Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19888 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. III, 22/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28175/19 proposto da:

-) K.L., elettivamente domiciliato a Roma, v. della Giuliana

n. 32, presso l’avvocato Antonio Gregorace che lo difende in virtù

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 12.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.L., cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in seguito alle aggressioni e minacce subite da uno zio il quale, dopo la morte del padre dell’odierno ricorrente, “lo sottoponeva a quotidiane vessazioni”.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento K.L. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 2.10.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 12.2.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) il racconto del richiedente era inverosimile;

-) in ogni caso il racconto “non integrava i requisiti richiesti dalla normativa” per la concessione dello status di rifugiato;

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa perchè la situazione sociopolitica nel Mali, seppure ancora non stabile, era orientata verso un “percorso di normalizzazione che esclude l’esistenza di forme persecutorie generalizzate”; e che comunque doveva escludersi che in Mali esistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria non potesse essere accordata perchè il richiedente non si trovava in alcuna condizione di vulnerabilità.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da K.L. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di non meglio precisate “norme di diritto” contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2007.

Sostiene che la sentenza d’appello sarebbe viziata perchè il giudice di merito ha trascurato di “svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda”, ed in particolare di “indicare al ricorrente quale documento doveva allegare ovvero cosa doveva dimostrare non ha dimostrato” al fine di ottenere l’accoglimento della propria richiesta.

1.1. Il motivo è infondato, con riferimento alla richiesta di concessione dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) o b).

Infatti la circostanza che nel contenzioso in tema di protezione internazionale il principio dispositivo sia attenuato, non comporta affatto che quel principio sia escluso.

In particolare, nessuna norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, attenua l’onere di allegazione gravante sul richiedente asilo.

Se dunque è vero che il giudice ha il dovere di cooperazione istruttoria, non è però vero che sia onere del giudice indicare alla parte attrice quali fatti debba allegare o quali prove debba fornire.

Tanto si desume, tra l’altro, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, il quale obbliga il richiedente a presentare unitamente alla domanda di protezione “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare” la domanda stessa: norma che ovviamente non avrebbe senso alcuno e sarebbe di fatto abrogata, se fosse consentito al richiedente,,astenersi da qualsiasi allegazione o produzione, attendendo supinamente che sia il giudice a indicargli quali fatti allegare e quali prove fornire (ex multis, da ultimo, Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01).

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Vi si sostiene che la Corte d’appello (indicata come “Corte d’appello di Venezia”) si sarebbe limitata “ad una lettura superficiale di alcune notizie” circa la condizione sociopolitica del Mali, avrebbe trascurato di considerare la esistenza di una situazione di conflitto armato nel Mali (a tal riguardo il ricorrente invoca due siti Web e una informazione del ministero degli esteri da cui risulterebbe la recrudescenza della minaccia terroristica nel Mali).

2.1. Va premesso che il motivo deve essere qualificato ex officio, alla luce della sua illustrazione piuttosto che della sua intitolazione, come denuncia d’un error iuris, consistito nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il giudice di merito indagato sulla generale situazione del Paese di provenienza del richiedente utilizzando fonti d’informazione non aggiornate (come consentito dal passaggio contenuto a pagina 7, quartultimo rigo, del ricorso, ove si afferma che la Corte d’appello ha utilizzato “notizie datate nel tempo e non ufficiali”).

2.2. Così qualificato il motivo, esso è fondato.

La Corte d’appello infatti, in violazione della norma sopra indicata, non ha affatto indicato nè da quali Country of Origin Informations abbia tratto le proprie conclusioni, nè a quale epoca esse risalissero.

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del secondo.

PQM

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA