Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19885 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – rel. Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16558/2009 proposto da:

CO.BO.CR. (OMISSIS), c.b.

c. (OMISSIS), CO.BO.PA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE

5697, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA Domenico, che li

rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. (già MMI DANNI S.P.A. (OMISSIS)) in

persona del suo procuratore generale Avv. P.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo

studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BALDI Giuseppe giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 220/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/02/2009 R.G.N. 556/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato BALDI GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda richiesta di risarcimento danni da incidente stradale (OMISSIS), nel quale hanno trovato la morte Co.Bo.Gi. e la moglie Z.C., rispettivamente conducente e trasportata di una vettura Autobianchi Y10 di proprietà della s.r.l. Raquette, venuta a collisione con una vettura Lancia Delta di proprietà e condotta da T.A..

Con sentenza 29 aprile 2002, il Tribunale di Bologna dava atto che con sentenza penale era stata accertata la responsabilità di T. A., che – procedendo in una strada di Bologna, alla guida della propria vettura a forte velocità, eccedendo i limiti vigenti – aveva omesso di dare la dovuta precedenza all’auto condotta da Co., proveniente da altra via.

Il Tribunale riteneva congrua la somma ricevuta – a titolo di risarcimento del danno – dai fratelli della Z., e condannava il T. e la compagnia di assicurazione. La Fiduciaria, in accoglimento della domanda proposta dai figli Pa. di 22 anni convivente, Cr. e c., non conviventi, del defunto Gi., al risarcimento del danno per la morte di entrambi i genitori, della somma (detratti gli acconti già percepiti) di Euro 315.585,50 comprensive di interessi ed attualizzate, in favore del figlio convivente Pa., e della somma di Euro 97.386,50 in favore di Cr. e di Euro 122.885,50 a favore di c.. Compensava interamente le spese del giudizio.

Inoltre il Tribunale riconosceva a ciascun attore il danno morale (in L. 200.000.000 per Cr. e c. ed in L. 250.000.000 per Pa., con valuta 1995, per ciascun genitore).

Al solo Pa. riconosceva un danno patrimoniale da perdita di sostegno economico fino al compimento dei 26 anni, calcolato in base a L. 800.000 mensili.

Negava il danno biologico richiesto sia “iure proprio” che “iure hereditatis”, nonchè i dedotti danni esistenziale e parentale.

Avverso tale decisione hanno proposto appello i tre fratelli Co., dolendosi del mancato riconoscimento del danno parentale, Cr. e c. hanno proposto impugnazione anche per il diniego del danno patrimoniale. Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda.

T. è rimasto contumace nel giudizio di appello. Con sentenza 2 marzo 2008, depositata il 19 marzo dell’anno successivo, la Corte territoriale ha rigettato l’appello, compensando interamente le spese del giudizio di secondo grado.

I giudici di appello hanno rilevato che il risarcimento per danno morale liquidato dal primo giudice – largamente superiore a quello generalmente riconosciuto per la morte di un genitore nel 1995 – appariva adeguato a risarcire anche il danno parentale.

Quanto al mancato riconoscimento del danno patrimoniale ai due figli non conviventi, che ne erano stati esclusi ( Cr. e c.) non erano stati raccolti sufficienti elementi di prova in ordine alla effettiva erogazione di contribuzioni economiche da parte del genitore a loro favore.

La Corte territoriale sottolineava che nessuno dei testi escussi aveva confermato tale circostanza. Le dichiarazioni rese dalla Tr., inoltre, dovevano considerarsi del tutto generiche.

Quanto al fatto, poi, che il genitore avesse provveduto al pagamento della retta per la ammissione ad una scuola serale da parte del figlio Cr., si trattava di circostanza del tutto occasionale, che non consentiva di presumere una periodica reiterazione di analoghi esborsi di denaro.

In realtà, le testimoni si erano limitate a riportare quanto a loro riferito dagli stessi coniugi Cu. – Z., non avendo mai assistito ad una materiale erogazione di denaro da parte dei genitori ai figli.

Avverso questa decisione i tre fratelli Co. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

Resiste la Navale con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso riguarda sia la insufficienza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale risarcibile in favore di Cr. e c. maggiorenni, non conviventi ed autosufficienti, (primo motivo), che la disposta compensazione delle spese per il primo grado (secondo motivo) e per il giudizio di appello (terzo motivo).

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, riguardando un accertamento di fatto compiuto dai giudici di appello, e sollecitando una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.

La Corte territoriale ha sottolineato che le testimonianze raccolte non consentivano di ritenere la sussistenza di periodiche contribuzioni economiche da parte del padre in favore di entrambi i figli non conviventi.

L’affermazione di una teste escussa, secondo la quale c. non sarebbe mai andata via di casa “a mani vuote” è stata ritenuta del tutto generica.

Quanto al pagamento della retta scolastica, effettuato in favore del figlio Cr., gli stessi giudici hanno precisato che si trattava di una occasione del tutto isolata che non consentiva di ritenere una sua periodica ripetizione.

A fronte di tali, motivate, conclusioni si infrangono tutte le censure di insufficiente motivazione formulate con il primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso sottopone a questa Corte la nullità della decisione di appello sul tema della disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

La censura specifica riguardante la compensazione disposta dal Tribunale non era stata presa in esame dai giudici di appello. I ricorrenti, sul punto, propongono una specifica censura di nullità della sentenza impugnata e violazione dell’art. 112 c.p.., con quesito di diritto esposto a pagg. 20-21 e ripetuto a pagg. 23-24 “Vero che proposto (come nel caso di specie) appello anche con specifico motivo avverso la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, è nulla, in parte qua, la sentenza di appello, per violazione del principio di diritto, ex art. 112 c.p.c., che impone l’obbligo del giudice di pronunciare su tutte le domande a lui avanzate (c.d. corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) che, decidendo definitivamente l’appello, esamini tutti i motivi proposti ad eccezione di quello che investe la regolamentazione delle spese di primo grado chiedendone una revisione in senso favorevole all’impugnante e, nulla dicendo in ordine a questo, si limiti a regolamentare unicamente le spese del grado di appello, dovendo invece il giudice di appello – in ossequio al principio di diritto (art. 112 c.p.c.) che il giudice deve pronunciare su tutte le domande a lui proposte – in presenza di uno specifico motivo di impugnazione che investe la regolamentazione delle spese del precedente grado di giudizio, decidere anche questo motivatamente accogliendolo o respingendolo in parte o in toto”.

Entrambe le censure sono infondate. In ogni caso,in presenza del motivo di impugnazione relativo alle spese, la decisione sulle spese dell’intero giudizio spetta al giudice dell’impugnazione, che nella liquidazione di esse deve tener conto dell1 esito complessivo del giudizio (Cass. 17 gennaio 2007 n. 974).

La Corte territoriale, confermando integralmente la decisione di primo grado, ha ritenuto – sia pure implicitamente – valida la motivazione adottata da quel giudice che ha spiegato la compensazione integrale delle spese in considerazione della “soccombenza degli attori sulla maggior parte delle richieste voci di danno”.

Non sussistono, pertanto, il vizio e la nullità denunciati.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni dibattute, per disporre la compensazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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