Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19887 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14570/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1925/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – DISTACCATA DI CATANIA, depositata

l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 5 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello proposto da S.A.M. avverso la sentenza n. 753/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2004. La CTR osservava in particolare che pur essendo legittimo il procedimento accertativo utilizzato dall’Ente impositore, tuttavia, per l’ubicazione dell’esercizio commerciale della contribuente e per la crisi economica generale la pretesa fiscale andava ridotta al 109/0 dell'”accertato”.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 112,116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 24, Cost., poichè la CTR ha deciso sulla base di considerazioni che non erano state oggetto di allegazione difensiva da parte della contribuente e che comunque non potevano essere considerate “fatti notori”.

La censura è inammissibile.

Rispetto alla dedotta violazione del principio della corrispondenza chiesto/pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del principio dispositivo (art. 115 c.p.c., comma 1, – non art. 116 -) la censura infatti difetta di autosufficienza ed è appunto perciò inammissibile, non essendo redatta secondo il principio di diritto consolidato che “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120-01).

La redazione del mezzo in esame non consente di valutare se effettivamente il giudice tributario di appello abbia esorbitato illegittimamente dalle difese devolute con l’appello dalla contribuente ossia se “..l’ubicazione dove viene esercitata l’attività, zona periferica del Comune di Misterbianco, sia la crisi economica che ha colpito tutti i settori in genere”, elementi fattuali – l’uno specifico, l’altro generale – siano stati o meno utilizzati quali ragioni di difesa meritale da parte della S..

Nè ciò è in qualche misura ricavabile dalla sentenza impugnata.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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