Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19888 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13222/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERGAMO 43,

presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA CIANCAGLINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLA ROSSI giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2009 della COMM. TRIB. BEG. Del Lazio,

depositata il 27/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato BALBI per delega degli

Avvocati CIANCAGLINI e ROSSI che si riporta agli scritti difensivi

depositati e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.F.A., di professione commercialista, ha chiesto il rimborso dell’Irap pagata per gli anni dal (OMISSIS), sull’asserito presupposto di averla indebitamente versata.

Sulla istanza della contribuente si è formato il silenzio rifiuto, impugnato presso la Commissione provinciale di Roma, la quale ha ritenuto dovuto il rimborso per gli anni dal (OMISSIS), negandolo invece per gli anni dal (OMISSIS).

L’Agenzia delle Entrate ha dunque proposto appello quanto alle annualità riconosciute dalla CTP, deducendo l’intervenuto condono per l’annualità (OMISSIS) e dunque l’effetto preclusivo del rimborso e la sussistenza del presupposto impositivo per gli altri anni fino al (OMISSIS).

La CTR di Roma ha rigettato l’appello assumendo che l’attività professionale era stata svolta senza l’ausilio di dipendenti e con beni strumentali di modico valore.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia con due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, l’Agenzia denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9. Sostiene che, quanto all’anno (OMISSIS), la contribuente aveva aderito al condono ex art. 9 cit.. L’adesione al condono preclude, secondo la ricorrente, il rimborso di imposte che si ritengano corrisposte indebitamente, poichè la definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle somme relativamente all’annualità di riferimento.

Il motivo è infondato.

L’Agenzia sostiene, nel ricorso, che il contribuente ha aderito al condono L. n. 282 del 2000, ex art. 9, con effetto preclusivo dunque del rimborso dell’Irap, e del resto ritiene che, nel riconoscere quel rimborso, la decisione impugnata ha erroneamente interpretato proprio l’art. 9 cit..

Il contribuente invece eccepisce di avere aderito al condono ex art. 9 bis stessa Legge, che non ha il medesimo effetto preclusivo di quello introdotto dalla norma precedente.

La stessa Agenzia nell’atto di appello, riportato in ricorso, aveva eccepito l’adesione del contribuente al condono ex art. 9 bis e non ex art. 9 (pagina 2 dell’atto di appello).

Con la conseguenza che, a tacere di ogni altra considerazione in ordine alla efficacia preclusiva del condono ex art. 9 bis, non risulta chiaro il motivo di ricorso, che contrariamente al corrispondente motivo di appello, fa riferimento ad un condono diverso (art. 9 anzichè art. 9 bis), da quello effettivamente fruito dal ricorrente.

2.- Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia insufficiente motivazione relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, la ricorrente aveva fatto valere nei precedenti gradi di merito la circostanza che dalla stessa dichiarazione dei redditi al quadro RE risultavano dichiarati, per l’anno (OMISSIS), compensi a terzi per 3990,00 Euro e spese per 16.135,00 Euro, mentre per l’anno (OMISSIS) compensi a terzi per 2840,00 Euro e spese totali per 15.955,00 Euro.

La sentenza impugnata avrebbe invece trascurato questi elementi, decisivi per il giudizio, non tenendone conto nella motivazione, nella quale si è limitata a ritenere che il contribuente ha prodotto reddito senza l’ausilio di collaboratori e con beni strumentali di modico valore.

Il motivo è fondato.

Va rilevato che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l’accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 5, n. 4492 del 2012). tenendo conto che il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. u. n. 9451 del 2016)

Per contro, l’Agenzia, come risulta specificamente dedotto in ricorso, aveva evidenziato che al quadro RE risultavano dichiarati, per l’anno (OMISSIS), compensi a terzi per 3990,00 Euro e spese per 16.135,00 Euro, mentre per l’anno (OMISSIS) compensi a terzi per 2840,00 Euro e spese totali per 15.955,00 Euro.

La decisione impugnata ha invece ritenuto che il commercialista non ha fatto affidamento su collaborazioni di terzi, conseguentemente non valutando se la spesa in concreto effettuata per beni strumentali fosse tale da manifestare una autonoma organizzazione.

In sostanza la decisione di secondo grado difetta di motivazione in ordine ad un fatto controverso e rilevante: non dice ossia perchè, pur in presenza delle spese dichiarate dallo stesso contribuente (che non tiene dunque in considerazione) esse non siano tali da manifestare l’esistenza di una autonoma organizzazione capace di incidere sulla produzione del reddito professionale.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini che precedono.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria Regionale del Lazio anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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