Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19886 del 29/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 19886 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: FALASCHI MILENA

Prova
SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1887/07) proposto da:
ogoskYtt Do«

IMAGE DESIGN STUDIO s.n.c. di REGIS VITTORIO & C., in persona del legale rappresentate
pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to
Mario Camerano del foro di Torino e dall’Avv.to Maria Concetta Trovato del foro di Roma ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via della Balduina n. 7;
– ricorrente contro
q,g3-5,4,( 142
ESSEBI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv.to Claudio Canova del foro di Bologna e dall’Avv.to Massimo Buffoni (deceduto) del foro
di Roma, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, e domiciliata presso la
cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;

./(oo5113

1

Data pubblicazione: 29/08/2013

- controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1904 depositata il 24 novembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17 aprile 2013 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2003 la ESSEBI s.r.l. proponeva opposizione, avanti al
Tribunale di Torino, avverso decreto ingiuntivo n. 30574/2003 emesso dal Presidente del
medesimo ufficio su istanza della IMAGE DESIGN STUDIO s.a.s. per €. 10.329,14, oltre iva, a
titolo di pagamento della fattura n.4/2002 del 23.1.2002 relativa all’espletamento dell’incarico di
progettazione di centro di produzione polifunzionale, conferito dalla medesima ingiungente,
eccependo, preliminarmente la nullità del ricorso e del pedissequo decreto per invalidità della
procura non spesa la denominazione sociale nella sottoscrizione; deduceva, nel merito, che
l’arch. Vittorio Regis, socio della opponente, aveva illustrato alla società opposta un’iniziativa del
Comune di Riccione volta a creare una struttura per ospitare studi televisivi ed eventi musicali,
prospettando l’opportunità di partecipare e precisando che in caso di mancata accettazione o
mancato seguito dell’iniziativa da parte della amministrazione locale la prestazione sarebbe stata
eseguita gratuitamente da parte della IMAGE DESIGN STUDIO, criterio a cui erano improntati
tutti i rapporti fra le due società; aggiungeva che l’intervenuto pagamento dell’iva era circostanza
dovuta al fatto che essendo stata pagata dalla IMAGE DESIGN STUDIO, la somma non aveva
incidenza sulla ESSEBI che l’avrebbe potuta dedurre; eccepiva, altresì, la nullità del contratto per
illiceità della causa per attività asseritamente svolta da società non abilitata professionalmente.

2

udito l’Avv.ti Concetta Trovato, per parte ricorrente;

Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via subordinata,
spiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell’opposta al pagamento di €. 4.800,00 da
compensarsi con contrapposti crediti.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della IMAGE DESIGN STUDIO, il giudice adito

decreto ingiuntivo opposto.
In virtù di rituale appello interposto dalla ESSEBI s.r.I., con il quale lamentava l’erroneità della
decisione per essere stati riportati nella decisione tutti gli elementi per identificare il d.i. e la
cronologia della introdotta opposizione, riproponendo nel merito tutte le questioni svolte in primo
grado, la Corte di appello di Torino, nella resistenza della società appellata, accoglieva il
gravame e in riforma della decisione impugnata, dichiarata la procedibilità dell’opposizione, la
accoglieva e revocava il decreto ingiuntivo opposto, disponendo le restituzioni conseguenti.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale — premessa la regolarità della procura
alle liti rilasciata dal Regis per la IMAGE DESIGN STUDIO frutto della trasformazione della
precedente Image Design Studio s.a.s. di Regis Vittorio & C. in s.n.c. — evidenziava che non
configurando l’opposizione a d.i. un’impugnazione, il controllo della tempestività della stessa
costituiva circostanza dalla prova libera, essendo la tempestività della stessa nella specie
pacifica fra le parti, risultando per tabulas la data della notifica dell’opposizione, note le date allo
stesso giudice di prime cure.

dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione per mancato deposito nel fascicolo di parte del

Nel merito, riteneva la fondatezza delle ragioni opposte dalla appellante alla pretesa creditoria
non essendo stato chiarito dalla appellata il rapporto esistente fra i progetti menzionati nelle
lettere e gli studi preliminari di cui alla fattura posta a base del d.i., mai prodotti i progetti oggetto
di fattura. Aggiungeva che incombeva sulla creditrice provare l’oggetto del contratto d’opera, la
determinazione del compenso ovvero i criteri per affermare l’applicabilità della tariffa
professionale, ambigui i dati offerti dalla opposta per farne discendere la esistenza della pretesa

3

m

creditoria, in particolare il pagamento dell’iva, circostanza neutra rispetto al solvens, che al più
avrebbe potuto dimostrare l’esistenza del credito ma non anche il quantum debeatur.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione
la IMAGE DESIGN STUDIO s.n.c., articolato su tre motivi, al quale ha resistito la ESSEBI s.r.l.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente a conclusione dell’atto di ricorso elenca la
documentazione allegata, in particolare al punto 4) indica tavole descrittive dei progetti, senza
dedurre di avere regolarmente indicato le predette prove documentali nei precedenti gradi di
merito, nè spiega se e quali argomenti abbia sviluppato dinanzi al giudice di merito per segnalare
la loro importanza probatoria.
Ne consegue che rileva in proposito come principio generale, a norma dell’art. 372 c.p.c., il
divieto di produrre documenti nuovi nel giudizio di Cassazione (con esclusione di quelli relativi
alla nullità della sentenza impugnata ed all’ammissibilità del ricorso e del controricorso), che non
riguarda logicamente i documenti che siano stati prodotti nel giudizio di merito, per cui già
rientranti nell’incarto processuale (Cass. 26 ottobre 2006 n. 23026; Cass. 4 giugno 2004 n.
10689; Cass. 20 dicembre 2002 n. 18136; Cass. 21 maggio 2001 n. 6909; Cass. 11 agosto 1998
n. 7863; Cass. 30 maggio 1995 n. 6081).
Tanto chiarito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in particolare per avere la
corte distrettuale ritenuto ammissibile l’opposizione nonostante non sussistessero affatto i
presupposti per considerare provata la tempestività dell’opposizione, pur in assenza della copia
notificata del d.i. opposto, in quanto fin dalle prime difese la società opposta aveva eccepito

4

con controricorso.

l’inammissibilità proprio in quanto la mancata produzione dell’atto non rendeva possibile
verificare la tempestività dell’azione. Conclude la ricorrente che la corte territoriale avrebbe
dovuto riformare la sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di improcedibilità
dell’opposizione per affermarne la inammissibilità.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la
produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità
dell’opposizione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo di impugnazione, la
disciplina propria di quest’ultima. Tuttavia, la mancata produzione di detto documento può
spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, per inosservanza del
termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c., sotto il profilo dell’inottemperanza da parte
dell’opponente dell’onere di fornire la prova del rispetto di detto termine, sempre che la prova
stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al
processo (cfr Cass. Sez. un. 16 gennaio 1985 n. 84; Cass. 16 febbraio 1993 n. 1920; di recente,
Cass. 1° ottobre 2012 n. 16673).
A tale insegnamento si è attenuto il giudice di merito, il quale nella fattispecie di causa ha
validamente compiuto l’accertamento su fotocopie, la cui conformità all’originale non era
contestata, dalle quali risultava che il decreto ingiuntivo n. 30574/03, depositato il 5 febbraio
2003, era stato notificato il 13 marzo 2003, mentre l’opposizione era stata proposta con atto di
citazione notificato il 14 aprile 2003.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.
1988 e 2233 c.c., oltre a vizio di motivazione, per non avere la corte di merito considerato taluni
riscontri di fatto costituiti dal conferimento dell’incarico dalla ESSEBI, come da lettera della stessa
del 4.11.2002, comunicazione da cui risultava anche l’intervenuta partecipazione della ricorrente
a riunioni con imprenditori della zona e autorità comunali; dalla mancata contestazione da parte

5

Il motivo è infondato.

della IMAGE DESIGN STUDIO della proposta di parcella e della fattura n. 4/2002, nonché dalla
corresponsione dell’iva su predetta fattura e dall’eccezione di compensazione con propri crediti.
Circostanze pacifiche, che dimostravano anche il quantum, in particolare quanto all’iva, le quali
nel loro complesso supportano la esistenza del credito preteso. Del resto a fronte della esistenza

giudice ex art. 2233 c.c..
Anche detto motivo non può trovare ingresso.
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione di opera
professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al
compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a
manifestare, chiaramente ed inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della
sua opera, da parte del cliente (convenuto per il pagamento di detto compenso).
La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto
contestato, come nella specie, sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto,
non può che gravare sull’attore (nella specie l’opposto, attore in senso sostanziale), così come
compete esclusivamente al giudice del merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa
o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e
coerentemente motivato, al sindacato di legittimità. Ora, il giudizio negativo espresso dal giudice
di appello, all’esito di una compiuta disamina delle risultanze probatorie processuali,

di un incarico professionale, la determinazione del compenso avrebbe potuto essere operata dal

sull’assolvimento di siffatto onere nel caso di specie, si sottrae alle censure di vizio della
motivazione formulate dalla ricorrente. Invero, nessuna delle circostanze che si assumono da
quel giudice erroneamente valutate, ha rivestito valore decisivo nella formazione del suo
convincimento, onde l’irrilevanza di un eventuale errore commesso nella valutazione del singolo
loro peso probatorio. Tutte, per converso, risultano essere state ritenute globalmente inidonee,
considerate nella loro connessione logica, cronologica e spaziale, a provare che l’attività di

6

H

progettazione e di studi preliminari per la realizzazione di centro di produzione polifunzionale,
asseritamente svolta dalla IMAGE DESIGN STUDIO nell’interesse della ESSEBI s.r.I., avesse
fatto seguito al conferimento diretto o indiretto, espresso o tacito, di un corrispondente incarico da
parte di quest’ultima, e non fosse stata invece prestata nella speranza che l’iniziativa potesse

del Comune di Riccione, con possibili ulteriori sviluppi economici favorevoli anche per la società
ingiungente.
Nella trama argomentativa della sentenza non si ravvisano, quindi, le lacune e le contraddizioni
denunziate dalla ricorrente, risultando invece il criticato convincimento sorretto da una
motivazione ampia, adeguata e corretta.
Inammissibile, infine, è il terzo motivo di impugnazione, con il quale – denunciando vizio di
motivazione – la ricorrente si duole dell’annullamento del capo della sentenza di promo grado che
aveva disposto la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti
difensivi di controparte circa la natura di “schermo” della società opposta e la presuntà “abusività”
dell’attività da questa svolta, assumendo che il provvedimento sarebbe frutto di una indagine
incompleta ed incoerente in quanto il giudice di merito non aveva valutato che le espressioni
stesse si riferivano a circostanze vere, volte ad argomentare l’eccezione di nullità del contratto, di
cui essa istante aveva dato la dimostrazione. È del tutto pacifico, infatti, che l’apprezzamento
circa l’effettivo rapporto delle frasi offensive con l’oggetto della causa non è censurabile in sede di

sollecitare una proposta finanziaria in tale senso della società opponente da rivolgere alle autorità

legittimità e che la istanza di cancellazione della parte non costituisce domanda giudiziale, ma
semplice sollecitazione all’esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all’obbligo delle
parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) (cfr Cass. 5 maggio 2009 n.
10288; Cass. 5 novembre 2002 n. 15503).

7

C`»6

Il ricorso va, perciò, respinto e la ricorrente condannata al pagamento a favore della resistente
delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, come da liquidazione di cui in
dispositivo.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
Cassazione, che liquida in complessivi €. 1.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 17 aprile 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA