Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19886 del 09/8/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19886
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14565/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.O.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 11489/18/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 1 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 18134/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di C.O. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi assorbente il difetto del contraddittorio endoprocedimentale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21,L. n. 212 del 2000, art. 6, poichè la CTR ha statuito l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato a causa della mancata instaurazione del previo contraddittorio endoprocedimentale.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che:
– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604-01);
– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoproccdimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605-01).
Pacifico che nel caso di specie si tratti di un accertamento c.d. “a tavolino” è evidente che la sentenza impugnata contrasta con entrambi tali principi di diritto, sia con riguardo alle imposte dirette (non armonizzate) sia con riguardo all’IVA (imposta armonizzata), avendo affermato l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale rispetto ad essa senza tuttavia valutare se l’opposizione del contribuente non fosse da ritenersi “meramente pretestuosa”, anche con proiezione retrospettiva alla fase preprocessuale amministrativa (c.d. “prova di resistenza”).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto citati sopra.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017