Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19887 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13149/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

dell’Emilia Romagna, depositata il 24/03/2009:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

raccoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G., agente di commercio, ha presentato istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni (OMISSIS), oltre gli interessi, deducendo di averla corrisposta indebitamente, non ricorrendo il presupposto dell’attività autonomamente organizzata.

Sulla istanza del contribuente si è formato il silenzio rifiuto, impugnato dal G. davanti alla Commissione Provinciale di Reggio Emilia, che ha accolto il ricorso. L’appello della Agenzia avverso tale sentenza è stato poi rigettato dalla Commissione Regionale, la quale ha ritenuto che l’impiego di beni strumentali e di capitali da parte del contribuente è avvenuto in misura trascurabile, così da non integrare il presupposto impositivo.

L’Agenzia propone dunque ricorso per cassazione avverso tale decisione con un unico motivo con cui lamenta l’omessa considerazione degli elementi dalla medesima Agenzia prodotti. Non si è costituito il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene la ricorrente che la decisione impugnata ha apoditticamente escluso la sussistenza di una organizzazione autonoma, senza però tenere in conto gli elementi che l’Agenzia delle Entrate aveva indicato a conferma del presupposto impositivo.

In particolare, la ricorrente aveva evidenziato che dalla stessa dichiarazione dei redditi (quadro RE) del contribuente risultavano spese per beni strumentali ammortizzabili e capitali investiti per (esercizio della attività di agente di commercio in misura rilevante, elementi di cui la sentenza non avrebbe tenuto affatto conto.

Il motivo è fondato.

E’ giurisprudenza di questa Corte che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), (esercizio di attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse: b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”. il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sez. 5, ord. n. 13095 del 2012)

Per contro, l’Agenzia, come risulta specificamente dedotto in ricorso, aveva evidenziato che lo stesso contribuente nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, per gli anni in questione, aveva dichiarato, per l’anno (OMISSIS), beni strumentali e costi relativi per circa 40 milioni di lire a fronte di un reddito dichiarato di 100 milioni; per circa 50 milioni a fronte di un reddito dichiarato di 110 milioni per l’anno (OMISSIS), e per l’anno (OMISSIS) spese per acquisto di beni strumentali per 18.800.000 Lire a fronte di un reddito dichiarato di 83 milioni.

La decisione impugnata si è limitata a ritenere trascurabile la spesa per beni strumentali senza peraltro valutare le indicazioni date dall’Agenzia quanto alla stessa dichiarazione dei redditi del contribuente, e verificare alla luce del suddetto principio di diritto se la spesa dichiarata al quadro RE ecceda il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

La decisione non ha dunque motivato quanto ad un fatto controverso e decisivo, ossia non ha spiegato perchè la spesa sostenuta debba considerarsi irrilevante pur alla luce delle somme dichiarate dallo stesso contribuente nel quadro RE.

Il ricorso va accolto con conseguente rinvio ad altro collegio della CTR. Spese ai merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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