Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19888 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15862/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MICOS SRL, M.A., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 155/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 21 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 3/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva parzialmente accolto i ricorsi della Micos srl, di C.A. e di M.A. contro gli avvisi di accertamento IRES ed altro, IVA ed altro, IRPEF ed altro 2005-2006-2007. La CTR osservava in particolare che, come il primo giudice, dovevano essere condivise le conclusioni della ctu contabile espletata e perciò doveva ritenersi parzialmente superata la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, basante gli atti impositivi impugnati.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c..

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526-01);

riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

– più nello specifico, che “la genericità del rinvio alle argomentazioni del ctu ed il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle conclusioni peritali e dissenso dalle critiche mosse dalle parti, non è compatibile con l’obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito in presenza di puntuali e specifiche censure” (Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 22/02/2000, Rv. 534215-01).

La sentenza impugnata contrasta palesemente con tutti e tre i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, limitando la propria motivazione, chiaramente al di sotto del “minimo costituzionale”, alla del tutto apodittica asserzione che “Questa Commissione esaminati gli atti e la relazione di consulenza tecnica redatta nel giudizio di primo grado non ritiene sussistano elementi che possano indurre a discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato”.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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