Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19888 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. II, 20/09/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 20/09/2010), n.19888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8947/2005 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PAOLO

ORLANDO 64, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO PIERLUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NASELLI Domenico;

– ricorrente –

e contro

ISP CENTRALE REPRESSIONE FRODI UFF CATANIA in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2003 del TRIBUNALE di NICOSIA, depositata

il 30/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza depositata il 30 dicembre 2003, il Tribunale di Nicosia rigettò la opposizione proposta da C.G. avverso la ordinanza ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS), emessa nei suoi confronti dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Catania, e notificata il 7 agosto 1997, per l’importo di L. 85.580.336, a titolo di sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 3, per indebita riscossione di aiuto comunitario per produttori di carni ovine e caprine.

Il giudice di merito, sospeso dapprima il giudizio sino all’esito del procedimento penale pendente, in relazione ai medesimi fatti posti a base della ordinanza ingiunzione opposta, a carico dell’opponente procedimento poi concluso con decreto di archiviazione, escluse la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione.

In particolare, quanto alla denuncia della erronea applicazione della procedura sanzionatoria prevista dalla L. n. 898 del 1986, art. 3, sul rilievo che la norma citata prevedeva la irrogazione della sanzione amministrativa esclusivamente per “il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’art. 2” della stessa legge, mentre alla parte non era stata contestata, nel procedimento penale relativo alla medesima vicenda, la violazione dell’art. 2 citato, ma il più grave reato di cui all’art. 640 bis cod. pen., osservò il Tribunale di Nicosia che la L. n. 898 del 1986, art. 2, ha introdotto una nuova ipotesi di reato, sussidiaria rispetto alla truffa aggravata, consistente nella indebita percezione di contributi comunitari attraverso la esposizione di dati e notizie falsi.

Il successivo art. 3 introduce un autonomo illecito amministrativo richiamando, ai fini della irrogazione della relativa sanzione, esclusivamente il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’art. 2, a prescindere dalla qualificazione del fatto sotto il profilo penale.

La normativa in questione disciplina dunque, secondo il Tribunale di Nicosia, due diverse figure di illecito, all’art. 2 l’illecito penale e all’art. 3 l’illecito amministrativo, e, quindi, prevede per la medesima fattispecie una ipotesi di doppia punibilità cui va applicato il cumulo materiale fra sanzioni di diversa specie. Dunque, la distinzione tra l’illecito di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2 e quello di cui all’art. 640 bis cod. pen., rileverebbe solo sul piano penale, mentre ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa sarebbe sufficiente accertare, al di là della qualificazione penalistica del fatto, che il soggetto abbia conseguito indebitamente gli aiuti comunitari attraverso la esposizione di dati e notizie falsi: condotta contestata all’opponente per aver partecipato alla predisposizione di falsi elenchi di aventi diritto alla corresponsione dei premi comunitari.

In ordine alla sussistenza dei fatti posti a base della sanzione amministrativa, essi potevano ritenersi provati, secondo il giudice di merito, alla luce della complessa documentazione prodotta dall’ente irrogatore della sanzione; ed anche l’elemento soggettivo emergeva ictu oculi. In ogni caso, il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, postulerebbe una presunzione di colpa a carico di colui che lo abbia commesso, sul quale graverebbe l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa.

Quanto alla doglianza secondo la quale l’amministrazione avrebbe proceduto alla irrogazione della sanzione senza alcuna forma di contraddittorio e senza l’osservanza delle norme poste a garanzia dell’interessato, il Tribunale, richiamato la L. n. 689 del 1981, art. 18, affermò, tra l’altro, che detta disposizione non risulta espressamente sanzionata dal legislatore e non rileva allorchè venga comunque garantito all’interessato di esercitare le relative facoltà difensive, dovendosi, pertanto, la violazione di cui si tratta ritenersi sanata tutte le volta in cui il soggetto sia stato posto comunque nella condizione di esplicare le proprie difese prima della irrogazione della sanzione amministrativa. Nella specie, essendo stata contestata con il verbale del 12 marzo 1993 la violazione di cui alla L. n. 898 del 1986, e prospettata l’attivazione della procedura per la irrogazione della relativa sanzione amministrativa tramite l’Ispettorato, l’opponente avrebbe potuto attivarsi al fine di esercitare le facoltà di cui alla legge depenalizzatrice.

Inoltre, a seguito della ulteriore contestazione della violazione ad opera del predetto Ispettorato del 19 marzo 1997, con cui si riconosceva all’opponente la possibilità di esercitare le facoltà di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 1, la stessa opponente si era avvalsa di dette facoltà al fine di eccepire violazioni meramente formali.

Il giudice di merito ritenne altresì infondata la censura attinente alla pretesa mancata tempestività della notifica della contestazione, intervenuta nel termine di 180 giorni dal termine delle indagini, che avevano portato all’accertamento della violazione, nonchè la doglianza concernente la dedotta mancanza, nell’atto di contestazione e della ingiunzione di pagamento, delle indicazioni minime in ordine al fatto illecito ed alle norme contestate, per risultare, nell’una e nell’altro, chiaro e perfettamente collocabile nel tempo e nello spazio il fatto contestato.

Il Tribunale di Nicosia ritenne altresì infondata la censura relativa alla pretesa intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della somma in questione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, alla luce del rilievo della verificazione di ripetuti atti interruttivi.

2. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la C. sulla base di sette motivi.

L’Ispettorato intimato non si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione ed erronea applicazione della L. n. 689 del 1986, artt. 2 e 3, nonchè la illogicità e contraddittorietà della motivazione. La difesa del ricorrente, premesso che l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 3 della legge citata postula la avvenuta violazione contemplata dall’art. 2 della stessa legge, rileva la mancanza, nella specie, della prova della ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui al richiamato art. 2. In particolare, difetterebbe l’elemento materiale del reato di frode comunitaria, che si realizzerebbe con la presentazione della domanda di concessione del premio comunitario contenente dati e notizie falsi. Nella specie – si rileva nel ricorso – la condotta criminosa contestata riguardava, invece, la formazione ed utilizzazione di elenchi falsi, che integra il delitto di cui all’art. 640 bis cod. pen.. Ne discenderebbe che, non risultando violata la norma incriminatrice di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2, non si sarebbe potuta irrogare la correlativa sanzione amministrativa.

2.1. – Il motivo è infondato.

2.2. – La L. n. 898 del 1986, art. 2, comma 1, prevede come illecito penale, sussidiario rispetto al delitto previsto dall’art. 640 bis cod. pen., il comportamento di “chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi, o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia”. La stessa L. n. 898, art. 3, prevede poi che, “indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l’importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi primo e secondo dell’art. 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell’indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo indebitamente percepito”.

Nella giurisprudenza di questa Corte è principio pacifico quello secondo il quale la L. n. 898 del 1986, agli artt. 2 e 3, prevede, per la medesima fattispecie, rispettivamente, un illecito penale e un illecito amministrativo e, quindi, un’ipotesi di doppia punibilità alla quale va applicato il cumulo materiale fra sanzioni di diversa specie (Cass., sentt. n. 1933 del 1998, n. 24 del 1999, n. 1081 del 2007).

2.3. – Nè ha rilievo che il fatto previsto dalla L. n. 898 del 1986, art. 2, possa eventualmente integrare, in via alternativa, il più grave delitto previsto dall’art. 640 bis c.p., perchè ai fini dell’illecito amministrativo rileva solo che il fatto descritto nell’art. 2 citato sia stato commesso, quale che sia la qualificazione penalistica ad esso attribuita.

3. – Con la seconda doglianza, si deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23. La circostanza che il procedimento penale a carico dell’attuale ricorrente si fosse concluso con un decreto di archiviazione avrebbe dovuto imporre, secondo lo stesso, in mancanza di una sentenza di condanna suscettibile di fare stato nel giudizio civile, l’accertamento della sussistenza della violazione della L. n. 898 del 1986, art. 2, sotto il profilo della condotta materiale e dell’elemento psicologico, laddove l’Ispettorato non aveva fornito alcuna prova in tal senso.

4. – Con il terzo motivo, si lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1. Alla eterogeneità – rilevata nel primo motivo di ricorso – della condotta contestata rispetto alla fattispecie contemplata dalla L. n. 898 del 1986, art. 2, conseguirebbe la violazione del principio di legalità nella irrogazione della sanzione de qua, applicata in una ipotesi non prevista dalla legge.

Non si rinverrebbe nei fatti contestati all’attuale ricorrente nessuno degli elementi costitutivi del reato previsto dalla norma citata, non potendosi enucleare dalla condotta dello stesso – avente ad oggetto la compilazione di elenchi falsi, tra i quali risultava il suo nominativo, su carta sottratta al Comune competente e previa apposizione di firme e timbri falsi,senza, si ribadisce, che mai fosse stata presentata da lui alcuna domanda di premio la enunciazione di dati e notizie falsi per l’ottenimento di sovvenzioni comunitarie.

5.1. – I due motivi, da esaminare congiuntamente in considerazione della stretta connessione logico-giuridica tra gli stessi, basati essenzialmente entrambi sul rilievo della non configurabilità, nella specie, della condotta contemplata dalla L. n. 898 del 1986, art. 2, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 3 della stessa legge, risultano privi di fondamento.

5.2. – Come già sottolineato, la fattispecie prevista dalla L. n. 898 del 1986, art. 2, consiste nel conseguimento indebito, per sè o per altri, di aiuti comunitari, ottenuti mediante l’esposizione di dati o notizie falsi.

E’ perciò evidente che l’illecito non postula necessariamente la presentazione di una domanda contenente dati e notizie false da parte di chi consegue indebitamente i contributi, essendo, invece, sufficiente che l’indebita percezione dei contributi sia conseguente all’esposizione di dati e notizie falsi, contenuta in un qualsiasi atto, proveniente dal beneficiario dei contributi o da un terzo concorrente nell’illecito (v., sul punto, Cass., sent. n. 9837 del 2001).

6. – Con la quarta doglianza, si deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, come modificato dalla L. n. 898 del 1986, art. 4, lett. a), essendo stata la contestazione della infrazione di cui si tratta notificata solo nel marzo del 1993, e, quindi, ben oltre il termine di 180 giorni ivi previsto, a distanza di anni dal fatto posto a fondamento della ingiunzione. Sul punto si sottolinea che, ai fini dell’osservanza di detto termine, rileva la data dell’accertamento compiuto da un’autorità competente per il controllo, e non la data in cui questa abbia ricevuto da altra autorità (nella specie, la Guardia di Finanza, organo accertatore) la notizia della violazione.

7.1. – Anche tale doglianza risulta immeritevole di accoglimento.

7.2. – Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine di 180 giorni fissato dalla L. n. 898 del 1986, art. 4, lett. a), per la notifica del processo verbale relativo alle violazioni previste dalla stessa legge, decorre dalla data nella quale l’autorità amministrativa competente completa o dovrebbe completare, anche in relazione alla complessità della fattispecie, l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione in modo da consentirne la corretta contestazione (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 9486 del 2002, n. 1081 del 2007, cit.). E’ stato altresì affermato da questa Corte che compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l’accertamento in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass., sent. n. 13862 del 2002).

7.3. – Correttamente, pertanto, nella specie, il giudice del merito ha ritenuto tempestiva la notifica di cui si tratta, avendo rilevato dall’esame degli atti che le indagini si erano protratte fino al dicembre 1992, e che, al momento della conclusione delle stesse, era stata autorizzata dall’autorità giudiziaria la notifica della contestazione a tutti i percettori a decorrere dal febbraio 1993: le notifiche erano state eseguite fra il febbraio ed il maggio del 1993, comunque prima della trasmissione degli atti all’Ispettorato Centrale Repressione Frodi. E, dunque, effettivamente la notifica alla attuale ricorrente era avvenuta nel termine di legge, senza che rilevi in contrario la osservazione del ricorrente secondo la quale la Guardia di Finanza, organo accertatore, sarebbe stata incompetente a contestare l’illecito, spettando tale funzione all’organo competente alla emissione dell’ordinanza-ingiunzione. La sentenza di questa Corte cui si richiama il ricorrente nel formulare il rilievo (sent.

n. 5548 del 1999) – si riferisce , invero, ad una fattispecie in cui era stata l’autorità giudiziaria ad informare dell’avvenuta commissione dell’illecito l’amministrazione competente alla irrogazione della sanzione. L’argomentazione si fonda sulla interpretazione letterale della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3, che, in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dispone che, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini per la notifica della contestazione decorrono dalla data della ricezione. Detta argomentazione,dunque, non assume rilievo, per ovvie ragioni di concentrazione nel tempo degli atti del procedimento, allorchè l’accertamento provenga dalla polizia giudiziaria: in tal caso, infatti, non vi è ragione di scindere la competenza all’accertamento da quella alla contestazione, creando, tra l’altro, in tal modo, una differenza rispetto alla ipotesi di contestazione immediata della violazione, in relazione alla quale la competenza spetta per legge all’accertatore.

8. – Con il quinto motivo, si lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 16, per essere stata elusa la previsione del pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione.

9. – La doglianza è infondata, alla stregua del rilievo che, per espresso disposto della L. n. 898 del 1986, art. 4, lett. b), il beneficio del pagamento in misura ridotta, previsto, in tema di sanzioni amministrative, dalla invocata disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 16, non trova applicazione con riguardo alle violazioni di cui agli artt. 2 e 3 della stessa L. n. 898.

10. – Con la sesta censura, si denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, che prevede che l’interessato sia avvertito della facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti e di essere sentito personalmente, nonchè la violazione dell’obbligo di motivare l’ordinanza ingiunzione e di fornire le indicazioni minime in ordine all’eventuale fatto illecito commesso ed agli elementi in base ai quali si era ritenuto di dover procedere alla ingiunzione di pagamento.

11.1. – Anche tale motivo, che ripropone rilievi già svolti in sede di giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione, risulta privo di fondamento.

11.2. – Al riguardo, deve, anzitutto, osservarsi che il giudice del merito ha chiarito esaustivamente le ragioni della ritenuta esclusione della violazione dedotta, precisando, in particolare, che la C. si era valsa delle proprie facoltà difensive, limitandosi, peraltro, ad eccepire violazioni meramente formali.

Per il resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 13 aprile 2006, n. 8649), l’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che essa sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall’atto di contestazione) ed evidenzi l’avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.

11.3. – Nella specie, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che la ordinanza ingiunzione contenesse le indicazioni minime la cui mancanza è lamentata dal ricorrente, invero rilevabili dalla completa ricostruzione della vicenda, degli elementi costitutivi del fatto e delle norme violate.

12. – Con la settima doglianza, si deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28. Il diritto alla riscossione delle somme relative alla irrogazione della sanzione amministrativa sarebbe prescritto, essendo scaduto il termine quinquennale previsto dalla norma invocata, e non potendosi considerare atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale quello posto in essere dalla Guardia di Finanza di Termini Imprese (notifica del marzo del 1993), atto proveniente da un’autorità diversa da quella cui la legge demanda il compito dell’azione sanzionatoria.

13.1. – Il motivo è destituito di fondamento.

13.2. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valete il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2343 c.c. (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 9520 del 2001, n. 1081 del 2007, cit.), senza che rilevi la distinzione adombrata nel ricorso tra atti posti in essere dall’autorità cui la legge attribuisce la funzione della irrogazione della sanzione e atti posti in essere dall’Autorità che ha provveduto all’accertamento.

Ne consegue che la notifica della contestazione, avvenuta nel marzo del 1993, ad opera della Guardia di Finanza di Termini Imerese, costituisce valido atto di interruzione del decorso di detto termine.

14. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non essendo stata spiegata attività difensiva dall’intimato Ispettorato, non v’è luogo a provvedimenti sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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