, ove il contratto sia stato integralmente eseguito nei
confronti del venditore medesimo e sia, conseguentemente, escluso ogni suo interesse a
conservare quale contraente la persona interposta, anziché la persona reale, partecipe
effettiva del negozio» (Cass. n. 15955 del 07/07/2009, Rv. 609012; Cass. n.
26365 del 2010 Rv. 615347).
3. La sentenza impugnata va cassata con riguardo al motivo accolto e
rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bari, anche per le
spese.
P.T.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di
Bari, altra sezione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 19 aprile 2013
L’ESTENSW,

IL PRESIDENTE

rilevanza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA