Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19887 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19887 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10968/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

CAGNOLATI Maurizio, rappresentato e difeso, per procura in atti,
dagli avv.ti Claudio BERLIR_I e prof.ssa Piera FILIPPI, ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Alessandro Farnese n. 7, presso lo studio
legale del primo difensore;

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Data pubblicazione: 26/07/2018

avverso la sentenza n. 2727/01/2016 della Commissione tributaria
regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

LA CORTE

confronti del contribuente, che resta intimato, per la cassazione della
sentenza in epigrafe indicata con la quale, in controversia relativa ad
impugnazione di tre avvisi di accertamento per il recupero della maggiore
IRPEF dovuta per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 relativamente alla
quota parte delle somme depositate su un conto corrente bancario acceso
presso una banca svizzera e cointestato al coniuge, la Commissione
tributaria regionale dell’Ernia Romagna, pur ritenendo utilizzabili i dati
emergenti dalla c.d. “lista Falciani”, il cui contenuto costituiva «indizio nel
processo tributario, da prendere in considerazione nel quadro delle
complessive acquisizioni processuali, con piena facoltà di intervento delle
difese», nella specie avvenuto tramite «il contraddittorio con il
contribuente» che però «si sottraeva ad un serio confronto per fornire
eventuali chiarimenti che giustificassero le operazioni finanziarie svolte
presso l’istituto di credito svizzero», riteneva comunque non applicabile
retroattivamente la disposizione di cui all’art. 12 d.l. n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, in quanto norma
di natura sostanziale;

— considerato che con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa
applicazione degli artt. 12 d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009, 4 d.l. 167 del 1990, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 e 44 TUIR (d.P.R. n. 917 del
1986), per avere i giudici di appello errato nell’attribuire alla disciplina
2

— premesso che l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo nei

dettata dalle citate disposizioni natura sostanziale e non procedimentale,
come tale avente efficacia retroattiva;
— considerato, altresì, che il controricorrente ha depositato istanza di
trattazione congiunta del presente ricorso con gli altri emessi, sempre con
riferimento alla medesima pretesa fiscale e agli stessi anni di imposta, nei

banca svizzera ed iscritti ai nn. 25495 del 2017 e 7669, 7670, 7809 del 2018
R.G.;
— ritenuto di dover accogliere l’istanza stante l’evidente opportunità
della trattazione congiunta dei predetti ricorsi, rilevandosi, altresì, che sulla
questione posta con il motivo di ricorso (dell’efficacia retroattiva della
disposizione censurata) sussiste contrasto tra Cass. n. 2662 del 2018 e Cass.
n. 3276 del 2018, che non consente di far ritenere sussistenti i presupposti
per definire la causa ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla Quinta Sezione civile di questa
Corte anche per eventuale trattazione congiunta con i ricorsi indicati in
premessa.
Così deciso in Roma il 05/07/2018

confronti del coniuge cointestatario del conto corrente acceso presso la

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